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Sanzioni penali nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento
Relativamente alla prima ipotesi di reato, espressamente menzionata all’art. 23, essa risulta differenziata in due distinte fattispecie, a seconda che le indicazioni non veritiere presenti nella documentazione siano fornite per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui all’art. 13 (o del suo rinnovo) ovvero per l’iscrizione nel Registro nazionale o per il rilascio del nulla-osta del Ministero della difesa previsto dall’art. 9, comma 5. Si tratta di un tipico reato di evento che si consuma solo con il conseguimento del relativo provvedimento autorizzativo: nel primo caso, fornendo contestualmente o successivamente alla domanda di autorizzazione, qualsiasi indicazione non veritiera, inerente comunque al rilascio del provvedimento amministrativo, purché ciò avvenga con dolo (è esclusa quindi la colpa, anche grave); nel secondo caso, viceversa, fornendo indicazioni di natura rilevante o comunque tali da determinare l’ottenimento dei due menzionati provvedimenti. Tra le indicazioni non veritiere previste dalla prima fattispecie penale, pur nella genericità dell’espressione usata, si ritiene che figurino esclusivamente quelle riferite agli elementi informativi previsti dal secondo comma dell’art. 11, nonché quelle riportate nella documentazione da allegare alla domanda ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. Da rilevare che la norma penale in argomento ha escluso qualsiasi riferimento a informazioni mendaci che abbiano per oggetto le comunicazioni di inizio di trattative contrattuali previste dai commi 1 e 4 dell’art. 9. Tale circostanza sembra avvalorare la tesi di non configurabilità della mancanza di divieto al proseguimento delle trattative contrattuali con un vero e proprio provvedimento autorizzativo (a differenza del nulla-osta di competenza del Ministero della difesa), nonostante l’impropria menzione di “autorizzazione” riportata ai commi 7 dell’art. 9, 1 dell’art. 10 e 3, lettera a) dell’art. 11. In relazione a tale circostanza, si ritiene che un’interpretazione corretta del primo comma dell’art. 23 comporti la punibilità, non solo di tutte le falsità direttamente collegate con il rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 13, ma anche di quelle indirettamente collegate con tale fine, come, ad esempio, quelle concernenti proprio la comunicazione di inizio di trattative contrattuali, di cui il mancato divieto al proseguimento, ottenuto eventualmente sulla base di rappresentazioni mendaci, costituisce il necessario e logico adempimento propedeutico, certificato peraltro nella stessa documentazione da allegare sub lettera a), comma 3 dell’art. 11. Viceversa, non risultano punibili tutte quelle falsità che dovessero essere fornite successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 13, come, ad esempio, quelle attinenti agli elementi informativi e alla documentazione prevista dagli articoli 19 (vettori e spedizionieri) e 20 (utilizzo delle autorizzazioni, potendo eventualmente tali evenienze configurare il diverso reato di inosservanza delle prescrizioni amministrative. Relativamente alla seconda fattispecie penale, va osservato che solo alcune indicazioni non veritiere, quelle ritenute determinanti ai fini del rilascio dei due provvedimenti menzionati, portano alla configurazione del reato, anche se non appare agevole identificare preventivamente quali, delle tante indicazioni richieste, possano assumere tale veste. Certamente vanno inclusi in tale novero, nel caso dell’iscrizione al Registro, tutti quegli elementi informativi che costituiscono requisiti e condizioni imprescindibili di iscrivibilità (ad esempio, assenza di fallimenti, mancanza di condanne per violazione delle norme del T.U.L.P.S. o in materia di armi, ecc.) e, nel caso del nulla-osta, tutti quegli elementi di corretta identificazione dell’operazione da autorizzare e di conseguente collocazione della stessa nelle previste procedure semplificate. L’elemento soggettivo richiesto, il dolo (che nel caso di specie è da ritenersi di tipo specifico, in quanto indirizzato al raggiungimento di un fine particolare, la cui realizzazione non è necessaria per l’esistenza del reato, e cioè, per un fine, l’ottenimento dell’autorizzazione, che sta al di là e, quindi, fuori del fatto che costituisce il reato), risulta espressamente menzionato solo per la prima fattispecie criminosa. Tuttavia, la formulazione consequenziale del secondo comma dell’art. 23 fa ritenere estensibile tale previsione anche alle altre due ipotesi di reato che, pertanto, per la loro concretizzazione devono necessariamente presentare tale elemento