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I trasferimenti intracomunitari

 

Fin dall’entrata in vigore del primo regolamento comunitario 3381/1994, i trasferimenti di alcuni prodotti a duplice uso di maggior sensibilità, pur in presenza di un mercato unico, sono rimasti assoggettati a procedure autorizzative e a particolari formalità anche quando destinati a paesi membri.

In particolare, tale primo regolamento prevedeva, per un periodo transitorio, che i trasferimenti di tutti i prodotti elencati nell’allegato I (vale a dire, tutti i beni duali) verso un altro paese membro dovessero essere comunque accompagnati da documenti indicanti chiaramente l’assoggettabilità a controllo degli stessi in caso di esportazione al di fuori della Comunità e che per tali trasferimenti l’esportatore conservasse, per almeno tre anni, la documentazione relativa alle spedizioni effettuate, segnalando alla propria Autorità competente, entro trenta giorni dalla prima operazione, il nominativo e l’indirizzo ove la  documentazione stessa poteva essere visionata.

Inoltre, tali trasferimenti interni, nei casi di prevista destinazione finale dei materiali al di fuori della Comunità, potevano essere assoggettati ad autorizzazione ed essere sottoposti all’applicazione della ricordata procedura autorizzativa di catch-all, qualora non inseriti nelle liste di controllo (facoltà, peraltro, opzionali non adottate dall’Italia).

Infine, il citato regolamento accludeva due allegati IV e V riportanti, rispettivamente, una lista dei beni duali maggiormente sensibili, per i quali le spedizioni interne potevano essere consentite solo dietro rilascio di un’autorizzazione individuale, e un elenco di prodotti, riflettenti le diversità delle liste di controllo dei vari paesi membri esistenti all’atto dell’adozione del regolamento, sottoposti ad autorizzazione in caso di trasferimenti intracomunitari su base discrezionale del singolo paese (per l’Italia non figurava alcun prodotto).

Il nuovo  Regolamento comunitario n. 428/2009 del 5 maggio 2009, analogamente a quanto già praticato dal precedente regolamento 1334 del 2000, semplifica in parte tale situazione, considerata fin dall’inizio di natura transitoria, ma non la rimuove del tutto, mantenendo invariata la necessità di sottoporre, in determinati casi, ad autorizzazione anche i trasferimenti intracomunitari.

Il comma 1 dell’art. 22 dispone, infatti, esplicitamente che, per il trasferimento all’interno della Comunità dei prodotti a duplice uso di cui all’allegato IV, è richiesta comunque un’autorizzazione che, per quanto riguarda i materiali riportati nella parte 2 dello stesso allegato, non può essere di natura generale.

Come già ricordato, si tratta di materiali della massima sensibilità che, a cagione di tale caratteristica, debbono essere monitorati anche nella loro movimentazione all’interno del territorio della Comunità.

Oltre a tale controllo, uguale per tutti i paesi membri, lo stesso art. 22 al comma 2 prevede per il singolo Stato membro la possibilità di sottoporre discrezionalmente ad autorizzazione anche i trasferimenti intracomunitari di altri beni duali, qualora al momento del trasferimento stesso ricorrano le seguenti condizioni:

  • la destinazione finale di tali materiali sia al di fuori della Comunità;

  • tale destinazione finale sia comunque soggetta a controllo nel proprio ambito nazionale mediante il rilascio di un’autorizzazione specifica ai sensi degli articoli 3, 4 e 8 del regolamento comunitario (vale a dire, in quanto materiali inseriti nell’allegato I ovvero sottoposti ad autorizzazione in base alla procedura di catch-all o su considerazioni di sicurezza nazionale e di rispetto dei diritti dell’uomo);

  • tali materiali non debbano essere sottoposti a processi o a lavorazioni di cui all’articolo 24 del codice doganale comunitario nello Stato membro di destinazione.

Tale autorizzazione al trasferimento intracomunitario, imposta su base nazionale dal singolo paese membro e, come tale, da richiedere nello Stato membro da cui devono essere trasferiti i prodotti a duplice uso, è rilasciata in via immediata nei casi in cui la successiva esportazione dei prodotti a duplice uso al di fuori della Comunità sia già stata accettata dallo Stato membro dal quale i prodotti vengono trasferiti, nell’ambito delle procedure di consultazione di cui al ricordato articolo 11 del regolamento comunitario, a meno che le circostanze non siano nel frattempo significativamente cambiate.

Rimane, comunque, ferma la circostanza che tali controlli sui trasferimenti intracomunitari, sia nel caso che facciano riferimento ai materiali inclusi nell’allegato IV o siano disposti su base nazionale, non possono in ogni caso implicare alcuna forma di controllo specifico alle frontiere interne della Comunità, ma unicamente riguardare la più generale attività di controllo effettuata nell’ambito delle normali procedure di verifica applicate in modo non discriminatorio in tutto il territorio della Comunità.

Parimenti, l’applicazione di tali misure di controllo, adottate ai sensi dei menzionati commi 1 e 2 dell’art. 22, non può in nessun caso comportare la conseguenza che i trasferimenti da uno Stato membro ad un altro di un determinato prodotto siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per le esportazioni dello stesso prodotto verso paesi terzi.

Anche nel caso dei trasferimenti intracomunitari è fatto, inoltre, obbligo agli esportatori di conservare, con le differenziazioni connesse al tipo di autorizzazione rilasciata (specifica, globale o generale) tutta la documentazione pertinente e i registri relativi alle operazioni di trasferimento effettuate di prodotti a duplice uso elencati nell’allegato I, da conservarsi per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale il trasferimento ha avuto luogo. In particolare, i pertinenti documenti commerciali, tra cui, sono da includersi eventuali contratti di vendita, conferme dell’ordine, fatture ed avvisi di spedizione, devono indicare chiaramente che i prodotti a duplice uso trasferiti sono soggetti a controllo se esportati fuori dalla Comunità.

Da rilevare, infine, che i prodotti concernenti la “sicurezza dell’informazione” (elencati nell’allegato I, categoria 5, parte 2 e non riportati nell’allegato IV) possono essere sottoposti a forme differenziate di controllo sulla base della facoltà, attribuita dal comma 9 del menzionato art. 22 ai singoli Stati membri, di prescrivere nella legislazione nazionale, per i trasferimenti intracomunitari dal proprio territorio, la necessità di fornire alle relative Autorità competenti informazioni supplementari concernenti i prodotti in questione.

 

 

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