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Il processo d'integrazione europeo nel settore dei materiali strategici  1

 

Il processo di integrazione europeo avviato con il Trattato di Roma del 1957 segna, anche se non immediatamente, una svolta fondamentale nella disciplina dell’interscambio con l’estero, perché pone le condizioni per un graduale trasferimento di competenze dal piano nazionale a quello comunitario.

Il raggiungimento degli obiettivi di un unico mercato interno e della libera circolazione delle merci porta alla definizione, prima, di una tariffa esterna comune che si traduce nell’uniformizzazione della protezione nei confronti dei paesi terzi e nella creazione, di fatto, di una preferenza comunitaria e, successivamente, di strumenti di difesa commerciali comuni, quali la politica anti-dumping, anti-sovvenzioni, il regolamento sugli ostacoli al commercio e le misure di salvaguardia.

E’ solo, però, con il Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, che viene instaurato un regime comune applicabile a tutte le esportazioni, fondato sul principio della libertà delle transazioni commerciali con l’estero e sull’adozione, all’occorrenza, di opportune misure di vigilanza e di salvaguardia.

Il principio introdotto, secondo il quale le esportazioni dalla Comunità europea verso i paesi terzi sono libere, vale a dire, non soggette a restrizioni, trova però dei limiti sul piano nazionale dettato dall’esigenza, da parte degli Stati membri, di adottare restrizioni all’esportazione giustificate da motivi di ordine pubblico, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, di tutela della proprietà industriale e commerciale, semprechè le stesse non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o di ostacolo dissimulato al commercio con gli altri Stati membri. 

In pratica, viene affermato il principio, a livello comunitario, che le esportazioni di tutte le merci non possono essere soggette ad alcun condizionamento (misure di tipo tariffario, quali, dazi o tasse ad effetto equivalente), né ad alcuna limitazione (ostacoli non tariffari, quali, restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente), salvo nei casi sopra ricordati dettati da motivazioni di ordine nazionale ed espressamente elencati nell’articolo 11 del regolamento.

Per il momento, rimane ancora lontano il raggiungimento di intese su discipline comuni di controllo riguardanti determinate categorie di materiali, considerate sensibili sotto l’aspetto della sicurezza internazionale.

A questo principio di libertà generale vengono poste nel tempo deroghe di natura particolare, dettate dalla necessità di introdurre sanzioni di tipo economico verso determinati Stati terzi.

Unico caso di deroga generale è rappresentato dal Regolamento (CEE) 428/89, adottato dal Consiglio il 20 febbraio 1989, che stabilisce, per l’esportazione di alcuni prodotti chimici, il rilascio di preventivi provvedimenti autorizzativi, o di effetto equivalente, a cura delle Autorità nazionali dei singoli paesi membri.

Nei casi, infatti, in cui sussistano fondati motivi per ritenere che tali prodotti siano utilizzati per la fabbricazione di armi chimiche o possano essere consegnati, direttamente o indirettamente, a paesi in guerra o situati in zone di grave tensione internazionale, le esportazioni stesse non possono essere consentite.

In particolare, si assiste con un certo anticipo e in via ancora embrionale all’introduzione di misure di controllo comuni, anche se non prefissate negli aspetti attuativi, su determinati materiali che, per le loro caratteristiche, possono prestarsi a diversioni d’utilizzo di tipo militare, ponendo, quindi, le premesse per un successivo intervento comunitario di natura più ampia, che coinvolgerà tutti i prodotti a duplice uso.

L’adozione del generale principio di libertà delle esportazioni, introdotto fin dal 1969, rimane per lungo tempo l’unico intervento comunitario nel settore e non influisce sui sistemi di controllo nazionali, adottati dai vari paesi membri per rispondere alle esigenze di sicurezza connesse con i trasferimenti dei beni strategici e di rispetto delle intese internazionali raggiunte nel settore.

La problematica di un possibile controllo comune di tali beni, o quanto meno fondato su aspetti di maggiore uniformità, inizia però a porsi fin dagli inizi, nel quadro del completamento del mercato interno e della connessa esigenza di abolizione delle frontiere intracomunitarie.

Difatti, il processo d’integrazione delle strutture politiche ed economiche, che si muove di pari passo con l’eliminazione delle tradizionali aree di controllo nazionali nei settori di politica monetaria e di restrizione doganale, crea un’opportunità unica per affrontare e coordinare effettivamente le politiche nazionali di non proliferazione e di controllo dei materiali strategici, anche se l’abolizione delle frontiere interne, pur vantaggiosa dal punto di vista economico, non rappresenta in tema di controlli di sicurezza un elemento di stretta indispensabilità. 

 

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