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Le liste dei materiali sottoposti a controllo

 

Materiali d'armamento

Uno degli aspetti più significativi introdotti dalla legge n. 185 del 9 luglio 1990 è quello dell’aver predeterminato quali materiali debbano considerarsi d’armamento e quindi oggetto

delle disposizioni di controllo mediante l'enunciazione di un criterio a carattere generale che si pone come principio guida cui attenersi per la stesura dell’elenco dettagliato di tutti i materiali di armamento.

Sulla base di questo principio sono da considerarsi prodotti d’armamento solo quei materiali che, per requisiti e caratteristiche tecnico-costruttive, risultino predisposti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Tale impostazione pone l’attenzione sostanzialmente sulle specifiche finalità costruttive, escludendo conseguentemente dal novero dei prodotti d’armamento tutti quei materiali che, pur utilizzabili a fini militari, non presentano caratteristiche tecnico-costruttive differenziate rispetto a quelli adoperati in applicazioni civili.

In altre parole, la destinazione d’uso del materiale non costituisce di per sé elemento sufficiente, idoneo a stabilirne la connotazione o meno di materiale d’armamento, se non è accompagnata dalla contestuale valutazione dei requisiti e caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione.  

Inoltre, l’utilizzo in campo militare deve essere prevalente rispetto a quello civile, tanto che, qualora un determinato prodotto risulti maggiormente utilizzato nel settore civile, lo stesso non può ritenersi d’armamento.

La classificazione operata dalla legge suddivide i materiali d’armamento in 13 generali categorie di riferimento, che nel complesso includono tutte quelle, più particolareggiate, previste dalla Munitions List del Regime Wassenaar Arrangement, di cui l’attuale elenco, predisposto dal Ministero della difesa, d’intesa con le Amministrazioni degli esteri, interno, economia e finanze ed attività produttive (da ultimo, il Decreto 13 giugno 2003), costituisce la concretizzazione tecnica nazionale, in relazione alle stesse intese raggiunte in ambito internazionale.

L’elenco è sottoposto a continuo aggiornamento, eventualmente anche mediante l’introduzione di nuove categorie, in considerazione dell’evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica, nonché dei citati accordi internazionali di non proliferazione, cui l’Italia aderisce.

Con riferimento a tale elenco e ai materiali ivi riportati, particolare rilievo assume l’aspetto relativo alla tecnologia, da intendersi quale insieme delle informazioni specifiche connesse con lo sviluppo, la fabbricazione e l’utilizzazione di un determinato bene.

La tecnologia può rivestire la forma, sia di dati tecnici, sia di assistenza tecnica e, pertanto, assumere generalmente, nel primo caso, la configurazione di copie cianografiche, rappresentazioni grafiche, diagrammi, modelli, formule, schemi e specifiche di ingegneria, manuali ed istruzioni scritte o registrate su supporti o dispositivi come dischi, nastri magnetici e memorie di sola lettura e, nel secondo, rivestire varie forme, quali quella dell’istruzione, del trasferimento di specializzazioni, dell’addestramento, dell’organizzazione del lavoro e dei servizi di consulenza.

Da rilevare che la stessa risulta sottoposta a controllo e, pertanto, oggetto di specifica autorizzazione qualora si tratti di “tecnologia necessaria allo sviluppo, produzione o utilizzazione” di prodotti inclusi nell’elenco dei materiali d’armamento; e ciò, anche nell’ipotesi che sia utilizzabile per prodotti non presenti in elenco, purché non si configuri come “tecnologia minima necessaria per l’installazione, il funzionamento, la verifica e la riparazione” di materiali non compresi nell’elenco ovvero già autorizzatati all’esportazione, nel qual caso è liberamente esportabile. 

Rimane, comunque, sempre non sottoposta ad autorizzazione la tecnologia di pubblico dominio, quella cioè, necessaria per la ricerca scientifica di base e quella minima indispensabile per la richiesta di brevetti.

Oltre alle tredici categorie sopra ricordate, costituiscono oggetto di previsione normativa, pur se con disciplina differenziata, anche le seguenti altre voci:

  • parti di ricambio e componenti specifici dei materiali di cui alle precedenti categorie; relativamente a tale voce di contenuto generale, va precisato che in essa sono compresi, tenuto conto dei citati principi generali richiamati dall’art. 2 e cioè,  dei “requisiti e delle caratteristiche tecnico-costruttive differenziate” e del “prevalente uso militare”, solo quelle parti di ricambio e quei componenti predisposti in via autonoma e differenziata e riferiti, pertanto, solamente ad assiemi e subassiemi appositamente costruiti per i materiali identificati nell’elenco di cui all’art. 2, terzo comma. Da rilevare che la categoria in questione costituisce oggetto di disciplina della presente legge, in quanto considerata materiale d’armamento ai soli fini esportativi.

