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Sanzioni penali nel settore dei trasferimenti di beni utilizzabili anche per la violazione dei diritti umani

 

La prima ipotesi di reato, prevista dal comma 1 dell'art. 2 del D.Lgs 12 gennaio 2007 n. 11, è quella riferita ai materiali riportati nell'allegato II al regolamento comunitario 1236/2005, vale a dire a quei materiali utilizzabili esclusivamente per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, nei cui confronti è disposto un divieto generale di importazione ed esportazione.

Pertanto, è stabilito che chiunque effettui tali tipologie di operazioni e' punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 15.000 a 50.000 euro.

Considerato, inoltre, che nei confronti di tale categoria di materiali è disposto anche il divieto di prestare qualunque forma di assistenza tecnica, con l'unica eccezione di effettuare esportazioni ed importazioni al solo scopo di esposizione al pubblico in un museo, in considerazione del loro valore storico, i commi 2 e 3 del citato art. 2 prevedono, rispettivamente, le sanzioni:

  • dell’arresto fino a due anni o dell'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro, nei confronti di chiunque, anche gratuitamente, fornisca, accetti o richieda assistenza tecnica in relazione a tali beni;

  • dell'ammenda da 15.000 a 90.000 euro nei riguardi di qualsiasi persona che effettui operazioni di esportazione o di temporanea esportazione o di importazione dei beni elencati nell'allegato II del regolamento, utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, o fornisca la connessa assistenza tecnica, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 3 del regolamento stesso.

Nel caso vengano effettuate operazioni di esportazione o di temporanea esportazione dei beni utilizzabili per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, elencati nell'allegato III del regolamento, indipendentemente dalla loro origine, senza la preventiva autorizzazione prevista dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento stesso, è disposta la sanzione dell'arresto da sei mesi a due anni e dell'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

 Alla medesima sanzione soggiace anche chiunque ottenga l'autorizzazione sulla base di dichiarazioni o documentazioni false.

Con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i reati di cui ai commi 1 e 2 è disposta la confisca dei beni oggetto delle operazioni commerciali.

L'esportatore o l'importatore dei beni utilizzabili esclusivamente per l'esposizione al pubblico in un museo, elencati nell'allegato II del regolamento, nonché l'esportatore delle merci elencate nell'allegato III del regolamento, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro nel caso che:

  • ometta di comunicare o registrare nei libri contabili la variazione delle informazioni;

  • non conservi per tre anni i relativi documenti di legge;

  • su richiesta dell'autorità competente non effettui la trasmissione di atti e documenti connessi ai medesimi beni.

L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dal menzionato articolo 2 ne dà immediata comunicazione all'autorità competente di cui all'articolo 1, comma 2 (il Ministero del Commercio Internazionale), ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

 

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