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La disciplina esportativa dei materiali duali
Il controllo delle esportazioni di tecnologia e di materiali duali, a differenza dell'armamento convenzionale, fa pressoché esclusivo riferimento a normative comunitarie e ad intese internazionali in materia (in particolare le linee guida dei vari Regimi di non proliferazione) che, pur non formalmente inserite nel contesto di specifiche disposizione normative nazionali, costituiscono il necessario presupposto ed il naturale riferimento del controllo stesso. In pratica la regolamentazione comunitaria nel settore ha operato un processo di graduale e costante sostituzione della disciplina nazionale, tanto che oggi si può affermare che sostanzialmente tutte le disposizioni di fonte primaria in materia fanno capo esclusivamente a Regolamenti e Decisioni dell'Unione europea. La legge n. 222 del 27 febbraio 1992, che ha costituito la prima disciplina organica del settore, risulta infatti abrogata, così come il decreto legislativo n. 89 del 24 febbraio 1997, che aveva dato piena attuazione alla prima normativa comunitaria (il regolamento CE n. 3381 del 19 dicembre 1994). Nel complesso la disciplina comunitaria ha tradotto in obblighi comuni tutti gli impegni internazionali che i singoli Stati erano già in precedenza tenuti a rispettare, senza introdurre alcunché di sostanzialmente nuovo. In particolare:
Detta disciplina, attualmente riferibile al regolamento comunitario n. 1334 del 22 giugno 2000 ed al relativo decreto legislativo di attuazione n. 96 del 9 aprile 2003, risulta caratterizzata da alcuni aspetti principali:
Da rilevare che, conformemente agli impegni assunti dagli Stati membri dell'Unione europea in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di non esportazione di materiali di armamento convenzionali verso paesi soggetti ad embargo sugli armamenti, è stato ampliato, ai sensi della azione comune 2000/401/PESC, il sistema di controllo delle esportazioni, includendo anche l’assistenza tecnica (e cioè, qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico avente in particolare le forme di istruzione, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o della capacità o servizi di consulenza), ivi compresi i trasferimenti orali di tecnologia che debbono essere sottoposti a controllo da parte dei regimi, degli enti e dei trattati internazionali di controllo delle esportazioni, per quanto riguarda le armi di distruzione di massa ed i missili, nonché i materiali di armamento convenzionali destinati a essere esportati nei paesi soggetti ad embarghi sugli armamenti del tipo sopra precisato. In relazione a ciò, l'art. 14 del D.Lgs. 96/2003 dispone un divieto generale di prestazione di tali forme di assistenza tecnica qualora siano:
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 08 maggio 2009 | ||||||