  • disegni, schemi e ogni tipo di documentazione e informazione necessaria alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali d’armamento; appartengono a tale categoria tutti i supporti informativi di qualsiasi tipo che attengono al trasferimento di cognizioni tecniche, di know-how e tecnologia nel senso sopra precisato. Sono considerati materiali d’armamento esclusivamente ai fini dell’esportazione e del transito e, pertanto, restano esclusi dall’ambito di applicazione della legge qualora costituiscano oggetto di operazione di importazione.

  • concessione di licenze di fabbricazione; la dizione utilizzata (art. 2, comma 5), pur se diversa da quella usata agli articoli 1 e 11, comma 1, “cessione di licenza di produzione” deve ritenersi similare e priva di differenze sostanziali. Pertanto, per concessione di licenza di fabbricazione si deve intendere il trasferimento di tecnologie per la fabbrica­zione fuori del territorio nazionale di un bene considerato d’armamento, cioè del know how di livello adeguato per il raggiungimento di tale scopo. In considerazione dello specifico oggetto della fornitura da sottoporre ad autorizzazione, la stessa risulta riferibile al solo momento esportativo, pur in mancanza di un’esplicita menzione in tal senso nell’ambito dell’art. 2.

  • servizi per l’addestramento e per la manutenzione; tali servizi, che possono essere effettuati, sia in Italia, sia all’estero, sono consentiti solo se costituiscono la prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato, cioè di una precedente transazione commerciale, alla quale debbono pertanto necessariamente riferirsi. Ne consegue che essi, normalmente, risultano autorizzati contestualmente all’operazione di trasferimento dei materiali d’armamento. Qualora ciò non avvenga, sono soggetti solamente al nulla osta del Ministro della difesa, previa consultazione con i Ministri degli affari esteri e dell’interno. Va rilevato che i servizi richiamati dall’art. 2, comma 6, debbono intendersi solo quelli connessi con la prestazione di opera “immateriale” attinente l’istruzione del personale. Viceversa, nel caso che essi si concretizzino anche in fornitura e messa in opera di parti di ricambio e componenti per la manutenzione e la riparazione, rientrano nella disciplina generale, anche se a procedura semplificata, prevista dall’art. 9, comma 5, lettera a). Detto nulla osta è rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda e può essere sottoposto a sospensione o revoca in caso di cessazione delle relative condizioni di rilascio (rispettivamente, commi 2 e 3 dell’art. 9 del regolamento di esecuzione). 

  • trasformazione o adattamento a fini militari di materiale di uso civile; la variazione operativa di materiale di tipo o uso civile, precedentemente esportato o di proprietà di un committente estero, ai fini bellici da parte di imprese italiane, ovunque effettuata in Italia o all’estero, è considerata equivalente alla fornitura di prodotti d’armamento e, pertanto, è autorizzata secondo le modalità previste in via generale dalla legge ed è soggetta (art. 8 del regolamento di esecuzione) alle stesse modalità procedurali previste per le trattative ed il rilascio dell’autorizzazione di esportazione. Tale variazione, ovviamente, deve essere di portata tale da trasformare il materiale o mezzo civile in un prodotto inserito nell’elenco di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 2.

  • seminari, soggiorni di studio e visite; i seminari, nonché i soggiorni di studio e le visite di cittadini italiani e stranieri in Italia, aventi per oggetto materie attinenti ai prodotti coperti da classifica di segretezza, sono subordinati, ai sensi dell’art. 21, pur non rientrando direttamente nell’ambito di applicazione della presente legge, ad un’autorizzazione preventiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Autorità nazionale per la sicurezza) che decide in merito su richiesta dell’impresa interessata, previa consultazione con il Ministro della difesa. In tal caso, le imprese, tramite gli organizzatori, debbono presentare apposita domanda almeno trenta giorni prima, salvo che non si tratti di visite contemplate da intese intergovernative per le quali vigono modalità e termini autorizzativi conformi a quanto previsto nelle medesime intese (commi 2 e 4 dell’art. 4 del regolamento di esecuzione). L’autorizzazione deve intendersi negata, qualora non rilasciata entro i quindici giorni successivi alla data di ricevimento della domanda (art. 4, comma 3, sempre del regolamento di esecuzione).

