Indietro

I provvedimenti di deroga a carattere generale

 

             Le deroghe di portata generale ai divieti economi ci e valutari vengono adottate dal Ministero del commercio con l’estero nel quadro delle proprie competenze e tengono conto della sussistenza di ragioni di pubblico interesse che ne consigliano l’adozione ovvero della circostanza che i divieti stessi non risultino più compatibili con gli impegni internazionali assunti dall’Italia.

Il procedimento di deroga generale, instaurato d’ufficio in quanto non vincolato ad alcun impulso di parte, non trova alcun limite in leggi formali e si esplica sulla base della discrezionalità amministrativa che, nel caso di specie, trova quale unico limite il rispetto e la congruenza del fine pubblico da perseguire, che ne costituisce anche il presupposto oggettivo per la stessa emanazione del provvedimento finale di deroga (ad esempio, l’esigenza di potenziare le esportazioni di determinate merci nazionali oppure di vincolarle ad una preventiva verifica di destinazione per il loro aspetto di strategicità, ovvero l’opportunità di agevolare particolari importazioni perché essenziali all’approvvigionamento del paese).

Tale provvedimento di deroga generale si sostanzia, di fatto, nella liberalizzazione delle importazioni ed esportazioni di una certa tipologia di merci che, di conseguenza, possono essere consentite direttamente dagli Uffici doganali, purché vengano osservate le connesse modalità prescritte per il regolamento valutario (da qui, l’uso invalso nel tempo di distinguere le operazioni di esportazione ed importazione in operazioni a dogana o a licenza).

Da rilevare che tale provvedimento non costituisce alcuna forma di delega del potere del Ministro del commercio con l’estero agli Uffici doganali, che in materia non dispongono di alcun potere discrezionale.

La forma scritta, che detti provvedimenti hanno assunto nel tempo, è risultata nella prassi determinata esclusivamente dall’importanza

dell’atto stesso o dalla necessità di raggiungere tempestivamente determinati effetti e, pertanto, a seconda dei casi, si è configurata nella veste di decreto ministeriale (od interministeriale) oppure di circolare ovvero di lettera diretta ad un altro ramo della pubblica amministrazione (ad esempio, al Ministero delle finanze), incaricato di diramare istruzioni agli organi periferici di confine o all’Ufficio Italiano dei Cambi per le istruzioni alle banche nei casi di materia prettamente valutaria.

In genere, tale provvedimento non è stato mai soggetto ad alcun obbligo circa la motivazione, in quanto considerato di norma come atto dispositivo avente l’effetto di allargare la sfera giuridica dei singoli.

In realtà, in più occasioni, tale prassi ha dato luogo a qualche dubbio, soprattutto nei casi in cui un provvedimento di deroga generale ha disposto modifiche ed esclusioni rispetto al regime in precedenza adottato, tali da configurare nella pratica la sussistenza di maggiori restrizioni nella sfera giuridica degli operatori del settore.

Sebbene in tali casi il Ministero del commercio con l’estero abbia esercitato legittimamente il potere di abrogazione di propri atti per sopravvenute ragioni di opportunità, l’obbligo di una motivazione esplicita sarebbe stato preferibile, soprattutto in tutti quei casi in cui l’accertamento del nesso logico tra i presupposti e la risoluzione adottata (eventualmente desumibile dagli atti del procedimento stesso) non

è apparso di immediata percezione.

In realtà, a tali provvedimenti autorizzativi di natura generale sembra doversi riconoscere anche una funzione di tipo regolamentare, in quanto atti a contenuto normativo mediante i quali la Pubblica Amministrazione interviene nel campo dell’economia, esercitando un apprezzamento di natura discrezionale in ordine all’interesse collettivo che una determinata attività economica sia condotta entro limiti prestabiliti.

Tale natura normativa, infatti, dei provvedimenti di deroga di carattere generale rilasciati dal Ministero del commercio con l’estero, ai sensi del combinato disposto del D.lgt. n. 12 del 1946 e del D.L. n. 476 del 1956, appare confermata dai requisiti posseduti dagli stessi, che presentano contenuti di generalità (disposizioni dirette alla generalità degli operatori del settore), di astrattezza (i destinatari delle norme sono indeterminati), di innovazione (è solo in relazione alla disciplina disposta con l’autorizzazione generale che sorge la possibilità di importare o esportare una determinata merce) e di forma (in genere decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale).