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Comitato Zangger
I Paesi aderenti al Trattato di non proliferazione nucleare si sono impegnati ai sensi dell’art. III, comma 2, a non fornire materie prime o materiali fissili speciali ovvero attrezzature o materiali appositamente progettati o predisposti per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali, a qualsiasi Stato militarmente non nucleare che intenda servirsene per scopi pacifici, a meno che tali materiali non siano soggetti alle garanzie di salvaguardia previste dal comma 1 dello stesso articolo. In sostanza, tale articolo fornisce due strumenti volti ad assicurare il raggiungimento dell’obiettivo fondamentale del TNP, sancito dagli articoli I e II, e cioè quello di prevenire la diffusione delle armi nucleari mediante l’adozione di:
Le disposizioni dell’art. III sollevano, però, due importanti questioni e precisamente, quali sono i criteri da adottare per il controllo delle esportazioni e quali sono le attrezzature specifiche ed i materiali da sottoporre a tali forme di controllo. Mentre al primo interrogativo può essere data senza difficoltà la risposta che i criteri e le condizioni di fornitura sono quelli contenuti nello stesso TNP, che prevedono l’esportabilità alle seguenti tre condizioni:
la seconda domanda solleva, viceversa, alcuni interrogativi, dal momento che il Trattato non fornisce alcuna definizione circa la tipologia dei materiali da sottoporre a controllo. Per questa ragione, anche a seguito di contrastanti interpretazioni che, fin dall’inizio, sorgono su ciò che è da ricondursi sotto la disciplina del menzionato art. III, un gruppo di 15 Stati (fornitori o potenziali fornitori di materiali ed attrezzature nucleari), alcuni già membri del TNP ed altri in procinto di aderivi, conducono, tra il 1971 e il 1974, alcuni incontri informali a Vienna, presieduti dallo svizzero Claude Zangger, con l’obiettivo di raggiungere una comune intesa sulla definizione di ciò che deve intendersi per “attrezzature o materiali appositamente progettati o predisposti per la lavorazione, l’impiego o la produzione di materiali fissili speciali” e sulle procedure e le condizioni che devono guidare le esportazioni di tali attrezzature, al fine di corrispondere agli obblighi previsti dall’art. III, comma 2 del TNP, nel quadro di una leale competizione commerciale. Il Gruppo, che successivamente diverrà noto come Zangger Committee, decide di mantenere uno status informale e di adottare le proprie decisioni, non legalmente vincolanti, sulla base di un mero consensus. Nel 1972 il Comitato raggiunge un accordo su alcuni basilari “understandings” riportati in due separati memoranda A e B, che costituiscono ancora oggi le linee guida di tale intesa. Ogni memorandum definisce e fornisce le procedure da seguire per le esportazioni dei materiali e delle attrezzature riportate nel citato art. III, comma 2:
Gli understandings raggiunti prevedono, relativamente ai vari materiali ivi riportati, tre specifiche condizioni di fornitura:
Sotto l’aspetto formale, gli understandings risultano accettati da tutti gli Stati membri del Comitato Zangger sulla base di un reciproco scambio di note e tramite identiche lettere formali di adesione indirizzate al Direttore Generale dell’AIEA. Tali lettere contengono anche la contestuale richiesta di divulgazione dell’intesa a tutti gli Stati membri dell’Agenzia, che la stessa ha pubblicato nel settembre del 1974 nel documento INFCIRC/209, successivamente emendato più volte. Allegato ai due originari memoranda, successivamente divenuti noti come Trigger List, in quanto l’esportazione dei vari prodotti ed attrezzature elencati dà il via (triggers) all’adozione delle salvaguardie AIEA, figura anche un Annesso che chiarisce e definisce in alcuni aspetti i materiali e le attrezzature riportati nel memorandum B. Da allora sono stati condotti diversi esercizi di revisione ed il Comitato è impegnato regolarmente in un’attività di modifica, integrazione e chiarimento dell’originale lista, che alla data attuale ha visto diverse “clarifications”, tutte condotte sulla base del consensus, tra cui in particolare: l’aggiunta di attrezzature per la produzione dell’acqua pesante, note di chiarimento sullo zirconio, l’aggiunta della separazione dell’isotopo a mezzo di processamento a gas centrifugo, note di chiarimento sugli impianti di riprocessamento, note di chiarimento sulle attrezzature d’impianto per la separazione dell’isotopo con il metodo della diffusione gassosa, note di chiarimento sulla sezione dell’arricchimento, aggiunta di un capitolo sulle attrezzature per la conversione dell’uranio e plutonio. Tutti questi cambiamenti sono riportati in una nuova versione del documento AIEA, INFCIRC/209/Rev. 2 e da ultimo nella INFCIRC/209/Rev. 2/Mod. 1. Sotto il profilo organizzativo il Comitato si riunisce due volte l’anno a Vienna (maggio ed ottobre), con incontri di natura informale e confidenziale. Poiché lo stesso è un’associazione volontaria, non legata da un trattato, non dispone di formali strumenti di ottemperanza e, pertanto, tutte le misure volte a rafforzare la fiducia e la trasparenza tra i paesi membri sono adottate su base volontaria, compresa quella concernente l’accordo di scambiarsi informazioni sulle varie esportazioni effettuate e sulle autorizzazioni rilasciate nei confronti di paesi NNWS non Parti del TNP, mediante il sistema degli “Annual Returns” diffusi, sempre su base confidenziale, tra i vari Stati membri ogni anno nel mese di aprile. Attualmente, risultano membri del Comitato Zangger i seguenti 36 paesi, tra cui tutti i NWS, compresa la Cina: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina ed Ungheria.
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 08 maggio 2009 | ||||||