Materiali di duplice utilizzo

Il regolamento comunitario 1334/2000 identifica in primo luogo i materiali duali, il software e la tecnologia sottoposti a controllo mediante la loro inclusione in apposite liste (da ultimo, gli allegati I, II e IV al regolamento comunitario n. 1167 del 24 ottobre 2008) che costituiscono sostanzialmente la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso.

Mentre l’allegato I riporta l’elencazione completa di tutti i beni che sono sottoposti a controllo nell’ambito dei vari regimi multilaterali di non proliferazione (e cioè, il Wassenaar Arrangement, il Missile Technology Control Regime, il Nuclear Supplier Group ed il Gruppo Australia) ed in base alla Convenzione sulle armi chimiche, gli altri due allegati costituiscono sottoinsiemi dello stesso allegato I.

In particolare, l’allegato IV riporta un numero molto ristretto di voci dell’allegato I che, per la particolare sensibilità, sono tuttora soggette a controllo nell’ambito dei trasferimenti intracomunitari.

L’allegato II, parte due, enumera invece tutte le merci che risultano escluse dalla possibilità di usufruire dell’autorizzazione generale comunitaria e per tale ragione costituisce un sottoinsieme dell’allegato I di più ampia portata, includendo non solo le voci dell’allegato IV, ma anche un certo numero di altri beni, sufficientemente sensibili da essere esclusi dal beneficio di un’autorizzazione a carattere generale, quale quella comunitaria.

 L’allegato I, pur costituendo in pratica una lista integrata di tutti i materiali riportati negli elenchi di Intese di non proliferazione, predisposta in modo tale da evitare che determinati prodotti, pur figurando in più elenchi di riferimento, risultino sottoposti a duplice modalità di controllo, risulta sostanzialmente costituito dalla lista del Wassenaar Arrangement, con in più l’aggiunta di una nuova categoria necessaria per includere i materiali nucleari speciali (quelli della Trigger list) e l’ampliamento di due altre categorie per comprendere anche i materiali coperti dagli altri Regimi.

La nota generale sulla Tecnologia, quella sul Software e la lista delle definizioni corrispondono pressoché integralmente a quelle del Wassenaar Arrangement.

L’elenco in questione, che ai sensi dell’art. 11 del regolamento è sottoposto con cadenza regolare ad aggiornamento sulla base dell’evolversi dei vari criteri di controllo adottati ed accettati da ciascun Stato membro in ambito internazionale, risulta strutturato sulla base di tre precise modalità, che costituiscono anche un ausilio per una più facile ed immediata lettura dell’allegato.

La prima modalità si riferisce alle categorie di suddivisione identificate dalle cifre da 0 a 9:

  • categoria 0  materiali nucleari, impianti ed apparecchiature

  • categoria 1 materiali, materiali chimici, microrganismi e tossine

  • categoria 2  trattamento e lavorazione dei materiali

  • categoria 3  materiali elettronici

  • categoria 4  calcolatori

  • categoria 5  telecomunicazioni (parte 1) e sicurezza dell’informazione (parte 2)

  • categoria 6  sensori e laser

  • categoria 7  materiale avionico e di navigazione

  • categoria 8  materiale navale

  • categoria 9  sistemi di propulsione, veicoli spaziali e relative apparecchiature

La seconda modalità identifica la particolare tipologia del bene controllato (o sottocategoria), sulla base delle lettere dell’alfabeto dalla A alla E:

  • lettera A  sistemi, apparecchiature e componenti

  • lettera B  apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione

  • lettera C  materiali

  • lettera D  software

  • lettera E  tecnologia

La terza modalità, infine, mediante per lo più cinque caratteri alfanumerici, precisa i controlli di riferimento, di natura multilaterale o su base nazionale (tre cifre), e i numeri d’ordine delle varie voci (una lettera per il paragrafo e una cifra per il sottoparagrafo).

In pratica, con l’esclusione della categoria 0 che, come abbiamo visto, riporta i materiali della Trigger List:

le tre cifre da 000 a 099 identificano il Wassenaar Arrangement

le tre cifre da 100 a 199 il Missile Technology Control Regime

le tre cifre da 200 a 299 il Nuclear Suppliers Group

le tre cifre da 300 a 399 il Gruppo Australia

le tre cifre da 400 a 499 la Convenzione sulle armi chimiche

le tre cifre da 500 a 899 risultano non assegnate

le tre cifre da 900 a 999 identificano i controlli apposti su base nazionale.

