![]() ![]() |
|
IL R.D.L. n. 1923 del 14 novembre 1926
Il regio decreto legislativo 1923/1926 riveste per l’epoca un’importanza notevole, non solo in quanto costituisce il primo testo unificato in materia di divieti all’import e all’export, ma anche perché fissa alcuni principi che ritroveremo più volte nella normativa successiva. In primo luogo, il provvedimento ribadisce il principio della libertà di operare con l’estero, stabilendo che i divieti di importazione e di esportazione si applicano solamente nei confronti delle merci indicate nelle tabelle allegate, fermo restando il potere ministeriale di accordare appositi permessi in deroga. In secondo luogo, viene mantenuta la distinzione tra le esportazioni e le importazioni in tema di tipologia di interventi normativi da adottare; nel primo caso, i divieti di esportazione e le relative deroghe, di carattere generale o per contingenti complessivi, devono essere disposti mediante decreto reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge, mentre i divieti di importazione, generali od oltre determinati contingenti ritenuti necessari per la migliore disciplina dei consumi interni, possono essere adottati con semplice decreto del Ministro delle finanze. Infine, viene mantenuta, nel contesto del procedimento amministrativo predisposto al rilascio delle deroghe, una fase consultiva, non obbligatoria, facente capo ad un apposito Comitato, da costituirsi sempre con provvedimento del Ministro delle finanze. Il decreto in questione mantiene ancora oggi un suo ruolo nella più generale normativa attinente al commercio con l’estero di beni e materiali sottoposti a restrizioni, per l’attuale valenza di alcuni aspetti normativi di natura sanzionatoria. Oggetto nel recente passato di acceso e lungo dibattito circa la sua vigenza nell’ordinamento giuridico, in quanto mai formalmente abrogato dalla normativa successiva, in realtà, si configura come un provvedimento ampiamente superato sotto il profilo dispositivo ed incompatibile con la struttura del sistema giuridico introdotta dalla normativa successiva (il decreto legge n. 476 del 6 giugno 1956 (convertito nella legge n. 786 del 25 luglio 1956) che, come vedremo, disegna un modello di regime degli scambi con l’estero completamente diverso, fondato su una generale proibizione ad effettuare operazioni di esportazione ed importazione, se non in base ad autorizzazioni in deroga. La mancata menzione di tale decreto tra i provvedimenti legislativi direttamente abrogati dalla normativa del 1956 (che, tra l’altro, all’art. 16 sancisce espressamente l’abrogazione di tutte quelle norme in contrasto con le nuove disposizioni introdotte) è da ricondursi esclusivamente all’esigenza di mantenere, comunque, in vigore il sistema sanzionatorio relativo ai divieti di esportazione e di importazione introdotto con la normativa del 1926. Difatti, il decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999 (art. 67) ha provveduto ad aggiornare le originarie misure sanzionatorie, innalzando l’importo della prevista sanzione amministrativa fino a lire quattro milioni ottocentomila, oltre alla confisca delle merci.
|