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La disciplina esportativa dei materiali duali

 

Il controllo delle esportazioni di tecnologia e di materiali duali, a differenza dell'armamento convenzionale, fa pressoché esclusivo riferimento a normative comunitarie e ad intese internazionali in materia (in particolare le linee guida dei vari Regimi di non proliferazione) che, pur non formalmente inserite nel contesto di specifiche disposizione normative nazionali, costituiscono il necessario presupposto ed il naturale riferimento del controllo stesso.

In pratica la regolamentazione comunitaria nel settore ha operato un processo di graduale e costante sostituzione della disciplina nazionale, tanto che oggi si può affermare che sostanzialmente tutte le disposizioni di fonte primaria in materia fanno capo esclusivamente a Regolamenti e Decisioni dell'Unione europea.

La legge n. 222 del 27 febbraio 1992, che ha costituito la prima disciplina organica del settore, risulta infatti abrogata, così come il decreto legislativo n. 89 del 24 febbraio 1997,  che aveva dato piena attuazione alla prima normativa comunitaria (il regolamento CE n. 3381 del 19 dicembre 1994).

Nel complesso la disciplina comunitaria ha tradotto in obblighi comuni tutti gli impegni internazionali

che i singoli Stati erano già in precedenza tenuti a rispettare, senza introdurre alcunché di sostanzialmente nuovo.

In particolare:

  • la non proliferazione dei mezzi di distruzione di massa

  • l'applicazione delle "linee guida" internazionali

  • il rispetto degli Accordi, Trattati e Convenzioni

  • la difesa della stabilità e della pace nel mondo

  • il recepimento delle liste dei prodotti controllati dai vari regimi internazionali

  • l’adozione di misure cautelative nel rilascio delle autorizzazioni.

Detta disciplina, attualmente riferibile al regolamento comunitario n. 1334 del 22 giugno 2000 ed al relativo decreto legislativo di attuazione n. 96 del 9 aprile 2003, risulta caratterizzata da alcuni aspetti principali:

  • criteri comuni da applicare nei procedimenti autorizzativi;

  • forme di consultazione preventiva tra i Paesi membri con scambio informativo sui vari dinieghi di autorizzazione emessi;

  • autorizzazione all’esportazione di tutti i materiali riportati nell’allegato I di cui, da ultimo, al regolamento (CE) n. 1167/2008 del 24 ottobre 2008;

  • differenti tipologie di autorizzazione di natura specifica individuale, globale individuale e  generale nazionale e comunitaria;

  • sottoposizione ad autorizzazione anche di prodotti non inclusi nella lista comunitaria, quando ricorrano determinate circostanze, sulla base dello strumento normativo denominato clausola catch-all;

  • tutela penale delle disposizioni con la previsione di tre principali tipologie di sanzioni.

Da rilevare che, conformemente agli impegni assunti dagli Stati membri dell'Unione europea in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di non esportazione di materiali di armamento convenzionali verso paesi soggetti ad embargo sugli armamenti, è stato ampliato, ai sensi della azione comune 2000/401/PESC, il sistema di controllo delle esportazioni, includendo anche l’assistenza tecnica (e cioè, qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico avente in particolare le forme di istruzione, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza), ivi compresi i trasferimenti orali di tecnologia che debbono essere sottoposti a controllo da parte dei regimi, degli enti e dei trattati internazionali di controllo delle esportazioni, per quanto riguarda le armi di distruzione di massa ed i missili, nonché i materiali di armamento convenzionali destinati a essere esportati nei paesi soggetti ad embarghi sugli armamenti del tipo sopra precisato.

In relazione a ciò, l'art. 14 del D.Lgs. 96/2003 dispone un divieto generale di prestazione di tali forme di assistenza tecnica qualora siano:

  • destinate ad essere utilizzate ai fini di perfezionamento, produzione, manipolazione, funzionamento, manutenzione, deposito, individuazione, identificazione o disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari o di perfezionamento, produzione, manutenzione o deposito di missili utilizzabili come vettori di tali armi;

  • fornite ad uno dei Paesi di destinazione soggetto ad un embargo sulle armi deciso da una posizione comune o da un'azione comune adottata dal Consiglio o da una decisione dell'OSCE, o soggetto ad un embargo sulle armi imposto da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

 

(inizio pagina)

 

 

Regolamento comunitario n. 1334 del 22 giugno 2000 

 

Regolamento 1334/2000 

Testo consolidato

 

Azione comune del Consiglio 2000/401/PESC 

 

Decreto legislativo n. 96 del 9 aprile 2003 

Normativa di attuazione

 

Decreto 4 agosto 2003 

Autorizzazione generale nazionale

 

Regolamento comunitario n. 1167 del 24 ottobre 2008 

Ultima versione liste di controllo

 

ARCHIVIO

 

Decisione del Consiglio 2000/402/PESC 

 

Indice delle voci allegato I del Regolamento 1334/2000 

 

Reg. (CE) n. 2889/2000 del 22 dicembre 2000  

 

Reg. (CE) n. 458/2001 del 6 marzo 2001

 

Reg. (CE) n. 880/2002 del 27 maggio 2002 

 

Reg. (CE) n. 149/2003 del 27 gennaio 2003 

 

Reg. (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004 

 

Reg. (CE) n. 394/2006 del 27 febbraio 2006

 

 

          

I trasferimenti intracomunitari

 

La collaborazione amministrativa in ambito comunitario