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Modalità e fasi del procedimento autorizzativo

 

La legge 185/90 ha introdotto una precisa regolamentazione, non solo dell’ambito di operatività nel settore e cioè, dei paesi con i quali è consentito effettuare transazioni commerciali, ma anche degli stessi procedimenti amministrativi, posti a base del rilascio delle connesse autorizzazioni.

Le norme configurano, pertanto, tutta una pluralità di atti, spesso eterogenei e differenziati tra loro, ma tutti egualmente necessari e destinati a raggiungere lo stesso fine della produzione dei provvedimenti finali permissivi necessari ad operare concretamente con l’estero nel settore in argomento.

Tale unitarietà di fine determina anche la complessiva unicità del procedimento che, pur differenziato in varie fasi, sostanzialmente autonome e con modalità procedurali diverse a seconda della tipologia del prodotto o dell’operazione posta in essere ovvero delle aree di destinazione, si presenta comunque strutturato in modo da rendere tali fasi, almeno negli aspetti fondamentali, interdipendenti le une con le altre. 

Lo stesso procedimento può definirsi anche tipico, in quanto nettamente individuato dal legislatore nei suoi elementi costitutivi, tanto che la discrezionalità della pubblica amministrazione appare in materia del tutto circoscritta.

Tale circostanza costituisce una netta differenza rispetto alla disciplina precedente, che viceversa lasciava in mano ai pubblici poteri una notevole sfera di autonomia decisionale, anche nella individuazione degli aspetti e degli adempimenti dello stesso procedimento.

Questo ultimo risulta anche di tipo complesso, in quanto nel suo ambito intervengono, quali soggetti attivi, molteplici organismi con funzioni e compiti diversi a tutela dei numerosi interessi pubblici coinvolti.  

In sostanza le fasi del procedimento in questione  risultano riconducibili alle seguenti:

  • fase di direzione politica, connessa con l’elaborazione di direttive politiche d’ordine generale da adottare nel settore e con l’individuazione in concreto degli specifici divieti previsti dalle diverse fattispecie normative.

  • fase istruttoria, attinente al momento valutativo di idoneità e rispondenza ai requisiti di legge dell’operazione prospettata nei due momenti di definizione precontrattuale e di trasferimento materiale del bene.

  • fase consultiva, volta all’acquisizione di specifici pareri consulti­vi, in particolare sulla coerenza delle finalità dell’operazione da autorizzare con le norme di legge e le stesse direttive politiche.

  • fase autorizzativa, costitutiva del diritto, attinente alla definizione finale dei provvedimenti autorizzativi individuali che possono assumere la configurazione di autorizzazione specifica volta a consentire lo svolgimento di una singola operazione di esportazione, importazione e transito ovvero di provvedimento globale riferito a più operazioni rientranti nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di cui all’art. 13, comma 1, e al rilascio degli stessi ai soggetti interessati.

  • fase di controllo, E’ quella finale destinata all’accertamento dell’ottemperanza, da parte del soggetto titolare del provvedimento autorizzativo, alle prescrizioni ivi riportate, in primis quelle riferite alle clausole di consegna del materiale.

Occorre, infine, precisare che la legge, al fine di una migliore tutela dei soggetti privati nei confronti della pubblica amministrazione, pone per alcune delle fasi sopra ricordate dei precisi limiti temporali entro i quali debbono essere adottate le decisioni da parte delle varie Amministrazioni, introducendo a tal riguardo il principio che l’inerzia delle stesse in determinate circostanze è da qualificarsi in termini di “silenzio-accoglimento” (ovvero “approvazione”).

 

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