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La disciplina esportativa dei materiali d'armamento
L’attuale disciplina regolante i trasferimenti di materiali d’armamento trova riferimento esclusivamente in disposizioni nazionali (in particolare la legge n. 185 del 9 luglio 1990), in quanto il processo di europeizzazione, particolarmente avanzato nel settore dei beni duali, risulta per i materiali per la difesa tuttora fortemente condizionato dall’art. 296 del Trattato delle Comunità europee che esclude esplicitamente questi materiali dal mercato comune. Gli stessi sono definiti in un elenco, predisposto nel 1958 e fino ad ora mai variato, che si configura in maniera esaustiva, nel senso che quelli non inclusi non sono coperti dall’art. 296. L’Unione Europea, come organizzazione, non riveste, pertanto, un diretto ruolo nella gestione dei trasferimenti di materiali d’armamento e, in relazione a tale circostanza, ogni Stato membro dispone di una propria legislazione in materia di esportazioni e di una propria politica esportativa nel settore. Non esiste, pertanto, né una libera movimentazione dei beni per la difesa tra i vari paesi europei, né un regime di controllo comune per le esportazioni verso paesi terzi. Ciò nonostante, l’Unione Europea costituisce, comunque, un’importante sede, ove i paesi membri conducono discussioni ed approfondimenti su aspetti di collaborazione nel settore, nel quadro dei comuni impegni discendenti da intese internazionali in materia, che si sono tradotti principalmente nell'adozione di specifici impegni politici riferiti in particolare:
A tali iniziative, va aggiunta la sottoscrizione nel luglio del 2000 di un accordo quadro tra i sei principali paesi produttori di armamenti dell’Unione Europea, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, che comporta dirette ricadute sui sistemi autorizzativi esportativi nazionali dei paesi partecipanti all’accordo. Nel complesso la disciplina normativa adottata dall'Italia sostanzialmente in linea con i criteri valutativi stabiliti dal Codice di Condotta europeo e caratterizzata da alcuni principi base che costituiscono le fondamenta ed il riferimento costante della stessa attività di controllo. La stessa normativa individua inoltre in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore (iscrizione in un apposito Registro delle Imprese per la Difesa). La normativa, infine, fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, che investono sia la fase prenegoziale, sia quella post contrattuale, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme.
I principi fondamentali L’interscambio con l’estero di materiale bellico implica, come è di immediata constatazione, aspetti di natura politica, militare, commerciale, di sicurezza e di rispetto di intese internazionali, che vanno pertanto affrontati ed armonizzati nel modo più equilibrato possibile, sulla base di orientamenti precisi, trasparenti e certi. Sotto questo profilo, la legge 185/90 si uniforma e si ispira ad alcuni principi che costituiscono le fondamenta dell’assetto costituzionale dello Stato italiano, richiamando in primo luogo, anche se indirettamente, il principio che la pace tra i popoli costituisce un obiettivo primario da perseguire nella convivenza internazionale e al quale l’Italia intende pienamente uniformarsi. E ciò, sia quando viene esplicitamente enunciato il principio generale di conformità al dettato costituzionale che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione dei conflitti internazionali, sia anche quando viene richiamato direttamente lo stesso art. 11 della Costituzione. Pertanto, ne consegue logicamente che il mantenimento da parte dell’Italia di forze militari rappresenta esclusivamente una necessità determinata dall’esigenza di garantire, mediante un’adeguata difesa, proprio la pace, scoraggiando con un proprio apparato difensivo eventuali atteggiamenti bellicosi di paesi terzi, più propensi ad avventure di tipo militare verso uno Stato resosi indifeso sulla base di teorici atteggiamenti di disarmo unilaterale. La costituzione, però, di un autonomo strumento di difesa implica anche la necessità di disporre di un apparato produttivo idoneo a rifornire con mezzi e materiali adeguati tale struttura; e ciò, sia al fine di evitare forme di dipendenza dall’estero, sia anche ingenti oneri economico-finanziari inammissibili in un paese altamente industrializzato quale l’Italia. Tali obiettivi, di pace e di difesa insieme, esigono quindi che anche il nostro Paese disponga di un’industria degli armamenti valida anche sul piano tecnico-economico e, pertanto, necessariamente posta in condizione di confrontarsi adeguatamente sui vari mercati mondiali. Da quì l’intervento ed il controllo diretto dello Stato in un settore di così elevata importanza, per cui l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali d’armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione possono essere effettuate solo in base a specifica autorizzazione dello Stato. In altri termini, viene affermato il principio che è compito precipuo dello Stato quello di dirigere, attraverso proprie scelte, non arbitrarie ma delimitate da ambiti già prestabiliti, la politica del commercio delle armi, subordinando in tal modo il principio generale di libertà negli scambi economici con l’estero, sancito dall’art. 16 del Testo Unico valutario (DPR n. 148 del 31 marzo 1988), a motivazioni di ordine superiore. Conseguentemente, ne discende che è anche compito precipuo dello Stato quello di individuare, se del caso, nei confronti di determinati paesi (appartenenti, per esempio, ad alleanze cui partecipa l’Italia) delle corsie preferenziali di maggior snellezza procedurale e di negare, viceversa, qualora ricorrano determinate fattispecie, la possibilità di operare verso altri; il tutto, però, in quadro prestabilito certo ed affidabile per le aziende del settore. Va inoltre rilevato che l’adozione di principi siffatti, a presupposto della stessa legge, implica conseguentemente l’impegno da parte dello Stato italiano, e per esso del suo Governo, a favorire e a predisporre, in accordo ed in linea con gli sviluppi internazionali di distensione e di superamento di conflittualità contrapposte, tutte quelle misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie operanti nel settore della difesa; proprio perché, in ossequio ai principi della nostra Costituzione, il superamento della necessità di disporre di un apparato militare resta, in linea di tendenza finale, l’obiettivo ultimo da perseguire, qualora ovviamente le condizioni internazionali ne rendessero possibile l’attuazione concreta. In tale ottica risulta, infatti, emanato il Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato n. 434 del 25 agosto 1995, relativo alle modalità ed ai criteri per favorire la razionalizzazione e la ristrutturazione produttiva delle imprese operanti in tale settore. Altro importante principio di carattere generale, al quale si ispira la legge, è quello costituito dalla rinuncia unilaterale da parte dell’Italia, al di là delle varie intese internazionali in materia, all’utilizzo, detenzione e produzione di mezzi bellici particolarmente distruttivi e letali per l’intera umanità. Ci si riferisce all’enunciazione formale, inserita nel testo della legge (art. 1, comma 7), in base alla quale le armi biologiche, chimiche, nucleari, gli strumenti e le tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle stesse, le armi idonee alla manipolazione dell’uomo e della biosfera a fini militari sono materiali di cui, non solo è vietata l’importazione e l’esportazione, ma anche la stessa fabbricazione e la ricerca preordinata alla loro produzione.
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| Copyright 2006 - 2012 Ultimo aggiornamento 18 novembre 2011 | |||||