soggettivo. Da quanto precede si deduce che il conseguimento dei provvedimenti amministrativi previsti dall’art. 23 costituisce, non una semplice condizione di punibilità estrinseca, ma un elemento costitutivo dello stesso reato, che risulta particolarmente rilevante in termini soprattutto di configurabilità del tentativo: ne discende che se il soggetto agente estende la coscienza e la volontà del comportamento al conseguimento del fine propostosi, vale a dire, il rilascio del provvedimento amministrativo, ma non lo ottiene per fatti indipendenti dalla sua volontà, sarà chiamato a rispondere del tentativo. Relativamente al soggetto attivo del reato, anche se la norma nei casi in questione indica che il reato può essere commesso da chiunque, esso risulta del tutto circoscritto ed individuabile esclusivamente nella persona firmataria delle varie istanze (titolare, legale rappresentante o eventuale delegato). Si tratta pertanto di un tipico reato proprio. Le pene previste risultano di maggior peso e gravità per la fattispecie di cui al primo comma, tenuto conto della maggiore rilevanza della stessa, e consistono nella reclusione da 2 a 6 anni ovvero nella multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto; mentre, nella fattispecie di cui al secondo comma, non sono previste pene di natura detentiva, ma solo pecuniaria (multe da 50 a 300 milioni di lire).*
Inosservanza delle prescrizioni amministrative Per quanto concerne la fattispecie di reato riportata nell’art. 24, essa presenta, per la formulazione adottata “violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione”, contenuti di notevole ampiezza, in quanto riferibile a qualsiasi inosservanza, anche di natura non rilevante, concernente il rispetto delle previste ed autorizzate condizioni di consegna alla destinazione. Pur se la norma risulta finalizzata a sanzionare principalmente i casi di esportazione e transito effettuati in triangolazione mediante indicazione di un fittizio paese terzo di destinazione, la stessa si presta anche ad includere qualsiasi ipotesi di variazione delle condizioni di destinazione in precedenza indicate: si pensi, a titolo di esempio, alla variazione del luogo di consegna del materiale (da una base militare ad un’altra) intervenuta successivamente al rilascio dell’autorizzazione su comunicazione dell’ente acquirente o alla modifica delle condizioni di consegna da riportare nella comunicazione di cui all’art. 19, secondo comma, sempre che ovviamente tali modifiche risultino individuabili sulla base del raffronto tra le prescrizioni apposte nel contesto dell’autorizzazione e le effettive condizioni e modalità di consegna a destinazione praticate. Tali considerazioni risultano viepiù valide se si considera che l’ipotesi in esame non ricorre ove il fatto di aver violato le condizioni di consegna costituisca un più grave reato, quale, ad esempio, l’effettuazione di un’esportazione nei confronti di un paese per il quale non si disponeva della relativa autorizzazione, come è il caso della classica triangolazione con consegna diretta al paese di destinazione finale senza transito nel paese di copertura. Da rilevare che eventuali falsità riportate nella documentazione giustificativa dell’utilizzo delle autorizzazioni, prevista dall’art. 20, qualora non configurino l’ipotesi criminosa prevista dall’art. 24, potranno essere perseguite, non trovando, come già precisato, sanzione penale specifica, mediante l’applicazione delle norme generali in tema di reati contro la pubblica fede. L’ipotesi criminosa in questione risulta, inoltre, aggravata dalla circostanza che non è richiesto esclusivamente l’elemento soggettivo del dolo e che l’eventuale soggetto attivo del reato può essere qualsiasi persona cui è affidata, in ambito aziendale, la responsabilità della consegna a destinazione dei materiali. Anche in questo caso si configura, pertanto, un reato proprio che, nonostante la dizione usata “chiunque”, può essere commesso esclusivamente da una ben determinata categoria di persone e che risulta punito con la reclusione fino a cinque anni ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti, fissata nella misura minima di lire 50 milioni dal ricordato art. 15 della legge 27 febbraio 1992, n. 222. Le disposizioni in questione si applicano, come accennato, anche al transito, con esclusione ovviamente dell’importazione. Tale circostanza conferma quanto già precisato in termini di tipologia di transito disciplinata dalla presente normativa: e cioè, di obbligazioni assunte a carico di un residente (e pertanto iscrivibile al Registro delle imprese di cui all’art. 3) nei confronti di un non residente a valere su merce allo stato estero (acquisto in un paese e rivendita in un altro).
