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Requisiti preliminari per poter operare

 

Destinatari delle norme della legge 185/90 risultano essere solamente determinati soggetti, previamente abilitati, in quanto ritenuti in possesso di specifici requisiti tali da renderli idonei ad operare in un settore particolarmente delicato, come quello in esame.

Ne discende che solo nei confronti di tali soggetti è applicabile la normativa in argomento e che nessun altro soggetto al di fuori degli stessi può legittimamente operare nel settore.

Tali soggetti risultano essere tutte quelle imprese operanti nel comparto della difesa che hanno provveduto alla propria iscrizione in apposito Registro nazionale delle imprese, istituito presso il Ministero della difesa (Ufficio del Segretario Generale - Direttore nazionale degli armamenti) e redatto secondo il principio della iscrizione differenziata in base alle funzioni per le quali la stessa può essere accettata.

Tale iscrizione tiene luogo della licenza (con esclusione di quella di fabbricazione) rilasciata dal Ministero dell’interno, ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del T.U.L.P.S., fatti salvi, in ogni caso, i requisiti previsti dall’art. 9 della legge 110/75 e dagli articoli 11 e 43 dello stesso T.U.L.P.S. (applicabili comunque solo alle imprese individuali produttrici di armi ai sensi delle disposizioni di pubblica sicurezza).

Qualsiasi soggetto industriale, pertanto, rientrante nei comparti sopra indicati (per i consorzi è sufficiente la presenza di una sola impresa appartenente al settore) deve presentare, per poter concretamente operare, idonea istanza di iscrizione al citato Dicastero, purché in possesso di determinati requisiti, prescritti dalla legge, fondamentalmente collegati con i criteri della cittadinanza italiana ovvero della residenza in Italia e della collaborazione giudiziaria tra Stati, questa ultima necessaria per poter adeguatamente perseguire sul piano sanzionatorio anche soggetti di altra nazionalità.

In particolare, nel caso di imprese individuali e di società di persone, è necessario che l’imprenditore o il legale rappresentante abbiano, per poter procedere a tale iscrizione, il possesso della cittadinanza italiana, mentre nel caso questi ultimi siano invece soggetti stranieri è necessario che ricorrano le seguenti due circostanze: la residenza degli stessi in Italia e il possesso della cittadinanza di uno Stato legato all’Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

Analoghi requisiti sono previsti, nel caso di società di capitali o di consorzi di imprese, per i soggetti titolari dei relativi poteri di rappresentanza, che debbono in tal caso possedere  obbligatoriamente il requisito della residenza in Italia.

Inoltre, tali società debbono essere legalmente costituite in Italia ed ivi esercitate attività attinenti ai materiali soggetti al controllo della legge 185/90.

I consorzi industriali promossi in seguito a specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano sono invece iscritti d’ufficio.

A tutti gli iscritti al Registro nazionale è fatto obbligo di comunicare al Ministero della difesa ogni variazione inerente la persona dell’imprenditore o del legale rappresentante, nonché ogni notizia sulla trasformazione o estinzione dell’impresa.

Da notare che l’iscrizione nel Registro nazionale è vincolata al versamento di un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

Alcune cause, qualora ricorrano, determinano la non iscrivibilità al Registro ovvero la sospensione o la decadenza dallo stesso:

  • la dichiarazione di fallimento;

  • l’appartenenza ad associazioni mafiose (legge 31 maggio 1965, n. 575) o ad associazioni segrete (art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17);

  • le condanne riportate per i reati contemplati dalla stessa legge 185/1990, dal RD 773/1931 e dalle leggi 645/1952 e 110/1975 o per reati di commercio illegale di materiale d’armamento;

  • l’assunzione di personale già dipendente dell’Amministrazione dello Stato in violazione delle prescrizioni previste dall’art. 22 della presente legge.

Le ipotesi di cui ai punti 2 e 3 debbono ricorrere ovviamente nei confronti dei titolari dell’impresa o del legale rappresentante.

Il procedimento per l’iscrizione nel Registro, come disposto dall’art. 3 del Decreto del Ministero della Difesa n. 96 del 28 febbraio 1991, si conclude nel termine di 60 giorni, a meno che detto termine non venga sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell’amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l’adempimento da parte dell’istante.

A tutti i soggetti iscritti al Registro, nella qualità di imprese esportatrici, è fatto inoltre obbligo, in relazione all’elenco dei materiali d’armamento di cui all’art. 2, comma 3, di depositare anche la lista dei prodotti presumibilmente oggetto di transazione con l’estero ed eventuali aggiornamenti della stessa, riportante, per ognuno di essi, l’indicazione dell’eventuale classifica di sicurezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa.

Tutte le disposizioni in parola, sostanzialmente, si pongono il fine di mettere in condizione lo Stato di conoscere preventivamente e compiutamente i soggetti coinvolti in tale attività e la natura dei materiali potenzialmente destinati alla commercializzazione, con l’indubbio scopo di assicurare un controllo, il più puntuale ed adeguato possibile.

Tale preventiva identificazione e registrazione dei possibili destinatari delle norme in questione spiega anche le ragioni che hanno indotto il legislatore a mutare radicalmente la disciplina attinente alla fase preliminare di definizione di specifici impegni di natura contrattuale, quella cioè, relativa alle trattative necessarie per l’incontro delle volontà tra le parti che non prevede più, a differenza del passato, un generale divieto di iniziare trattative commerciali, se non in possesso di preventiva autorizzazione in tal senso, ma viceversa introduce il principio che i soggetti abilitati, e cioè, esclusivamente quelli iscritti al Registro nazionale, possono intraprendere liberamente trattative di tipo contrattuale, dandone però tempestiva comunicazione alle Autorità competenti (art. 9, comma 1), alle quali spetta solamente la facoltà di vietarne eventualmente il proseguimento per la tutela degli interessi pubblici politico-militari.

 

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