Home          Avvisi          Risorse Web          Approfondimenti          Risorse documentali          Contatti              

 

 

 

 

 

 

 

Lo scambio di informazioni nel Wassenaar Arrangement

 

Lo scambio d’informazioni previsto in ambito Wassenaar può assumere una connotazione di carattere generale o specifico.

La prima, su base volontaria, comprende ogni argomento che un paese membro ritenga opportuno ed utile portare all’attenzione degli altri Stati. Non vi sono limiti al dettaglio o al volume delle informazioni che si possono comunicare, in quanto il W.A. non fissa alcun tipo di restrizione al riguardo.

Lo scambio informativo di natura generale è utilizzato principalmente per attirare l’attenzione degli Stati membri su particolari situazioni di rischio connesse con i trasferimenti di armamenti convenzionali e di beni a duplice utilizzo, che possono determinare, non solo un maggior coordinamento delle politiche nazionali di controllo, ma anche l’adozione di adeguate misure e criteri specifici nel processo valutativo delle varie istanze di autorizzazione, in particolare, come abbiamo visto, per le armi leggere ed i sistemi missilistici portatili.

A tal fine, l’appendice 1 degli Initial Elements fissa, a titolo indicativo, alcune tematiche di possibile interscambio informativo, che vanno, dalle azioni condotte da paesi terzi nei settori dell’acquisizione dei materiali sensibili controllati dal Regime (struttura organizzativa del procurement, modalità adottate nei trasferimenti, utilizzatori finali sensibili), alla politica esportativa seguita in tali settori, ai progetti tecnologici o militari di maggiore rilevanza strategica, all’analisi di aree geografiche considerate a rischio (Regional Views), soprattutto in quanto ivi presenti conflitti militari o forti tensioni.

La seconda configurazione, quella cioè di carattere specifico, è invece riferita alle segnalazioni che i paesi partecipanti si sono impegnati di effettuare su alcune tipologie di trasferimenti di materiali controllati dal Regime e su alcuni specifici dinieghi di autorizzazione all’export (ovviamente nei casi in cui le ragioni del diniego siano riconducibili ai principi dell’Intesa), effettuati verso Stati non membri.

In questo caso, le procedure per lo scambio di informazioni differiscono a seconda che si riferiscano agli armamenti ovvero ai beni e alle tecnologie duali.

La procedura, poi, sui beni e sulle tecnologie duali è a sua volta differenziata a seconda della sensibilità del bene trasferito.

Per quelli che rientrano solo nella generale lista Dual-Use Goods and Technologies, i paesi membri si sono impegnati a comunicarne semestralmente i dinieghi su base aggregata.

In tal caso, le informazioni condivise comportano la sola indicazione del paese di destinazione, della tipologia e quantità del materiale interessato e delle ragioni del diniego.

Per i beni, invece, di sensibilità maggiore (Sensitive e Very Sensitive Lists), l’impegno assunto comporta l’obbligo di comunicare tutti i dinieghi emessi, riferiti ad ogni singola transazione bloccata, preferibilmente entro il limite temporale di 30 giorni e comunque non superiore ai 60.

In questo caso, le informazioni da condividere, oltre a riportare, per singolo diniego, le stesse voci previste per quelle aggregate, debbono fornire anche precise indicazioni sul destinatario intermedio e finale della fornitura e sull’utiliz-zo finale dichiarato del materiale.

I dinieghi emessi da uno Stato membro non sono necessariamente vincolanti per un altro. Tuttavia, uno Stato che abbia rilasciato un’autorizzazione di esportazione di un materiale o di una tecnologia, negata da un altro Stato membro, assume l’impegno di notificare a tutti i partecipanti del W.A., preferibilmente entro 30 giorni, ma non più tardi di 60, l’avvenuta approvazione.

Tale notifica è richiesta per tecnologie sensibili e molto sensibili (Sensitive e Very Sensitive Lists) e riguarda tutte le controapprovazioni di transazioni essenzialmente identiche, già negate da altri paesi membri durante i precedenti tre anni.

Per tale tipologia di materiali è prevista anche la notifica agli altri Stati partecipanti, sempre semestralmente ed in forma aggregata, di tutte le autorizzazioni concesse. In tal caso, i dati informativi trasmessi riguar­dano essenzialmente la tipologia e la quantità del bene esportato ed il paese di destinazione.

La natura non vincolante di un diniego e l’impegno ad una generale informazione nel caso in cui tale decisione venga contraddetta da un altro partecipante sono aspetti particolarmente delicati del W.A. ed, infatti, già durante i lavori preparatori del New Forum era stata presa in considerazione la possibilità di rendere vincolanti i dinieghi, senza peraltro raggiungere il necessario consenso.

In effetti, la natura vincolante sic et simpliciter di un diniego avrebbe comportato un’applicazione estremamente rigida del più volte ricordato principio della no-undercut policy, in pratica trasformando la notifica del diniego in una sorta di veto negativo preventivo di un paese membro nei confronti di tutti gli altri partecipanti ad esportare determinati beni verso un dato paese e determinati destinatari.

Nell’attuale situazione però, che, a fronte della non obbligatorietà della regola della no-undercut, non prevede alcuna forma di consultazione preventiva con il paese di emissione del diniego (a differenza di quanto praticato, come abbiamo visto, in tutti gli altri Regimi di non proliferazione), è perciò possibile che il diniego di uno Stato membro venga vanificato da un altro partecipante, anche se tutti i paesi aderenti ne sono comunque informati.

Tale circostanza si riflette anche sulla completezza dell’informazione fornita sullo stesso diniego, in particolare, relativamente alla precisa descrizione dei materiali e delle tecnologie a doppio uso coinvolti, che nella maggior parte dei casi è riferita alla sola indicazione della categoria riportata sulle liste, senza una precisa specificazione del bene denegato. Ciò serve a rendere più complicato un eventuale tentativo d’inserimento concorrenziale da parte di un altro paese.

Per quanto riguarda, invece il settore dell’armamento convenzionale, la procedura di scambio d’informazioni è basata, non sulla citata Munition List, ma sulle sette categorie individuate dal Registro ONU sulle armi convenzionali, ed è riferita esclusivamente alla notifica delle operazioni di esportazione effettuate, senza alcun obbligo di comunicazione circa gli eventuali dinieghi d’autorizzazione espressi.

I sistemi d’arma interessati (differentemente specificati per categoria) sono, pertanto, solo quelli riferiti alle seguenti tipologie: carri armati (sia cingolati che ruotati); veicoli blindati da combattimento; sistemi d’artiglieria di grosso calibro; aerei da combattimento e velivoli senza equipaggio; elicotteri da combattimento; navi da guerra; missili o sistemi missilistici.

Nella Plenaria del 2003, anche al fine di fornire adeguate risposte alla minaccia terroristica, è stata introdotta una nuova categoria concernente le armi portatili, suddivise  nelle tre sottocategorie delle piccole armi, delle armi leggere e dei sistemi di difesa aerea trasportabili.

Anche in questo caso, l’obbligo di notifica è semestrale e com­prende, per tutte le esportazioni, il nominativo dello Stato terzo importatore, l’indicazione delle quantità e, ad eccezione della categoria dei missili e dei sistemi di lancio, del tipo e  modello del sistema d’arma interessato.

Naturalmente gli elementi su cui si basa lo scambio d’informazioni di natura specifica sono del tutto indicativi e non escludono la richiesta, attraverso i canali diplomatici, di dettagli più precisi.

 

(inizio pagina)