L’ultima ipotesi criminosa individuata dalla legge è quella riportata nell’art. 25 ed è anche quella che presenta elementi di maggiore gravità, in quanto connessa con l’esecuzione di operazioni di esportazione, importazione e transito di materiale d’armamento ovvero di trattative contrattuali, rispettivamente, senza la prescritta autorizzazione di cui all’art. 13 o in violazione delle disposizioni previste dall’art. 9. Nel primo caso (comma 1 dello stesso art. 25), il soggetto autore dell’ipotesi criminosa è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni, nel secondo, di cui al comma successivo, le pene previste sono quelle della reclusione fino a quattro anni ovvero la multa da 50 a 500 milioni. Oltre alle sanzioni sopra ricordate, il terzo comma dell’art. 25 prevede anche la pena accessoria della confisca di quei materiali d’armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all’esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. In merito, appare singolare che nulla è detto circa i materiali risultati illegittimamente importati o posti in transito (nei casi, ovviamente, in cui il transito stesso configuri anche materiale attraversamento dello spazio doganale italiano): in questi casi appare comunque applicabile la disposizione generale dell’art. 240 del codice penale che impone la confisca degli oggetti che costituiscono il prezzo del reato ovvero la cui alienazione costituisce reato. Le disposizioni del primo comma dell’articolo in esame trovano riferimento nei confronti di tutte le operazioni doganali sottoposte al controllo della legge e cioè le esportazioni e le importazioni, sia definitive che temporanee, e i transiti, questi ultimi nei termini più volte ricordati, aventi per oggetto i materiali d’armamento, come individuati nei decreti di cui all’art. 2, comma 3. La condotta costitutiva del reato, che si concretizza con l’effettuazione di operazioni di esportazione, importazione e transito prive della necessaria autorizzazione ministeriale, può dar luogo fondamentalmente a due distinte fattispecie, che tengono conto entrambe, per la consumazione del reato, del superamento della linea doganale in violazione di norme: e cioè, trasferimenti in presenza di dichiarazione doganale mendace (ad esempio, falsa dichiarazione sulle caratteristiche delle merci in uscita od in entrata) e trasferimenti in contrabbando. In tutti i casi di esplicita manifestazione all’effettuazione delle operazioni in questione e di intervenuta azione di impedimento alla consegna a destinazione (che può essere anche quella di messa a disposizione o cessione del materiale al vettore) appare configurabile il tentativo ai sensi del disposto dell’art. 56 del codice penale, sempre che ovviamente le azioni poste in essere risultino idonee e dirette in modo inequivocabile a commettere il delitto. Soggetti attivi del reato possono essere, non solo i titolari o i legali rappresentanti delle imprese iscritte nel Registro nazionale di cui all’art. 3, che abbiano operato in mancanza delle relative autorizzazioni, ma chiunque, purché ovviamente figuri tra i soggetti nei cui confronti trovi applicazione la normativa e cioè, cittadini e stranieri con residenza in Italia: trattandosi nel caso di specie di attività illegale può essere ovviamente condotta anche da soggetti che non si siano neppure preoccupati di ottenere preventivamente la citata iscrizione. Relativamente all’ambito di applicabilità del secondo comma dell’articolo in questione, si rileva