In sostanza, ogni voce dell’elenco è contraddistinta da un carattere alfanumerico di identificazione univoco.

Ad esempio, nel caso di 9E003a1:

9) rappresenta la categoria del materiale (sistemi di propulsione, veicoli spaziali e relative apparecchiature);

E) il tipo di materiale (tecnologia);

0) il regime di controllo di riferimento (Wassenaar Arrangement);

03) il sottotipo di materiale (altre tecnologie);

a) il paragrafo (tecnologia necessaria per lo sviluppo o la produzione di componenti o sistemi di motori a turbina a gas);

1) il sottoparagrafo (palette mobili, fisse, ecc.).

Una simile strutturazione si presenta anche della massima utilità per l’identificazione di corrispondenze nei vari Regimi, in caso di più controlli riferiti ad una stessa tipologia di bene.

Ad esempio, nel caso delle “presse isostatiche” riportate, quali apparecchiature di collaudo, di ispezione e di produzione, sotto la voce B della categoria “trattamento e lavorazione dei materiali”, le stesse trovano ragione di controllo, sia in riferimento al Wassenaar Arrangement (2B004), sia al Missile Technology Control Regime (2B104), sia al Nuclear Suppliers Group (2B204).

Per quanto riguarda la tecnologia, l’allegato I riporta nelle premesse anche alcune note di precisazione sulla tipologia di tecnologia sottoposta a controllo, sia con specifico riguardo a quella connessa con i materiali nucleari della categoria 0, sia più in generale con riferimento a tutte le altre categorie.

Nel primo caso, viene precisato che:

  • la tecnologia direttamente associata ad un qualsiasi bene specificato nella categoria 0 è sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni di cui alla stessa categoria 0;

  • la tecnologia per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per beni non specificati nell’elenco;

  • l’autorizzazione all’esportazione di un qualsiasi bene comprende anche la cessione allo stesso utente finale della quantità minima di tecnologia necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione e la riparazione di quel bene;

  • l’autorizzazione al trasferimento di tecnologia non è richiesta solamente per le informazioni di pubblico dominio o per la ricerca scientifica di base.

Nel secondo caso (relativo cioè a tutte le altre categorie), viene indicato che:

  • l’esportazione della tecnologia (nella misura in cui è considerata necessaria) per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di beni specificati nelle categorie da 1 a 9 è anch’essa sottoposta ad autorizzazione dalle disposizioni riportate in ciascuna delle relative categorie;

  • la tecnologia, sempre necessaria, per lo sviluppo, la produzione o l’utilizzazione di beni specificati nell’elenco rimane sottoposta ad autorizzazione anche quando utilizzabile per i beni non specificati nell’elenco;

  • l’autorizzazione all’esportazione non è richiesta per la quantità minima di tecnologia (con esclusione di quella specificata in 1E002e, 1E002f, 8E002a ed 8E002b) necessaria per l’installazione, il funzionamento, la manutenzione (il controllo) e la riparazione dei beni che non sono sottoposti ad autorizzazione o di cui è stata autorizzata l’esportazione;

  • l’autorizzazione all’esportazione di tecnologia non è richiesta per le informazioni di pubblico dominio, per la ricerca scientifica di base o per la quantità minima di informazioni necessarie per le domande di brevetto.

Come può rilevarsi, l’ambito del controllo, che risulta circoscritto in ogni aspetto di riferimento tecnico dalla precisa definizione dei termini usati (tecnologia, sviluppo, produzione, utilizzazione, di pubblico dominio, necessaria, ricerca scientifica di base), si presenta più restrittivo per i materiali nucleari.

Anche con riferimento al software, l’allegato I riporta una nota generale di precisazione in base alla quale lo stesso, come  specificato nella sezione D delle categorie da 0 a 9, non è sottoposto ad autorizzazione quando risulti essere di pubblico dominio oppure generalmente disponibile al pubblico in quanto: (a) venduto direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio (al banco, per corrispondenza, per transazione elettronica, su ordinazione telefonica) con l’eccezione della categoria 5, parte 2, “Sicurezza dell’informazione”; (b) progettato per essere installato dall’utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore.

