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Sanzioni amministrative  nel settore dei materiali duali

  

Il comma 5 dell’art. 16 del D.Lgs 96/03 individua una serie di comportamenti omissivi imputabili al responsabile di un’operazione di esportazione o di un’istanza d’autorizzazione per l'esportazione di beni a duplice utilizzo che, per la loro configurazione di minore gravità, sono sottoposti esclusivamente alla pena della sanzione amministrativa.

Tali comportamenti in violazione di precise prescrizioni normative sono distinti in tre diverse tipologie:

  • mancata comunicazione di informazioni e dati in variazione degli elementi già forniti, intervenuti successivamente alla presentazione di un’istanza d’autorizzazione;

  • mancata indicazione sui documenti e registri commerciali degli elementi identificativi delle operazioni di esportazione effettuate, come previsto dal comma 1 dell’art. 16 del regolamento comunitario;

  • mancata conservazione per il periodo di tre anni dei documenti giustificativi delle operazioni di cui sopra. 

Tutte queste violazioni sono punite, salvo che le stesse non configurino reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 15.000 a 90.000 euro.

Alla stessa sanzione soggiace anche colui che, su richiesta del Ministero del commercio internazionale, non effettui la comunicazione dei dati ovvero la trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione di beni a duplice uso.

Premesso su un piano generale che anche la sanzione amministrativa risulta applicabile in tutti quei casi in cui sussista una violazione di una specifica norma giuridica di riferimento, ancorché di carattere amministrativo, nel caso di specie la formulazione del menzionato comma 5 appare permeata da una certa indeterminatezza, in gran parte connessa con l’ampia sfera di discrezionalità che caratterizza l’intera materia del settore duale ed in particolar modo il procedimento amministrativo di autorizzazione.

Partendo dalla prima ipotesi di violazione e cioè, di omessa comunicazione di informazioni e dati in variazione degli elementi già forniti, intervenuti successivamente alla presentazione di un’istanza d’autorizzazione, tale fattispecie trova riferimento nelle disposizioni dei commi 3 degli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs 96/03, che in relazione, rispettivamente, all’autorizzazione specifica individuale, all’autorizzazione globale individuale e all’autorizzazione generale nazionale e comunitaria, prevedono che “qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all’Autorità competente” e che “l’esportatore iscritto nel registro comunica tempestivamente all’Autorità competente ogni variazione di dati” riguardante l’indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede e dei legali rappresentanti dell’esportatore medesimo.

La formulazione dell’obbligo di informativa, come può rilevarsi, si presenta del tutto indeterminata e soprattutto nel primo caso, riferito al rilascio di un’autorizzazione specifica e globale, pone in primis il problema interpretativo di quale cambiamento considerare rilevante al fine del rispetto della prescrizione amministrativa in questione.

E’ evidente che un’istanza d’autorizzazione deve necessariamente presentare alcuni elementi indispensabili al fine dell’esatta valutazione dell’operazione di esportazione prospettata; tra questi, sicuramente rientrano gli elementi identificativi di tutti i soggetti coinvolti nella transazione (esportatore, eventuale intermediario com-merciale e/o finanziario, destinatario, utilizzatore finale) e dell’esatta tipologia di materiale da trasferire all’estero (categoria di appartenenza, caratteristiche tecniche, campi di applicazione).

Aspetto di rilevanza assume, poi, anche la descrizione delle modalità di trasferimento che possono prevedere trasbordi e/o attraversamento di paesi di transito.

Orbene, poiché tali informazioni attengono alla fase istruttoria, nel caso che conducano, a cagione proprio del menzionato comportamento omissivo, ad una non veritiera rappresentazione dell’operazione di esportazione da valutare e all’ottenimento del relativo provvedimento autorizzativo, esse configurano la fattispecie penale prevista dal comma 1 dello stesso art. 16, sempre che con detta autorizzazione venga effettuata l’esportazione.

Solo in presenza di un accertamento d’ufficio dell’omissione di informativa su elementi essenziali, concretizzatosi prima del rilascio del relativo provvedimento autorizzativo, risulta ipotizzabile una violazione della prescrizione amministrativa in questione che, inoltre, verrebbe a sanzionare il tentativo di ottenimento di un’autorizzazione in modo fraudolento che, per le modalità costitutive della fattispecie criminosa prevista dal ricordato comma 1 (reato di evento), non risulta invece configurabile. 

Nei casi, viceversa, di mancata comunicazione di informazioni non essenziali ai fini della corretta individuazione dell’operazione di esportazione da autorizzare, la sanzione amministrativa non appare applicabile, vuoi per l’irrilevanza delle stesse informazioni, vuoi per l’indeterminatezza della configurazione dell’obbligo.

Discorso in parte analogo risulta valido anche nei riguardi dell’ipotesi di omissione connessa con l’obbligo, previsto dal comma 3 dell’art. 6, apposto nei confronti degli operatori registratisi presso il Ministero della attività produttive per l’utilizzo dell’autorizzazione generale comunitaria e nazionale.

Anche in questo caso gli elementi informativi costitutivi dell’obbligo, in considerazione della particolare tipologia di autorizzazione, risultano esclusivamente quelli necessari per l’esatta identificazione del soggetto abilitato ad usufruire di tale procedura esportativa agevolata.

Le altre due tipologie di comportamenti omissivi, come visto, sono quelle riconducibili all’art. 16, commi 1 e 2, del regolamento comunitario, che trovano peraltro diretta attuazione anche nelle disposizioni dei commi 9, 7 e 6, rispettivamente, degli articoli 4, 5 e 6 del D.Lgs 96/03.

Mentre nel caso della seconda fattispecie di violazione non sussistono particolari problemi applicativi, la formulazione della prima (omissione di indicazione sui documenti e registri commerciali degli elementi previsti dall’art. 16) non appare particolarmente felice, in quanto, nel caso di specie, non si tratta di indicare alcunché sui documenti e registri commerciali, ma solamente di conservare idonea e corretta documentazione rappresentativa delle esportazioni effettuate, vale a dire, fatture, manifesti di carico, documenti di trasporto e di spedizione che contengano sufficienti informazioni, quanto meno, sulla tipologia e quantità dei materiali a duplice uso esportati e sull’identità dell’esportatore e del destinatario della merce.

E’ pertanto la non idoneità di tale documentazione e dei registri commerciali detenuti a concretizzare l’eventuale omissione e a comportare l’irrorazione della sanzione amministrativa.

Relativamente all’ulteriore ipotesi sanzionatoria (prevista sempre dal comma 5 dell’art. 16) di mancata comunicazione di dati o trasmissione di atti e documenti concernenti le operazioni di esportazione a seguito di richiesta del Ministero delle attività produttive, anche in questo caso la genericità della formulazione solleva dubbi interpretativi circa la sua portata ed ambito di applicazione.

Intanto, occorre precisare che l’omissione in questione è configurabile solo nel caso che sia stata avanzata dalla predetta Autorità un’esplicita richiesta di esibizione di atti e documenti o di comunicazione di dati.

Ne consegue che non rientrano in tale fattispecie tutte le comunicazioni dovute su diretta disposizione normativa quali, ad esempio, quelle concernenti le segnalazioni delle operazioni di esportazione effettuate in regime di autorizzazione globale e generale, previste dai commi 6 e 5, rispettivamente, degli articoli 5 e 6 del D.Lgs 96/03, né i mancati riscontri a richieste del predetto Ministero nella fase istruttoria, quali quelle con-cernenti la presentazione di un certificato internazionale di importazione o di uso finale ovvero di altra documentazione, previste dai commi 6

e 7 dell’art. 4 del D.Lgs 96/03, che tutto al più possono condurre al rigetto dell’istanza di autorizzazione.

