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Principi comuni

 

L’attuale disciplina dei trasferimenti dei beni duali, sotto l’aspetto dei principi ispiratori e della connessa conformità delle esportazioni a determinati criteri, non presenta un quadro di riferimento dettagliato.

A tale situazione contribuisce anche la circostanza dell’avvenuta abrogazione dell’art. 1 della legge 222 del 1992, senza alcun reintegro dei principi ivi riportati nelle successive disposizioni regolamentari, adottate a seguito dell’intervento comunitario nel settore (i due decreti legislativi 89 del 1997 e 96 del 2003).

Tale articolo, in analogia anche con quanto previsto dalla precedente legge 185/90 riguardante i trasferimenti di materiali d’armamento, recitava, infatti, che l’esportazione ed il transito dei prodotti e delle tecnologie a duplice utilizzo dovevano essere conformi ai principi che ispirano la politica estera nazionale, essere in armonia con i fondamentali interessi di sicurezza dello Stato, assicurare la non proliferazione delle tecnologie e dei prodotti di interesse militare, favorire un’attiva cooperazione allo sviluppo nei settori civili fra l’Italia ed i paesi non partecipanti ai Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni, essere compatibili con le intese e le convenzioni internazionali cui l’Italia partecipa e con i principi della Carta delle Nazioni Unite, essere compatibili con le direttive di organi internazionali al cui rispetto l’Italia sia obbligata.

I principi sopra menzionati, solo in misura molto ridotta, trovano attualmente menzione nel regolamento comunitario 1334/2000 che, sotto tale profilo, si limita a dichiarare che un efficace sistema comune di controllo delle esportazioni è necessario per assicurare il rispetto degli impegni e delle responsabilità internazionali degli Stati membri e dell’Unione Europea, in particolare, in materia di non proliferazione.

In tale contesto, l’Azione comune 2000/401/PESC richiama, e contestualmente precisa, che per regimi, enti e trattati internazionali di controllo delle esportazioni devono intendersi il Gruppo Australia, il Regime di non proliferazione nel settore missilistico, il Regime di non proliferazione nel settore nucleare, l’Intesa di Wassenaar, il Comitato Zangger e la Convenzione sulle armi chimiche.

In sostanza, l’unico principio ispiratore dell’attuale disciplina, e conseguentemente di conformità delle esportazioni, è quello costituito dal rispetto della non proliferazione delle armi di distruzione di massa e, entro certi limiti, in ragione del richiamo al Wassenaar, anche di quelle convenzionali.

Ne consegue, come corollario, che il commercio condotto per finalità civili non deve, in ogni caso, minare gli essenziali interessi di sicurezza degli Stati membri in conformità ai loro impegni di non proliferazione sottoscritti, anche nell’ambito di un unico mercato che mira al raggiungimento della libera movimentazione delle merci e dei servizi.

Sotto il profilo del principio di legalità, i limiti dell’intervento statale risultano ancora quelli fissati nel decreto del Ministero del commercio con l’estero n. 313 del 14 luglio 1990, che all’art. 1 recita testualmente che “l’importazione e l’esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari o per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Ministro del commercio con l’estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tali provvedimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La cessione di merci individuate nei provvedimenti di cui al comma 1, da parte di soggetti residenti in Italia, può essere assoggettata ad autorizzazione anche quando il movimento delle merci avviene al di fuori del territorio doganale o in territori extra doganali e assimilati, con eccezione delle merci acquistate e rivendute nello stesso Paese. Possono essere altresì assoggettati ad autorizzazione i transiti indiretti delle merci suddette che danno luogo ad immissione in magazzini e depositi doganali e a successiva spedizione all’estero da parte di residenti in Italia”.

In sostanza, mancano del tutto normative di fonte primaria, non solo a presupposto legale dell’intervento dell’Autorità statale nel settore, con precise indicazioni dei limiti di compressione della libertà di interscambio e delle attività dell’esportatore, ma anche di attribuzione di diritti e responsabilità agli stessi operatori e di codificazione ed ufficializzazione della posizione statale in termini di definizione di ciò che è legittimo e di ciò che non lo è nel settore.

 

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