Sono, infine, sottoposti ad autorizzazione per l’esportazione tutti i beni (ivi inclusi gli impianti) non specificati nell’elenco, qualora negli stessi siano contenuti componenti (specificati nell’elenco) che ne costituiscano, tenuto conto della loro quantità, valore e contenuto tecnologico, nonché di altre circostanze particolari, l’elemento principale e da questi possano essere facilmente rimossi per altre utilizzazioni.

L’allegato IV, come precisato, costituisce un sottoinsieme ristretto di voci particolarmente sensibili che, in ragione di tale caratteristica, sono sottoposte a controllo anche nell’ambito dei trasferimenti intracomunitari.

Esso risulta strutturato in due parti, la prima riferita ad un elenco di prodotti per i quali possono essere rilasciate autorizzazioni generali nazionali in caso di trasferimenti del tipo in questione, la seconda riferita invece a beni nei cui confronti non risulta applicabile tale autorizzazione semplificata.

Nella parte I figurano i prodotti della tecnologia dell’invisibile (stealth) riportati nelle categorie 1 e 6, alcuni prodotti di controllo strategico comunitario, tra cui gli esplosivi ad alto potenziale di tipo non militare e le apparecchiature crittografiche, nonché i prodotti connessi con la tecnologia missilistica MTCR; nella parte II alcuni prodotti della Convenzione sulle armi chimiche e gran parte dei prodotti della tecnologia NSG, tra cui pressoché tutti quelli riportati nella categoria 0.

L’allegato II, infine, che specifica il campo e le modalità di applicazione dell’autorizzazione generale di esportazione comunitaria, di cui all’art. 6, comma 1 del regolamento, enuclea nella parte 2 i beni nei cui confronti non può essere utilizzata tale tipologia di autorizzazione e cioè, tutti i prodotti specificati nell’allegato IV ed alcuni altri riferiti al settore nucleare, alla tecnologia missilistica e al settore biologico.

 

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Materiali utilizzabili per la violazione dei diritti umani

Il regolamento comunitario n. 1236 del 27 giugno 2005, che fa seguito alla risoluzione approvata in data 3 ottobre 2001 dal Parlamento europeo sulla base della seconda relazione annuale del Consiglio, predisposta ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di Condotta dell’Unione Europea per le esportazioni di armi, che sollecitava la Commissione ad agire rapidamente per la presentazione di un appropriato meccanismo comunitario che includesse il divieto di promozione, commercio ed esportazione di attrezzature di polizia e di sicurezza, il cui uso si presentasse in sé crudele, inumano o degradante, prevede la suddivisione di tale tipologia di materiali in due distinte categorie comprendenti:

  • la prima, materiali utilizzabili solo per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli (ad esempio, merci destinate all’esecuzione di esseri umani, quali, forche, ghigliottine, sedie elettriche e merci destinate alla contenzione, quali, cinture a scariche elettriche, ecc.)

  • la seconda, materiali di doppio uso, in quanto utilizzabili anche per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli (ad esempio, sedie e tavoli di contenzione, ceppi, catene, manette, dispositivi portatili progettati a fini antisommossa, sostanze chimiche paralizzanti, ecc.), per le quali dispone un diverso regime di commerciabilità.

Nel primo caso, è stabilito un divieto generale di importazione ed esportazione, esteso anche alla prestazione di qualunque tipo di assistenza tecnica, con l’unica eccezione di importazioni ed esportazioni effettuate al solo scopo di esposizione pubblica in considerazione del loro valore storico.

Nel secondo caso, viene fissato un regime di autorizzazioni all’esportazione che deve tenere conto dei seguenti criteri:

  • procedure autorizzative adottate caso per caso;

  • utilizzo di un modello di formulario comunitario;

  • valutazione di pregressi dinieghi emessi per forniture similari da parte di altri paesi membri;

  • obbligo di diniego in caso di sussistenza di fondati motivi che facciano ritenere possibile un utilizzo di tali merci, da parte di un’Autorità incaricata dell’applicazione della legge o da qualunque altra persona fisica o giuridica di un paese terzo, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, comprese le pene corporali giudiziarie;

  • obbligo di notifica reciproca dei dinieghi emessi e di consultazione con no-undercutting policy simile a quella prevista per i beni di duplice utilizzo.

 

(inizio pagina)

 

 

Decreto 13 giugno 2003 

Elenco armamento

 

Regolamento (CE) n. 1167/2008 del 24 ottobre 2008 

Elenco beni duali

 

Regolamento comunitario n. 1236 del 27 giugno 2005 

Elenco dei materiali che possono essere utilizzati per la violazione dei diritti umani

 

Liste di controllo integrate