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 I trasferimenti intangibili

 

Un completo ed efficace sistema di controllo delle esportazioni deve trovare ambito applicativo a prescindere dalle modalità con cui si concretizzano i relativi trasferimenti e, pertanto, andrebbe esteso a tutte quelle forme di cessione di tecnologia che avvengono “immaterialmente” e che, per tale circostanza, prendono il nome di trasferimenti intangibili.

Sotto un profilo generale va, infatti, rilevato che le disposizioni di controllo che regolano i trasferimenti di alcune tipologie di software e tecnologia andrebbero applicate al di là del mezzo di trasmissione usato e, pertanto, i moderni strumenti telematici di trasferimento e comunicazione non dovrebbero essere governati da regole diverse rispetto a quelle vigenti per le tradizionali, tangibili forme di trasmissione.

A questo riguardo, due sono gli aspetti che vanno, però, preliminarmente definiti: che cosa deve intendersi per tecnologia e quali sono le modalità di trasferimento che danno luogo a forme di cessione da sottoporre a controllo.

Per quanto riguarda il primo punto, occorre osservare che a livello internazionale c’è una sostanziale condivisione di giudizi sul significato da attribuire al termine “tecnologia” e, in tale contesto, il controllo delle esportazioni è da riferire essenzialmente al controllo dei trasferimenti di informazioni, come del resto testimoniano tutte le liste dei materiali sensibili, che nel loro ambito enucleano precisi riferimenti alla tecnologia, differenziata peraltro dalla voce software.

La tecnologia è pertanto definita, come già accennato, quale insieme di informazioni specifiche per lo sviluppo, la produzione o l’uso di un prodotto e può configurarsi in dati tecnici od assistenza tecnica.

I primi possono assumere l’aspetto di cianografie, progetti, modelli, formule, tabelle, progetti d’ingegneria, manuali, istruzioni scritte o registrate su supporti, quali dischi, nastri, memorie di sola lettura; la seconda, che può comportare anche il trasferimento di dati tecnici, si configura sotto forma d’istruzioni, capacità tecniche, addestramento, cognizioni di processi lavorativi, servizi di consulenza.

Restano in ogni caso escluse da tale concetto di tecnologia tutte le informazioni generalmente accessibili, poiché di pubblico dominio o afferenti ricerche scientifiche di base.

Relativamente al secondo punto, assumono particolare rilevanza soprattutto due forme di trasmissione: l’invio di dati elettronici tramite strumenti telematici ed il trasferimento orale di conoscenze ed expertise; entrambe le forme di trasmissione implicano il superamento del normale concetto di esportazione legato all’attraversamento fisico della linea doganale.

Come già accennato, nei casi, infatti, di cessioni di tecnologia realizzate tramite il prelevamento di dati da siti WEB (upload/download), mediante l’invio di e-mail o tramite l’utilizzo di apparati fax o telefonici, non ha più tanto senso parlare del passaggio fisico del bene alla frontiera, anche quando l’attraversamento della linea doganale può idealmente aver luogo, come nel caso di trasferimento di posta elettronica da un server nazionale ad uno estero.

In tutti questi casi, come nelle forme di trasmissione orale di cognizioni tecniche, che possono aver luogo tramite conversazioni, colloqui telefonici, ispezioni visive, nel corso di convegni accademici e scientifici o di prestazione di servizi di assistenza tecnica, quello che qualifica l’avvenuta esportazione è esclusivamente il trasferimento o la cessione di pertinenti cognizioni tecniche da soggetti nazionali residenti a soggetti esteri non residenti e, in tal senso, è giudicata esportazione (deemed export) anche quella avvenuta all’interno dei confini nazionali, quando coinvolga cittadini residenti e soggetti di altre nazionalità.

Una concezione di tal genere comporta in ogni caso il bilanciamento tra due esigenze contrapposte, quella della difesa degli interessi di sicurezza nazionale e quella della libertà d’espressione e d’informazione (tra cui, anche il grado d’accesso del pubblico ad Internet) e di condivisione del progresso scientifico soprattutto in ambito accademico.

Conclusivamente, può comunque affermarsi che un efficace controllo delle esportazioni intangibili dovrebbe prevedere espliciti riferimenti normativi, adeguata cooperazione con il mondo industriale, accademico e scientifico e l’utilizzo di strumenti di controllo pre-export e di monitoraggio post-export.

Nel primo caso, le disposizioni normative dovrebbero, non solo fornire una chiara definizione dei concetti di trasferimento di tecnologia intangibile nei casi, sia di trasferimento orale, sia tramite strumenti elettronici, di ciò che costituisce un’esportazione e del momento in cui la stessa può considerarsi aver luogo, ma anche dell’esatta tipologia di tecnologia soggetta a controllo, con conseguente definizione delle informazioni di pubblico dominio o relative a ricerche scientifiche di base da escludere dallo stesso.

Ugualmente, dovrebbe essere chiaramente previsto il ricorso a forme di controllo nell’ambito dei confini nazionali, qualora tali cessioni coinvolgano soggetti esteri presenti sul territorio nazionale.

Nel secondo caso, un’efficace attività di collaborazione con il modo scientifico ed accademico dovrebbe prevedere l’identificazione di industrie, istituzioni e soggetti potenzialmente interessati a tali forme di trasferimenti e la promozione presso gli stessi di consapevolezza dell’esistenza di tali controlli (ad esempio, tramite iniziative editoriali, di mailing list e seminari) e della necessità di predisporre adeguate misure di autoregolamentazione interna, volte ad evitare forme indesiderate di non ottemperanza alle disposizioni normative.

Nel terzo caso, l’utilizzo di alcuni strumenti e criteri applicativi, sia nella fase precedente all’esportazione, sia in quella successiva, potrebbe contribuire a creare maggiore efficacia nei controlli e a ridurre il rischio di trasferimenti illegali.

Essi dovrebbero riguardare:

 

  • lo scambio di informazioni con altre autorità estere preposte al controllo delle esportazioni in materia di tentativi sospetti di acquisizione di tecnologia relativa a materiali sensibili;

  • un appropriato monitoraggio degli enti e dei soggetti che possono essere coinvolti in trasferimenti illegali di beni controllati;

  • l’acquisizione e conservazione, da parte del comparto industriale, accademico e scientifico, nonché di singoli soggetti, della documentazione concernente tutte le esportazioni condotte negli ultimi anni, richiedenti il rilascio di un’autorizzazione, da fornire su richiesta delle competenti autorità;

  • l’effettuazione di un adeguato addestramento del competente personale in tecniche investigative, volte ad individuare violazioni dei controlli previsti per tali trasferimenti;

  • la conduzione di adeguate verifiche sulle imprese e sulle istituzioni considerate a rischio in termini di trasferimento di tecnologie.

 

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