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I provvedimenti di deroga
a carattere generale
Le deroghe di portata generale ai divieti economi
ci e valutari vengono adottate dal Ministero del commercio con l’estero
nel quadro delle proprie competenze e tengono conto della
sussistenza di ragioni di pubblico interesse che ne consigliano
l’adozione ovvero della circostanza che i divieti stessi non
risultino più compatibili con gli impegni internazionali assunti
dall’Italia.
Il procedimento di deroga generale, instaurato d’ufficio in quanto non
vincolato ad alcun impulso di parte, non trova alcun limite in leggi
formali e si esplica sulla base della discrezionalità amministrativa
che, nel caso di specie, trova quale unico limite il rispetto e la
congruenza del fine pubblico da perseguire, che ne costituisce anche
il presupposto oggettivo per la stessa emanazione del provvedimento
finale di deroga (ad esempio, l’esigenza di potenziare le
esportazioni di determinate merci nazionali oppure di vincolarle ad
una preventiva verifica di destinazione per il loro aspetto di
strategicità, ovvero l’opportunità di agevolare particolari
importazioni perché essenziali all’approvvigionamento del paese).
Tale provvedimento di deroga generale si sostanzia, di fatto, nella
liberalizzazione delle importazioni ed esportazioni di una certa
tipologia di merci che, di conseguenza, possono essere consentite
direttamente dagli Uffici doganali, purché vengano osservate le
connesse modalità prescritte per il regolamento valutario (da qui,
l’uso invalso nel tempo di distinguere le operazioni di esportazione
ed importazione in operazioni a dogana o a
licenza).
Da rilevare che tale provvedimento non costituisce alcuna forma di delega
del potere del Ministro del commercio con l’estero agli Uffici
doganali, che in materia non dispongono di alcun potere
discrezionale.
La forma scritta, che detti provvedimenti hanno assunto nel tempo, è
risultata nella prassi determinata esclusivamente dall’importanza
dell’atto stesso o dalla necessità di raggiungere tempestivamente
determinati effetti e, pertanto, a seconda dei casi, si è
configurata nella veste di decreto ministeriale (od
interministeriale) oppure di circolare ovvero di lettera diretta ad
un altro ramo della pubblica amministrazione (ad esempio, al
Ministero delle finanze), incaricato di diramare istruzioni agli
organi periferici di confine o all’Ufficio Italiano dei Cambi per le
istruzioni alle banche nei casi di materia prettamente valutaria.
In genere, tale provvedimento non è stato mai soggetto ad alcun obbligo
circa la motivazione, in quanto considerato di norma come atto
dispositivo avente l’effetto di allargare la sfera giuridica dei
singoli.
In realtà, in più occasioni, tale prassi ha dato luogo a qualche dubbio,
soprattutto nei casi in cui un provvedimento di deroga generale ha
disposto modifiche ed esclusioni rispetto al regime in precedenza
adottato, tali da configurare nella pratica la sussistenza di
maggiori restrizioni nella sfera giuridica degli operatori del
settore.
Sebbene in tali casi il Ministero del commercio con l’estero abbia
esercitato legittimamente il potere di abrogazione di propri atti
per sopravvenute ragioni di opportunità, l’obbligo di una
motivazione esplicita sarebbe stato preferibile, soprattutto in
tutti quei casi in cui l’accertamento del nesso logico tra i
presupposti e la risoluzione adottata (eventualmente desumibile
dagli atti del procedimento stesso) non
è apparso di immediata percezione.
In realtà, a tali provvedimenti autorizzativi di natura generale sembra
doversi riconoscere anche una funzione di tipo regolamentare, in
quanto atti a contenuto normativo mediante i quali la Pubblica
Amministrazione interviene nel campo dell’economia, esercitando un
apprezzamento di natura discrezionale in ordine all’interesse
collettivo che una determinata attività economica sia condotta entro
limiti prestabiliti.
Tale
natura normativa, infatti, dei provvedimenti di deroga di
carattere generale rilasciati dal Ministero del commercio
con l’estero, ai sensi del combinato disposto del
D.lgt. n. 12 del 1946 e del
D.L. n. 476 del 1956,
appare confermata dai requisiti posseduti dagli stessi, che
presentano contenuti di generalità (disposizioni dirette
alla generalità degli operatori del settore), di astrattezza
(i destinatari delle norme sono indeterminati), di
innovazione (è solo in relazione alla disciplina disposta
con l’autorizzazione generale che sorge la possibilità di
importare o esportare una determinata merce) e di forma (in
genere decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale).

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