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Sanzioni amministrative nel settore dei materiali d'armamento

 

La prima misura sanzionatoria prevista dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 è quella concernente la sospensione e decadenza dal Registro nazionale delle imprese.

Le cause che determinano tali provvedimenti sono riportate ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’art. 3 della legge 185/90.

Alcune di queste risultano di immediata applicazione al loro verificarsi, come la dichiarazione di fallimento o il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dei legali rappresentanti per reati di commercio illegale di armi; altre invece, per la loro applicazione, necessitano di accertamenti di tipo istruttorio, volti a verificare se i fatti addebitati siano da includere nelle previste fattispecie sanzionatorie e aprono, pertanto, un vero e proprio procedimento amministrativo.

Tale procedimento è concentrato soprattutto nel momento valutativo affidato alla Commissione incaricata della tenuta del Registro, di cui all’art. 4, comma 2, che è tenuta ad esprimere, in merito ai casi di cancellazione e sospensione, apposito parere al Ministro della difesa, il quale provvede con decreto da comunicare a tutte le Amministrazioni rappresentate in Commissione.

Nelle more della definizione di tale fase accertativa, che si conclude con l’emanazione del decreto di cancellazione o di sospensione ovvero con la decisione di archiviazione, il soggetto interessato, impresa o consorzio, può solamente esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni già concesse e ancora in corso di validità, con l’eventuale esclusione di quelle oggetto di contestazione (ovviamente, solo nel caso che i motivi di impedimento siano riferiti o collegabili a determinate autorizzazioni già rilasciate).

Allo stesso soggetto, inoltre, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni in pendenza di tale accertamento, del quale peraltro si deve tempestivamente individuare l’esatto momento iniziale, da cui far decorrere tale fase di “sospensiva” del rilascio di nuove autorizzazioni.

La cancellazione dal Registro è di natura temporanea, anche se a tempo indeterminato, in quanto collegata con gli impedimenti sopra specificati che, qualora rimossi, possono determinare nuovamente, per l’impresa interessata, la possibilità di reiscrizione nel Registro.

Specifica ipotesi di sospensione a tempo determinato (due anni) è quella prevista per le imprese che, in violazione dell’art. 22, utilizzino dipendenti pubblici civili e militari, a qualsiasi titolo preposti, nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, all’esercizio di funzioni amministrative connesse con l’applicazione della legge, entro i tre anni successivi alla cessazione del rapporto stesso a qualsiasi causa dovuta, quali membri di Consigli di amministrazione ovvero con incarichi di Presidente, Vicepresidente, Amministratore delegato, Consigliere delegato, Amministratore unico e Direttore generale.

Tale divieto è esteso anche agli incarichi di consulenza, con l’esclusione solamente di quelli a carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi.

In pratica, per tutti i dipendenti pubblici preposti a qualsiasi titolo all’applicazione della legge 185/90, è stabilito un divieto a carattere generale di prestare qualsiasi attività di collaborazione, salvo quella sopra indicata, in favore delle imprese operanti nel settore degli armamenti per i primi tre anni dalla data di cessazione dal rapporto di pubblico impiego ovvero, nei casi di compatibilità consentiti dalle norme generali, dall’avvenuto decorso del periodo di due anni dalla cessazione di incarichi connessi con l’esercizio di funzioni amministrative attinenti alla stessa legge.

La seconda previsione sanzionatoria è quella riportata all’art. 20, commi 3 e 4, che prevede, in

caso di ritardata presentazione della documentazione attestante l’arrivo a destinazione del materiale esportato in base a un’operazione precedentemente autorizzata, il non accoglimento dell’eventuale richiesta di proroga dell’autorizzazione stessa.

Tale sanzione è prevista anche nel caso che l’impresa abbia dichiarato l’impossibilità di ottenere dalle autorità estere la predetta documentazione, fintanto che il Comitato Consultivo non abbia espresso il proprio avviso favorevole sull’accoglimento dei motivi di giustificazione addotti ovvero abbia ritenuto di respingerli in quanto inidonei.

Gli aspetti sanzionatori in questione operano solamente nel caso che sia contemporaneamente in atto una richiesta di proroga del provvedimento attinente l’inadempienza stessa, altrimenti negli altri casi, e cioè di autorizzazioni che vanno a concludersi entro gli originari tempi di scadenza previsti, essi non possono trovare applicazione.

Tale  limitato ambito applicativo della sanzione amministrativa trova ragione nella circostanza che l’attuale normativa su tale specifico punto prevede anche l'irrorazione di una più adeguata sanzione di natura penale.

Il confine disposto dalla legge, infatti, tra i due tipi di sanzione è assai sottile e tale comunque da essere soggetto, in alcuni casi, a valutazioni che esulano dalla sfera di competenza dei soli uffici amministrativi preposti.

Determinate circostanze quali, ad esempio, il mancato inoltro della documentazione prescritta per un lungo periodo di tempo, il non accoglimento delle motivazioni addotte a giustificazione dell’inadempienza, la presentazione di documentazione riportante abrasioni, cancellazioni o correzioni  appaiono tutte evenienze di portata e rilevanza tali da suggerire il diretto coinvolgimento dell’autorità giudiziaria per un più completo approfondimento dei fatti stessi, ai fini di un’eventuale incriminazione ai sensi dell’art. 24 della legge.

Oltre alle due specifiche sanzioni appena indicate, occorre menzionarne delle altre che, pur non previste esplicitamente a fronte di predeterminati comportamenti illegittimi, risultano parimenti adottabili in determinate occasioni, sia come sanzioni in se stesse, sia anche come misure integrative di natura accessoria, soprattutto cautelativa.

In particolare, si tratta della sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 13 della legge, che possono essere disposte, oltre che nei casi in cui vengono a cessare le condizioni prescritte per il rilascio delle stesse non imputabili alla volontà degli operatori, anche a seguito di comportamenti illegittimi posti in essere dagli stessi soggetti.

La possibilità di irrorare dette sanzioni (soprattutto quelle riferite all’autorizzazione di cui all’art. 13) trova fondamento nello specifico disposto del terzo comma dell’art. 5, che, nell’indicare i contenuti della relazione da presentare al Parlamento, prevede espressamente la menzione delle revoche delle autorizzazioni per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 (questo ultimo, concernente le armi oggetto di esclusione ai sensi dell’art. 1 comma 11).

Tali misure risultano adottabili soprattutto in due circostanze: la prima, a scopo cautelativo, quando, ad esempio, l’autorità giudiziaria abbia comunicato l’inizio di un procedimento penale per violazione degli articoli 23, 24 e 25, ai sensi dello stesso art. 26, che finalizza detta comunicazione al Ministero degli affari esteri e della difesa proprio per l’adozione dei provvedimenti cautelativi di rispettiva competenza; la seconda, in caso di eventuali comportamenti commissivi o omissivi illegittimi, da parte di soggetti titolari di autorizzazioni, di minore gravità e tali comunque da non far scattare le specifiche fattispecie di natura penale, quali, ad esempio, inadempienze connesse con gli obblighi di conservazione della documentazione attestante la spedizione dei materiali ovvero di informativa sulla stessa, ai sensi dell’art. 19.

 

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