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I provvedimenti di deroga a carattere particolare 

 

     Il divieto generale, sancito dall’art. 2 del D.L. 6 giugno 1956 n. 476, i compiere qualsiasi atto idoneo a produrre obbligazioni fra residenti

e non residenti e di effettuare esportazioni ed importazioni, se non in base ad autorizzazioni ministeriali, può essere rimosso anche con provvedimenti di natura particolare e specifica, rilasciati su iniziativa di parte e riferiti ad una singola operazione.

A differenza del provvedimento di deroga a carattere generale adottato in base a considerazioni e valutazioni di politica economica, commerciale ed estera, il provvedimento di rimozione del singolo divieto, riferito ad uno dei materiali riportati nelle tabelle e qualificato dalla norma come autorizzazione, risponde all’esigenza di verificare che, nel caso concreto, l’interesse del singolo all’effettuazione di una determinata esportazione o importazione non risulti in contrasto con il più generale interesse pubblico.

In un primo tempo, la facoltà di presentare tale tipo di deroghe viene riconosciuta solamente ad una ristretta cerchia di soggetti, ritenuti idonei per i requisiti posseduti ad operare nel settore degli scambi con l’estero, e pertanto ammessi all’iscrizione in un apposito Casellario delle ditte, istituito, a partire dal 1949, presso il Ministero del commercio con l’estero.

Successivamente tale limitazione, con D.M. del 3 dicembre 1977, viene soppressa e, a partire da tale data, qualunque soggetto può dar vita, con la presentazione di idonea istanza, all’avvio di un procedimento preordinato al rilascio di un’autorizzazione particolare.

Le poche disposizioni normative in materia non consentono di individuare precise e tipizzate fasi procedimentali e, pertanto, l’attività autorizzativa attribuita al Dicastero del commercio con l’estero rimane del tutto indeterminata e soggetta ad un’ampia discrezionalità amministrativa.

Anche se il D.M. 29 ottobre 1956, all’art. 15, introduce il ricorso al parere preventivo, peraltro di natura neppure obbligatoria, di appositi Comitati permanenti, differenziati per categorie merceologiche e già istituiti con D.M. del 6 ottobre 1947, l’assenza di disposizioni precise non permette l’individuazione di una vera e propria fase consultiva, distinta da quella di natura istruttoria, contribuendo a determinare notevoli difficoltà interpretative in ordine ai limiti di operatività di detti Comitati.

Tale situazione comporta con il tempo, comunque, un consistente ampliamento della loro sfera di intervento, determinando nella prassi una sorta di recepimento automatico, da parte del Ministero del commercio con l’estero, dei pareri espressi, senza alcuna attività di valutazione indipendente e distinta e, soprattutto, di determinazione autonoma; il tutto, aggravato anche dalla circostanza che i pareri di tali Comitati non risultano motivati, in contrasto con la loro stessa natura di atti consultivi.

In sostanza, il procedimento autorizzativo rimane nel corso degli anni del tutto indeterminato, privo di qualsivoglia requisito di trasparenza e di qualsiasi motivazione delle determinazioni di diniego assunte, con la conseguenza di un’impossibilità di fatto, da parte del privato, di svolgere obiettivi riscontri sulla correttezza dell’attività amministrativa e di esercitare un’adeguata tutela delle proprie posizioni soggettive.