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Le disposizioni sanzionatorie Ogni sistema nazionale di controllo delle esportazioni strategiche per essere efficace deve prevedere idonee misure sanzionatorie volte a reprimere eventuali comportamenti illeciti.In Italia, sia le disposizioni riguardanti l'export di materiali d'armamento, sia anche quelle concernenti i trasferimenti di materiali a duplice utilizzo, prevedono l'irrorazione di specifiche sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dalle rispettive normative. Per quanto riguarda il settore dell'armamento convenzionale, la legge 185 del 1990, oltre a caratterizzarsi per uno specifico apparato sanzionatorio penale, prevede anche una serie di misure amministrative dirette a sanzionare determinati comportamenti illegittimi ed inadempienze di minore rilevanza, imputabili agli operatori del settore, per le quali il legislatore non ha ritenuto di intervenire con una vera e propria sanzione di tipo penale.Le misure sanzionatorie di tipo amministrativo previste dalla legge riguardano:
Oltre alle sanzioni appena indicate, sussistono anche ulteriori misure di tipo amministrativo adottabili in determinate occasioni, sia come sanzioni in se stesse, sia anche come misure integrative di natura accessoria, soprattutto cautelativa, in particolare, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 13 della legge, che possono essere disposte, oltre che nei casi in cui vengono a cessare le condizioni prescritte per il rilascio delle stesse non imputabili alla volontà degli operatori, anche a seguito di comportamenti illegittimi posti in essere dagli stessi soggetti. La legge 185/90 si caratterizza anche per uno speciale apparato sanzionatorio di natura penale, predisposto allo scopo di colpire determinate trasgressioni che, per la loro particolare gravità, ai fini della sicurezza internazionale dello Stato, sono state costituite in autonome fattispecie penali. Le ipotesi criminose individuate dalla legge sono sostanzialmente di tre tipi ed attengono alla:
Le norme di cui sopra si inseriscono in un pregresso quadro legislativo, sostanzialmente privo di specifici riferimenti a reati connessi con le operazioni di esportazione, importazione e transito, se si escludono le ipotesi contravvenzionali previste dall’art. 695 del codice penale, dall’art. 28, comma 2 del T.U.L.P.S. e dal R.D.L. 14 novembre 1926, n. 1923 che, all’art. 11 (come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507), sanziona con la sola pena pecuniaria fino a lire 4.800.000 chiunque esporti o importi merci in violazione delle disposizioni relative ai divieti. Al riguardo, va subito rilevato che le disposizioni penali in questione presentano una specifica autonomia rispetto alla legislazione precedente, in quanto, per la prima volta, introducono la tutela di un bene, il mantenimento della stabilità e della pace internazionale nell’ottica dei rapporti dello Stato italiano con la comunità internazionale (come correttamente riconosciuto da recenti sentenze della Cassazione Penale: da ultimo la 38401 del 15 novembre 2002), nettamente distinto rispetto a quello salvaguardato dalle norme preesistenti, l’ordine pubblico interno. Da tale considerazione ne discende che le stesse risultano applicabili solo alle attività condotte in violazione della relativa disciplina normativa da soggetti “preidentificati” e che abbiano ad oggetto i materiali d’armamento come individuati dalla legge. In altre parole tale specificità normativa determina che le norme penali in questione risultano applicabili nella maggior parte dei casi esclusivamente a soggetti determinati, configurandosi di fatto come reati propri, pur in presenza di una ricorrente terminologia, “chiunque”, che farebbe ritenere possibile l’incriminazione nei confronti di qualsiasi soggetto.
Per quanto riguarda il settore dei materiali duali, il vigente regolamento comunitario 1334/2000 prevede espressamente, all’art. 19, che gli Stati membri, oltre a adottare tutti i provvedimenti più adeguati per assicurare la corretta applicazione del comune regime di controllo delle esportazioni, debbano in particolare determinare le sanzioni da irrorare in caso di violazione delle norme del regolamento e delle relative disposizioni di applicazione. Tali sanzioni debbono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Il principio di indirizzo, che si presenta sostanzialmente analogo a quello già introdotto in occasione del precedente regolamento del 1994, non costituisce un aspetto di innovazione nel sistema di controllo dei beni duali nazionali che già, con l’introduzione della legge 222 del 1992, in analogia a quanto disposto nei confronti dei trasferimenti di materiali d’armamento, aveva previsto l’adozione di un rigoroso e severo apparato sanzionatorio di natura prevalentemente penale. Tale analogia con il settore dell’armamento era chiaramente evidenziata anche dalla pressoché identica configurazione delle fattispecie di reato che risultavano distinte, con minime differenziazioni, nelle stesse tipologie riportate negli articoli 23, 24 e 25 della legge 185 del 1990. L’intervento comunitario nel settore del 1994 rende, però, necessario un adeguamento dell’apparato sanzionatorio e, in tal senso, opera il D.Lgs n. 89 del 1997 che, in base alla delega conferita dall’art. 45 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996, configura in maniera leggermente diversa le tradizionali fattispecie di reato e introduce