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Il ruolo della legge   

                                                                                                           

Anche se è ampiamente condiviso il principio della generale sottoposizione alla legge, sia dei singoli soggetti, sia delle entità governative, nell’area del controllo delle esportazioni non sempre è possibile tracciare una precisa linea di demarcazione tra una sfera legale di azione ed una politica, in quanto non esistono norme unanimemente accettate che governano la questione di come gestire le esportazioni di materiali, quali ad esempio quelli d’armamento, che rispondono spesso a logiche attinenti esclusivamente considerazioni di sicurezza nazionale e di interazione politica con altre entità statali.

L’aspetto rilevante da sottolineare è che la caratteristica primaria del ruolo della legge deve essere quella di proteggere i cittadini dall’arbitraria ed ingiusta azione dell’esecutivo ed in tale senso la base legale del controllo deve codificare in norme alcuni aspetti fondamentali che possono riassumersi nei seguenti:

i soggetti legittimati a condurre tale tipo di attività (nel caso, ad esempio, di esportazioni di armamenti occorre definire preliminarmente   se lo Stato debba disporre di un monopolio in materia ovvero se anche soggetti privati possono intervenire nel settore e, in caso positivo, entro quali limiti);

il principio di base sottostante al processo decisionale autorizzativo che comporta essenzialmente la scelta tra due alternative contrapposte, particolarmente rilevanti, nei casi di ricorso giudiziario, sotto l’aspetto dell’onere della prova e cioè, la definizione di una generale proibizione per tutte le esportazioni dei beni controllati, a meno che non venga rilasciata specifica eccezione, nel qual caso l’autorità responsabile deve individuare le precise ragioni della rimozione del generale “embargo” ovvero un permesso generalizzato per tutte le esportazioni, salvo l’eventualità di un intervento restrittivo specifico da motivare adeguatamente;

la tipologia dei materiali e/o delle operazioni di esportazione che non possono essere effettuate senza autorizzazione;

le modalità di definizione del processo valutativo di rispondenza degli oggetti del controllo ai criteri in precedenza identificati;

il grado di trasparenza nel settore ed il collaterale diritto all’informazione, sia in termini di specifici obblighi informativi a carico degli esportatori nei confronti dell’autorità esecutiva, sia da parte di questa ultima verso l’apparato legislativo.