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L'ambito di applicabilità della legge 185/90 con riferimento alla nozione di transito
La legge 185 del 9 luglio 1990, come reca nel titolo, trova applicazione nei confronti di determinate operazioni di trasferimento delle merci, definite dalle nozioni economico-giuridiche di esportazione, importazione e transito, che possono essere condotte esclusivamente da determinati soggetti, previamente individuati. In tale contesto, assume particolare rilevanza la corretta determinazione degli ambiti di riferimento posti dalla legge, in relazione soprattutto all’operazione di transito, che può presentare difficoltà interpretative, qualora non inquadrata nei precisi aspetti economico-giuridici riferiti al periodo di emanazione della normativa caratterizzato, come noto, da marcate restrizioni di natura valutaria. Considerato, inoltre, che la normativa in questione è priva di apposite definizioni preliminari dei termini tecnico-giuridici utilizzati nel proprio contesto, occorre procedere per via interpretativa sulla base di una corretta esegesi dell’impianto normativo predisposto dal legislatore. A tal fine va preliminarmente osservato che il testo unico delle norme di legge in materia valutaria, approvato con D.P.R. n. 148 del 31 marzo 1988, all’art. 3, precisa che tra le operazioni correnti vanno ricondotte, oltre alle importazioni ed esportazioni, anche quelle concernenti gli acquisti e le rivendite all’estero di merci estere in transito e le cessioni di merci allo stato estero. Da ciò può ricavarsi una prima nozione di transito, di tipo valutario, definibile come l’acquisto di merci estere da parte di un residente in contropartita con un non residente e la rivendita delle stesse, sempre che conservino la condizione giuridica di merci estere, da parte del medesimo o di altro residente ad un non residente. È ovvio che in tale contesto l’attraversamento “materiale” del territorio doganale italiano da parte della merce, oggetto di transazione, risulta elemento del tutto irrilevante ai fini dell’imputazione della titolarità dell’operazione posta in essere. Completamente distinta è, invece, la nozione di transito dal punto di vista delle norme doganali, in quanto, rappresentando lo stesso una delle varie destinazioni doganali consentite per una merce estera, esso è preso in considerazione soprattutto come materiale attraversamento dello spazio doganale italiano e/o comunitario. Pertanto, il transito in tal caso coincide con il trasporto da una dogana di entrata ad una di uscita di una “merce allo stato estero” e si conclude con la rispedizione della stessa all’estero. In tale quadro, il transito può essere diretto o indiretto. È diretto, quando le merci giungono in Italia con originaria destinazione al transito, accompagnate da documenti commerciali o di trasporto da cui risulti la destinazione finale. È indiretto, quando le merci estere, prima della loro rispedizione all’estero, sostano in punti franchi o in altri depositi doganali in attesa della definitiva destinazione. La legge 185/90 richiama entrambe le nozioni di transito sopra esposte, sottoponendole però ad una diversa disciplina. In primo luogo, l’art. 16 esclude l’applicabilità della legge a tutti i casi di solo attraversamento del territorio dello Stato (transito doganale) dei materiali di cui all’art. 2, qualora in tali operazioni siano presenti due condizioni:
Ove manchi anche una sola di tali condizioni (ad esempio, transazione in Italia, oppure residenza in Italia anche di una sola parte) risulta applicabile la disciplina generale. In particolare, tali operazioni e tutte le forme di introduzione dei menzionati materiali, purché iscritti a manifesto, nel territorio dello Stato, che non comportino superamento a qualsiasi titolo della linea doganale e che nel contempo prevedano come destinazione altri paesi, sono assoggettate esclusivamente alle norme di pubblica sicurezza e cioè, all’art. 28, commi 3 e 4 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e all’art. 40 del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635). Le disposizioni di pubblica sicurezza in parola, con esclusione del menzionato art. 40 del regolamento di esecuzione, si applicano anche alle armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali. Va precisato, comunque, che nei confronti di tutti i materiali d’armamento, oggetto delle operazioni in questione, qualora ricorrano motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, il Prefetto può vietarne l’introduzione nel territorio dello Stato, dandone nel contempo tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa. In secondo luogo, per quanto concerne tutte le altre operazioni di transito, poste in essere da residenti (da intendersi, per le considerazioni sopra ricordate, di natura più propriamente valutaria), esse risultano assoggettate alla medesima disciplina generale prevista per le operazioni di esportazione, sia nel caso che concretizzino materiali attraversamenti del territorio nazionale, sia nell’altro che si limitino a semplici transiti “estero su estero”. Tale equiparazione costituisce il naturale proseguimento della disciplina già prevista dal DM. 4 dicembre 1986 del Ministero del commercio con l’estero che prevedeva all’art. 8, per le operazioni di transito, una disciplina pressoché simile a quella delle esportazioni. In tale contesto, pertanto, il cittadino italiano con residenza in Italia, che agisce all’estero trattando materiali d’armamento situati all’estero, anche se non destinati a varcare la linea di confine italiana, dovrà in ogni caso adempiere agli obblighi previsti dalla legge 185/90, anche se osserverà la legislazione locale. Ne discende, pertanto, che aspetto fondamentale per l’individuazione dell’ambito di applicabilità della legge sia quello attinente al soggetto giuridicamente responsabile dell’operazione e al rapporto di residenza o meno instaurato dallo stesso con il territorio nazionale, che vale la pena ricordare, ai sensi dell’art. 1 del citato testo unico valutario, risulta più estensivo di quello di diritto comune. In sostanza la nozione di transito disciplinata dalla legge 185/90 (e le conseguenti operazioni sottoposte ad autorizzazione), pur fondata su motivazioni di controllo del tutto diverse, risulta pressoché riconducibile alla più moderna definizione di prestazione di servizi di intermediazione in ambito internazionale in base alla quale soggetti operanti sul territorio di un determinato Stato dovrebbero essere sottoposti a forme di autorizzazione preventiva qualora acquistino, vendano, forniscano ovvero negozino od organizzino transazioni aventi per oggetto materiali considerati d’armamento o di natura duale da un paese terzo ad un qualunque paese terzo.
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 06 maggio 2009 | ||||||