sanzioni anche nei casi di violazione degli obblighi di informativa e di conservazione della prescritta documentazione posti dal regolamento comunitario a carico degli esportatori. Analoga necessità di adeguamento subentra con l’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario del 2000 che vede, in un primo momento, un intervento estemporaneo con l’art. 4 della legge n. 422 del 29 dicembre 2000, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2000) e successivamente la definitiva codifica di tali fattispecie criminose nel contesto del menzionato D.Lgs 96 del 2003 (art. 16, unitamente alle integrazioni sanzionatorie resesi necessarie in seguito alla previsione anche di divieti e limitazioni in termini, rispettivamente, di assistenza tecnica riguardante taluni fini militari e di trasferimenti di progetti, design, formule, software e tecnologie tramite Internet. Nel complesso, le attuali misure sanzionatorie individuano precise figure delittuose, reati contravvenzionali e infrazioni amministrative. Queste ultime risultano, in particolare, enucleate nel contesto del citato art. 16 del D.Lgs 96/03, anche se l’ampia discrezionalità in materia attribuita al Ministero delle attività produttive può condurre alla configurazione di ipotesi di violazione di adempimenti amministrativi non previamente identificati in astratto dall’attuale normativa. L’apparato sanzionatorio di tipo penale previsto dalla vigente normativa di controllo delle esportazioni di prodotti duali, a differenza di quello adottato per le esportazioni di materiali d’armamento, si presenta non solo maggiormente diversificato, ma anche non sufficientemente esaustivo in termini di esatta configurazione delle fattispecie di reato. A tale situazione contribuisce anche la circostanza del non aver circoscritto in misura sufficientemente dettagliata, a differenza peraltro di quanto originariamente previsto nella ricordata legge 222 del 1992, le specifiche fattispecie criminose rientranti nell’apparato sanzionatorio che, unitamente all’alternatività della misura sanzionatoria di natura esclusivamente pecuniaria con quella di tipo detentivo, rischiano di concretamente vanificare un’efficace sanzionabilità sotto il profilo penale. L’attuale quadro sanzionatorio penale, riportato nel menzionato art. 16 del D.Lgs 96/03, costituisce il momento conclusivo di un processo di adeguamento alle diverse caratteristiche e modalità di controllo dei beni duali intervenute sul piano comunitario successivamente all’emanazione della citata legge 222 del 1992 che, anche sul piano sanzionatorio, ricalcava fondamentalmente l’impianto normativo previsto dalla legge 185 del 1990 relativa all’armamento. In relazione a tale ultima circostanza erano, pertanto, previste originariamente tre specifiche fattispecie di reato riconducibili:
Tutti i reati di cui sopra erano puniti con la reclusione fino a 6 anni (per il reato più grave di cui al punto 1) e 5 anni per i restanti due, con la previsione in alternativa della sanzione pecuniaria. Con l’entrata in vigore del primo regolamento comunitario del 1994, sulla base della citata legge delega n. 52 del 1996 che dava mandato al Governo di “ridefinire le disposizioni sanzionatorie nei limiti edittali già previsti dalla vigente legislazione, al fine di adeguarle alla nuova normativa, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell’interesse pubblico che ciascuna infrazione presenta in astratto e della reiterazione dell’infrazione”, vengono apportate con il D.Lgs 89/97 alcune modifiche di rilievo al tradizionale impianto sanzionatorio penale, che vedono, da una parte, una riduzione dell’ambito di applicabilità del reato connesso con la presentazione di indicazioni non veritiere e, dall’altra, un richiamo di contenuto più generale all’effettuazione di esportazioni di beni a duplice uso in difformità degli obblighi previsti dalle autorizzazioni. Nel primo caso, la configurabilità del reato risulta, non solo vincolata all’effettivo ottenimento del provvedimento autorizzativo, ma anche al concreto utilizzo dello stesso per lo svolgimento dell’operazione di esportazione; nel secondo, l’illiceità del comportamento è ampliata alla mancata ottemperanza su un piano generale degli obblighi previsti dalle autorizzazioni, senza più il solo riferimento alle condizioni di consegna a destinazione del materiale. Tale impianto sanzionatorio costituisce la base delle vigenti disposizioni in materia che, adottate a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento comunitario, una prima volta, con l’art. 4 della legge n. 422 del 29 dicembre 2000, sono state poi definitamene riportate, sulla base della legge delega n. 39 del 1° marzo 2002, nel D.Lgs n. 96/03, unitamente alla previsione di nuove figure di reato connesse con l’introduzione del ricordato divieto di prestare assistenza tecnica per taluni fini militari ad opera dello stesso decreto legislativo. In sostanza, le fattispecie criminose attualmente configurabili in base alla vigente normativa risultano essere le seguenti:
Relativamente alla violazione delle norme previste dal regolamento comunitario 1236/2005, concernente i controlli dei materiali di possibile utilizzo anche per la violazione dei diritti umani, il recente Decreto Legislativo n. 11 del 12 gennaio 2007 ha introdotto specifiche disposizioni di natura sanzionatoria che riguardano le seguenti fattispecie:
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 08 maggio 2009 | ||||||||||||||