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Il sistema delle "tabelle"

 

      L’elencazione delle merci la cui importazione od esportazione è ammessa direttamente dagli Uffici doganali e di quelle per le quali, viceversa, è necessario disporre di uno specifico provvedimento autorizzativo, unitamente all’indicazione delle modalità previste per l’effettuazione delle operazioni commerciali autorizzate, fa riferimento ad un atto formale del Ministero del commercio con l’estero, normalmente un decreto, che riporta in allegato apposite liste merceologiche, denominate “tabelle”, di contenuto prevalentemente negativo, in quanto fissano, per esclusione, la sfera di libera operatività nel settore e lo specifico regime dei divieti applicabile a determinate categorie di prodotti.

L’adozione di tabelle, denominate “esport” ed “import”, predisposte sulla base della nomenclatura doganale al tempo vigente, in realtà, non costituisce una novità, in quanto già utilizzate fin dall’entrata in vigore del D.M. 15 luglio 1940; l’aspetto di differenziazione attuale è il presupposto normativo di riferimento che, nella precedente situazione, con l’inserimento di una merce in tabella introduceva un divieto, nella vigente viceversa, con la mancata menzione in tabella consente la libera esportazione od importazione di quel prodotto altrimenti vietato.

La regolamentazione giuridica delle importazioni e delle esportazioni è, in sostanza, definita dall’inserimento o meno di una determinata merce nell’apposita tabella.

Tale scelta è effettuata tenendo conto della natura dei beni, nonché dei paesi di origine e di destinazione, in modo tale da consentire un diverso grado di restrizione in relazione all’esistenza di vincoli più o meno stretti con i vari paesi.

In altre parole, le ragioni del divieto sono all’epoca riconducibili a tre principali fattori di controllo, attinenti fondamentalmente a motivazioni valutarie, economiche e politiche.

In pratica, il sistema normativo che ne discende risulta caratterizzato esclusivamente dall’individuazione in via amministrativa delle sole merci per la cui importazione ed esportazione occorre un provvedimento particolare, dettagliatamente elencate nelle citate tabelle; le merci invece ammesse al regime dell’autorizzazione generale sono tutte le altre, determinate in via di esclusione per la loro non menzione tra quelle sottoposte a licenza.

Per la parte che qui maggiormente interessa, la disciplina delle esportazioni nell’arco di tempo, che va dagli inizi degli anni ‘60 fino alla fine degli anni ’80, non subisce modifiche rilevanti e la tabella esport risulta sostanzialmente strutturata sulla base di motivazioni dettate dalla necessità di tutelare interessi pubblici di natura economica e strategica.

Gli elenchi allegati ai vari decreti susseguitisi nel tempo differenziano infatti, anche se non in maniera esplicita, le ragioni del controllo, riportando distinte liste suddivise generalmente sulla base:

  • di un elenco di merci sottoposte ad autorizzazione ministeriale nei confronti di qualsiasi paese di destinazione (riconducibile ai materiali strategici controllati per fini di sicurezza nazionale);

  • di un elenco di merci sottoposte ad autorizzazione ministeriale, automatica o discrezionale, in relazione al paese di destinazione (in genere alcune materie prime, combustibili ed oli minerali sottoposti al regime di sorveglianza o di restrizione);

  • di un elenco di merci la cui esportazione è subordinata alla osservanza di specifiche formalità (in genere, di controllo di qualità su alcuni prodotti agroalimentari);

  • di elenchi discendenti da specifiche intese internazionali, come la Convenzione di Washington sulle specie di flora e fauna protette e gli accordi con gli Usa di autolimitazione delle esportazioni europee di prodotti siderurgici

Sotto l’aspetto di sicurezza nazionale le modifiche apportate nel tempo alla lista dei materiali sottoposti ad autorizzazione particolare, di cui alle varie tabelle esport (l’ultima modifica fa capo al D.M. 28 giugno 1989, n. 294), riflettono sempre le intese raggiunte nei vari Regimi internazionali di controllo ed in primis nel CO.COM. di Parigi.