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L'oggetto
del controllo
I
materiali strategici, per le ragioni già evidenziate, sono sottoposti al
controllo dello Stato essenzialmente nella fase esportativa, anche se in
alcuni casi, soprattutto per quanto riguarda i materiali d’armamento,
possono prevedere il rilascio di apposite autorizzazioni anche nella fase
importativa.
Al
riguardo, va rilevato che uno degli aspetti più rilevanti dei moderni
sistemi di controllo è proprio quello dell’identificazione delle specifiche
operazioni di trasferimento di un bene o di una tecnologia che rientrano
nell’ambito applicativo del generico termine di esportazione.
Mentre in
alcuni casi è la stessa normativa primaria che stabilisce quali operazioni
debbano intendersi rientrare nella definizione di esportazione, in altre
circostanze, per la mancanza di specifici riferimenti, l’individuazione
dell’esatto ambito di applicazione del controllo non risulta di agevole
identificazione.
Su un piano
generale possiamo affermare che il termine esportazione può, in primo luogo,
essere preso in considerazione in relazione al trasferimento della
disponibilità e della proprietà di un bene da un soggetto nazionale ad un
soggetto estero e, in tal caso, sia esso attinente ad una merce, ad un
software o ad una tecnologia inviati da un determinato paese ad una
destinazione estera, è da considerarsi sempre un’esportazione, a prescindere
dalle specifiche modalità con le quali lo stesso avvenga.
Ad esempio,
un materiale può essere inviato all’estero per posta o per mezzo di corriere
a mano, i disegni tecnici possono essere inviati tramite fax, un software
può
essere caricato e scaricato tramite un sito WEB o una tecnologia può
essere trasmessa via e-mail o durante una conversazione telefonica.
In
sostanza, una transazione commerciale è considerata un’esportazione, al di
là del mezzo utilizzato per il trasferimento dei relativi beni, in tutti
quei casi in cui la stessa conduca ad una traslazione di proprietà o di
disponibilità dei beni da un soggetto nazionale ad un soggetto estero.
In tale
contesto può assumere la configurazione di esportazione anche la cessione di
tecnologia da parte di un cittadino ad un soggetto di nazionalità estera che
avvenga all’interno dei confini nazionali.
Sotto un
secondo aspetto, l’esportazione può essere presa in considerazione nel
momento strettamente connesso con l’attraversamento della linea doganale; in tal caso, possono essere considerati, quali esportazioni, anche il
semplice trasferimento temporaneo all’estero di un bene o la cessione dello
stesso diversa da una vendita (a titolo gratuito per esempio) o lo
spostamento all’estero presso magazzini o depositi di proprietà di
residenti.
Anche il
trasferimento al di fuori dei confini nazionali di merce d’origine estera o il transito entro gli
spazi doganali nazionali o il trasbordo da un vettore ad un altro sul
territorio di un paese possono essere considerati in alcuni casi come
un’esportazione e, pertanto, sottoposti al controllo.
Ovviamente, non tutti i casi sopra ricordati trovano puntuale
applicazione o riconoscimento nei singoli sistemi nazionali di
controllo adottati; essi dipendono sostanzialmente dalle finalità di
natura politica e di sicurezza che un determinato paese si prefigge
di raggiungere e dal peso e dalla rilevanza che i controlli stessi
delle esportazioni assumono nel contesto specifico di quel
particolare sistema paese.

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