Rientrano, viceversa, nel campo applicativo dell’omissione in argomento tutti i mancati riscontri a richieste di verifica e di accertamento d’ottemperanza da parte del Ministero delle attività produttive su operazioni di esportazione già effettuate che, in particolare, possono riguardare anche le obbligazioni scaturenti dal disposto del comma 8 dell’art. 4 che prevede la possibilità che le autorizzazioni specifiche siano sottoposte a particolari condizioni e che l’esportatore sia tenuto ad adempiere specifici obblighi richiesti dall’Autorità competente ed indicati nell’autorizzazione stessa.

Tra questi obblighi sicuramente rientrano, qualora apposti, quelli concernenti la presentazione di idonea documentazione attestante l’arrivo nella destinazione autorizzata e la certificazione dell’effettivo utilizzo civile del bene duale esportato, eventualmente attestato da idonea relazione sulle visite periodiche d’ispezione effettuate successivamente alla consegna del materiale. 

Da rilevare infine che, anche se l’espressione utilizzata per l’individuazione del soggetto imputabile dell’infrazione amministrativa in questione risulta di natura generica, “colui il quale non effettua”, la stessa è attribuibile esclusivamente all’esportatore, vale a dire al soggetto titolare del relativo provvedimento di autorizzazione.

 Oltre all’irrorazione di una sanzione di natura pecuniaria nei casi sopra ricordati, il comportamento omissivo da parte del soggetto istante o titolare di un’autorizzazione può dar luogo all’ulteriore sanzione costituita dall’espressione di un diniego nei confronti di una nuova operazione di esportazione ovvero dalla sospensione o revoca di un provvedimento già rilasciato.

Nel primo caso, tale sanzione, che può configurarsi anche in termini di semplice sospensione della pronuncia, è adottata con provvedimento del tutto discrezionale dal Ministero delle attività produttive, sentito però il parere del ricordato Comitato Consultivo, nelle ipotesi di mancata ottemperanza da parte dell’esportatore degli obblighi o delle condizioni previste in autorizzazioni ottenute precedentemente.

Negli altri casi, la sospensione o revoca del o dei provvedimenti autorizzativi (che, per avere efficacia, deve presupporre, ovviamente, termini di validità non ancora decorsi e stati di utilizzo non ancora completati) è assunta dal Ministero delle attività produttive sulla base dell’accertamento:

  • di violazione da parte dell’esportatore delle disposizioni della normativa nazionale o internazionale;

  • della mancata ottemperanza agli obblighi definiti nel provvedimento di autorizzazione.

Mentre nella prima ipotesi la genericità della formulazione rende, di fatto, inapplicabile la disposizione al di là delle specifiche fattispecie di violazione più compiutamente descritte nello stesso D.Lgs 96/03 (si pensi, ad esempio, quale violazione di norma internazionale potrebbe mai farsi valere in mancanza di un suo esplicito recepimento in ambito nazionale), la mancata ottemperanza ad eventuali obblighi apposti nel contesto delle autorizzazioni rilasciate abbraccia un’ampia casistica di fattispecie che possono spaziare da semplici infrazioni sanzionate solo amministrativamente, quali, ad esempio, la mancata apposizione della prescritta stampigliatura sui documenti di viaggio che accompagnano i beni duali esportati in base ad autorizzazioni generali o il mancato invio della lista riepilogativa delle operazioni di esportazione effettuate in regime di autorizzazione globale o generale, a vere e proprie fattispecie penali (si pensi, ad esempio, all’ampia casistica di violazioni prevista dal comma 2 dell’art. 16).

In tutte queste ultime circostanze, tale sanzione viene a configurarsi anche quale misura cautelare adottata sulla base della comunicazione inoltrata dall’Autorità giudiziaria di apertura di un procedimento penale per i reati previsti dallo stesso art. 16.

Un caso a se stante è rappresentato dalla mancata presentazione della documentazione di arrivo a destinazione, ovviamente, nelle sole ipotesi di inadempimento di natura documentale non configurante la fattispecie criminosa di diversione di destinazione, che, oltre a comportare l’irrorazione di una sanzione pecuniaria ai sensi del comma 5 dell’art. 16, può dar luogo alla sospensione di pronuncia o al rigetto nei confronti di una nuova istanza di autorizzazione (art 8, comma 4 del D.Lgs 96/03).

 

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