che le disposizioni del richiamato articolo 9 si atteggiano come norme integratrici del precetto contenuto nel citato art. 25, che si presenta pertanto come norma penale in bianco. Ne consegue che il reato si può configurare in presenza anche della violazione di uno solo degli adempimenti tra i molti contemplati nel citato art. 9 e, data la genericità della disposizione incriminatrice, la condotta costitutiva dello stesso è a “forma libera” potendo configurarsi in vari modi, sia in atti omissivi che commissivi: per esempio, non comunicando l’inizio delle trattative oppure non rispettando qualcuna delle condizioni o limitazioni poste dai Ministeri degli affari esteri o della difesa nel condurre le trattative o ancora, proseguendo le stesse nonostante un divieto. In conseguenza di quanto sopra, anche la consumazione del reato può assumere modalità differenziate: nel caso omissivo, nel momento stesso di definizione, senza contestuale comunicazione, di aspetti della transazione soggetti a responsabilità precontrattuale ai sensi dell’art. 1337 del codice civile; nel caso commissivo, sottoscrivendo impegni contrattuali in difformità alle limitazioni e condizioni apposte ovvero in proseguimento di trattative sottoposte a divieto. Tale difformità di comportamenti determina anche la configurabilità del tentativo che, mentre non appare possibile nel caso di mancata comunicazione dell’inizio di trattative contrattuali (ove le stesse si possano dire iniziate, il reato è già perfezionato, ove non lo siano, il fatto non costituisce ancora attività punibile), risulta viceversa prefigurabile in tutti quei casi di proseguimento di trattative in violazione delle prescrizioni disposte dai due menzionati Dicasteri, che non conducano comunque alla sottoscrizione del contratto per cause diverse da quelle del rispetto delle statuizioni ministeriali. La specificità del reato previsto dal secondo comma dell’art. 25, che risulta riferibile esclusivamente al subprocedimento relativo alla fase precontrattuale, strettamente interconnessa con quella successiva di autorizzazione del materiale trasferimento, determina anche la configurazione di reato proprio imputabile esclusivamente a soggetti previamente iscritti al Registro di cui all’art. 3. Per ultimo, va rilevato che l’autorità giudiziaria che procede per i reati sopra indicati è tenuta, ai sensi dell’art. 26 della legge, a darne tempestiva comunicazione ai Ministri degli affari esteri e della difesa, ai fini, come già ricordato, dell’adozione dei provvedimenti di loro rispettiva competenza.
* Ai sensi dell’art. 15 della legge n. 222 del 27 febbraio 1992, l’entità minima di tutte le multe previste, non solo dal presente art. 23, ma anche dagli altri due articoli 24 e 25 della legge 185/90, riportanti misure sanzionatorie, è elevata a 50 milioni. Da rilevare che tale disposizione, fatta salva dal comma 6 dell’art. 10 del D.Lgs 89/97, risulta attualmente priva di specifico riferimento normativo per l’intervenuta abrogazione tout court di questo decreto legislativo ad opera del successivo D.Lgs n. 96 del 9 aprile 2003. Si tratta, evidentemente, di rimozione non intenzionale, dovuta a mancata attenzione sull’effettiva portata abrogativa del citato decreto legislativo, che non dovrebbe incidere neppure nei confronti dell’altro aspetto abrogativo relativo all’art. 4, comma 3, della legge 222/92, fatto salvo sempre dal D.Lgs 89/87. (sopra)
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 08 maggio 2009 | ||||||