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Il ruolo della legge
Anche
se è ampiamente condiviso il principio della generale sottoposizione
alla legge, sia dei singoli soggetti, sia delle entità governative,
nell’area del controllo delle esportazioni non sempre è possibile
tracciare una precisa linea di demarcazione tra una sfera legale di
azione ed una politica, in quanto non esistono norme unanimemente
accettate che governano la questione di come gestire le esportazioni
di materiali, quali ad esempio quelli d’armamento, che rispondono
spesso a logiche attinenti esclusivamente considerazioni di
sicurezza nazionale e di interazione politica con altre entità
statali.
L’aspetto
rilevante da sottolineare è che la caratteristica primaria del ruolo della
legge deve essere quella di proteggere i cittadini dall’arbitraria ed
ingiusta azione dell’esecutivo ed in tale senso la base legale del controllo
deve codificare in norme alcuni aspetti fondamentali che possono riassumersi
nei seguenti:
i
soggetti legittimati a condurre tale tipo di attività (nel caso, ad
esempio, di esportazioni di armamenti occorre definire
preliminarmente se lo Stato debba disporre di un monopolio in
materia ovvero se anche soggetti privati possono intervenire nel
settore e, in caso positivo, entro quali limiti);
il
principio di base sottostante al processo decisionale autorizzativo
che comporta essenzialmente la scelta tra due alternative
contrapposte, particolarmente rilevanti, nei casi di ricorso
giudiziario, sotto l’aspetto dell’onere della prova e cioè, la
definizione di una generale proibizione per tutte le esportazioni
dei beni controllati, a meno che non venga rilasciata specifica
eccezione, nel qual caso l’autorità responsabile deve individuare le
precise ragioni della rimozione del generale “embargo” ovvero un
permesso generalizzato per tutte le esportazioni, salvo
l’eventualità di un intervento restrittivo specifico da motivare
adeguatamente;
la
tipologia dei materiali e/o delle operazioni di esportazione che non
possono essere effettuate senza autorizzazione;
le
modalità di definizione del processo valutativo di rispondenza degli
oggetti del controllo ai criteri in precedenza identificati;
il
grado di trasparenza nel settore ed il collaterale diritto
all’informazione, sia in termini di specifici obblighi informativi a
carico degli esportatori nei confronti dell’autorità esecutiva, sia da
parte di questa ultima verso l’apparato legislativo.

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