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La disciplina esportativa dei materiali d'armamento

 

L’attuale disciplina regolante i trasferimenti di materiali d’armamento trova riferimento esclusivamente in disposizioni nazionali (in particolare la legge n. 185 del 9 luglio 1990), in quanto il processo di europeizzazione, particolarmente avanzato nel settore dei beni duali, risulta per i materiali per la difesa tuttora fortemente condizionato dall’art. 296 del Trattato delle Comunità europee che esclude esplicitamente questi materiali dal mercato comune.

Gli stessi sono definiti in un elenco, predisposto nel 1958 e fino ad ora mai variato,  che si configura in maniera esaustiva, nel senso che quelli non inclusi non sono coperti dall’art. 296.

L’Unione Europea, come organizzazione, non riveste, pertanto, un diretto ruolo nella gestione dei trasferimenti di materiali d’armamento e, in relazione a tale circostanza, ogni Stato membro dispone di una propria legislazione in materia di esportazioni e di una propria politica esportativa nel settore.

Non esiste, pertanto, né una libera movimentazione dei beni per la difesa tra i vari paesi europei, né un regime di controllo comune per le esportazioni verso paesi terzi.

Ciò nonostante, l’Unione Europea costituisce, comunque, un’importante sede, ove i paesi membri conducono discussioni ed approfondimenti su aspetti di collaborazione nel settore, nel quadro dei comuni impegni discendenti da intese internazionali in materia, che si sono tradotti principalmente nell'adozione di specifici impegni politici riferiti in particolare:

  • al rispetto di un comune Codice  di condotta nei trasferimenti di tali tipologie di materiali approvato nel giugno del 1998 (attualmente sostituito ed integrato dalla Posizione comune 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008);

  • all'adozione, nel luglio del 2002, di un’azione comune sul contributo dell’Unione Europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere;

  • all'adozione, nel giugno del 2003, di una posizione comune sul controllo dell’intermediazione delle armi.

A tali iniziative, va aggiunta la sottoscrizione nel luglio del 2000 di un accordo quadro tra i sei principali paesi produttori di armamenti dell’Unione Europea, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, che comporta dirette ricadute sui sistemi autorizzativi esportativi nazionali dei paesi partecipanti all’accordo.

La disciplina normativa adottata dall'Italia con l'approvazione della ricordata legge n. 185 del 9 luglio 1990 si presenta sostanzialmente in linea con i criteri valutativi stabiliti dal Codice di Condotta europeo e caratterizzata da alcuni principi base che costituiscono le fondamenta ed il riferimento costante della stessa attività di controllo.

La stessa normativa individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore (iscrizione in un apposito Registro delle Imprese  per la Difesa).

La normativa, inoltre, fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei  procedimenti autorizzativi, che investono sia la fase prenegoziale, sia quella post contrattuale, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.

 

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