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Il principio di trasparenza ed il controllo parlamentare

 

Il settore dei trasferimenti di materiali strategici fin dall’emanazione della legge 185/90 è stato improntato in funzione di assicurare la massima trasparenza e la più ampia informativa parlamentare su tutte le attività poste sotto controllo dalle norme.

Per quanto riguarda i trasferimenti di materiali d’armamento, tale informativa si estrinseca nell’obbligo posto a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’art. 5 della legge 185/90, di presentare una dettagliata relazione al Parlamento entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine a tutte le operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell’anno precedente, anche relativamente a quelle condotte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto (come disposto dalla legge n. 148 del 17 giugno 2003.

Analogamente, l’obbligo di cui sopra è posto a carico anche di tutti i Ministri presenti nel CISD, per quanto di rispettiva competenza, i quali sono tenuti a presentare a loro volta altrettante relazioni al Presidente del Consiglio, che le allega alla propria.

In pratica, ogni settore di attività della legge, compreso quello riferito all’intermediazione bancaria, trova in tale relazione obbligo di menzione e ciò, al fine di consentire la migliore informativa e il controllo politico del Parlamento.

Relativamente alle operazioni rientranti nella nuova figura di licenza globale di progetto introdotta dalla citata legge 148/03, si deve comunque precisare che la trasparenza ed il controllo parlamentare in tale specifico settore risultano, di fatto, notevolmente ridotti, in quanto gli elementi informativi da indicare, a differenza di quanto previsto per tutte le altre operazioni, riguardano esclusivamente i paesi coinvolti, le imprese italiane partecipanti al progetto e le eventuali autorizzazioni rilasciate (ovviamente, nei confronti di Stati terzi) dagli altri paesi partner del programma a partecipazione italiana.

Tali elementi informativi, del tutto generali e privi di specifici riferimenti di dettaglio (tipologie, quantità, valori monetari), risultano sostanzialmente condizionati anche dalla limitatezza delle preventive informazioni acquisibili in sede istruttoria e di controllo ex post dal Ministero degli affari esteri.

A tale riguardo, la legge fa, infatti, obbligo ai titolari di licenza globale di progetto di fornire, con cadenza annuale, al predetto Dicastero solamente una relazione analitica sulle attività espletate in base alla licenza ottenuta, comprensiva dei dati su tutte le operazioni effettuate, senza alcun riferimento agli specifici elementi di dettaglio previsti dal comma 3 dell’art. 5.

Tale documentazione costituisce, comunque, parte integrante della relazione, di cui al comma 1 dello stesso articolo. 

Relativamente al settore dei trasferimenti di beni di duplice utilizzo dovrebbe ancora continuare ad esplicare, sul piano del controllo parlamentare,  i propri effetti l’art. 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, che assicura, come per il settore dei materiali d’armamento, il controllo dell'apparato legislativo di tale tipologia di trasferimenti, mediante la presentazione di un’apposita relazione a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Tale incertezza interpretativa nasce dalla circostanza che il citato D.Lgs n. 96 del 2003, emanato, al fine di dare attuazione sul piano nazionale alle disposizioni del Regolamento comunitario 1334/2000 ha abrogato tout court il precedente D.Lgs n. 89 del 1997, che nelle disposizioni finali faceva salvo il citato art. 4 della legge 222/92, senza fornire alcuna indicazione circa il mantenimento in vigenza di tale specifica norma.

Tuttavia, al di là delle disquisizioni di natura tecnico-giuridica, tale circostanza non appare costituire, sotto il profilo sostanziale, elemento sufficiente a confermare l’effettiva abrogazione di tale principio di trasparenza, oramai consolidato nel nostro ordinamento, tenuto conto, da una parte, delle ristrette finalità del decreto legislativo in questione (volte a dare solamente concreta attuazione ad alcune disposizioni del nuovo Regolamento comunitario e a fissare gli aspetti procedurali di rilascio delle varie autorizzazioni) e, dall’altra, della natura stessa di tale principio, introdotto fin dal 1990 con la legge 185 del 1990 nei confronti dei trasferimenti dei materiali d’armamento e ribadito nel 1992 anche nei riguardi delle esportazioni dei beni duali e da considerarsi oramai quale elemento fondamentale del sistema di controllo nazionale dei beni strategici, sottratti alla sola sfera di competenza del potere esecutivo e sottoposti anche al controllo parlamentare.

In sostanza, la mancata esplicita menzione di salvaguardia (ovvero di effettiva abrogazione) di tale principio appare più la conseguenza di un’incompleta considerazione e valutazione della portata abrogativa del citato decreto legislativo piuttosto che il frutto dell’effettiva volontà di rimuovere, per via indiretta e scarsamente trasparente, il principio in questione, come testimoniano, del resto, le stesse Relazioni al Parlamento degli anni 2004 e 2005, che continuano ad includere anche la parte riguardante le esportazioni dei materiali a duplice utilizzo.

 

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