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 L'oggetto del controllo

 

I materiali strategici, per le ragioni già evidenziate, sono sottoposti al controllo dello Stato essenzialmente nella fase esportativa, anche se in alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda i materiali d’armamento, possono prevedere il rilascio di apposite autorizzazioni anche nella fase importativa.

Al riguardo, va rilevato che uno degli aspetti più rilevanti dei moderni sistemi di controllo è proprio quello dell’identificazione delle specifiche operazioni di trasferimento di un bene o di una tecnologia che rientrano nell’ambito applicativo del generico termine di esportazione.

Mentre in alcuni casi è la stessa normativa primaria che stabilisce quali operazioni debbano intendersi rientrare nella definizione di esportazione, in altre circostanze, per la mancanza di specifici riferimenti, l’individuazione dell’esatto ambito di applicazione del controllo non risulta di agevole identificazione.

Su un piano generale possiamo affermare che il termine esportazione può, in primo luogo, essere preso in considerazione in relazione al trasferimento della disponibilità e della proprietà di un bene da un soggetto nazionale ad un soggetto estero e, in tal caso, sia esso attinente ad una merce, ad un software o ad una tecnologia inviati da un determinato paese ad una destinazione estera, è da considerarsi sempre un’esportazione, a prescindere dalle specifiche modalità con le quali lo stesso avvenga.

Ad esempio, un materiale può essere inviato all’estero per posta o per mezzo di corriere a mano, i disegni tecnici possono essere inviati tramite fax, un software può essere caricato e scaricato tramite un sito WEB o una tecnologia può essere trasmessa via e-mail o durante una conversazione telefonica.

In sostanza, una transazione commerciale è considerata un’esportazione, al di là del mezzo utilizzato per il trasferimento dei relativi beni, in tutti quei casi in cui la stessa conduca ad una traslazione di proprietà o di disponibilità dei beni da un soggetto nazionale ad un soggetto estero.

In tale contesto può assumere la configurazione di esportazione anche la cessione di tecnologia da parte di un cittadino ad un soggetto di nazionalità estera che avvenga all’interno dei confini nazionali.

Sotto un secondo aspetto, l’esportazione può essere presa in considerazione nel momento strettamente connesso con l’attraversamento della linea doganale; in tal caso, possono essere considerati, quali esportazioni, anche il semplice trasferimento temporaneo all’estero di un bene o la cessione dello stesso diversa da una vendita (a titolo gratuito per esempio) o lo spostamento all’estero presso magazzini o depositi di proprietà di residenti.

Anche il trasferimento al di fuori dei confini nazionali di merce d’origine estera o il transito entro gli spazi doganali nazionali o il trasbordo da un vettore ad un altro sul territorio di un paese possono essere considerati in alcuni casi come un’esportazione e, pertanto, sottoposti al controllo.

Ovviamente, non tutti i casi sopra ricordati trovano puntuale applicazione o riconoscimento nei singoli sistemi nazionali di controllo adottati; essi dipendono sostanzialmente dalle finalità di natura politica e di sicurezza che un determinato paese si prefigge di raggiungere e dal peso e dalla rilevanza che i controlli stessi delle esportazioni assumono nel contesto specifico di quel particolare sistema paese. 

 

       Le liste di controllo

       I trasferimenti intangibili