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Le linee guida dei prodotti nucleari

     

Il primo gruppo di linee guida del NSG č riferito ai trasferimenti di materiali tipicamente nucleari ed opera nei confronti  di tutte le forniture di materiali inclusi nella relativa Trigger List, destinati a qualsiasi paese NNWS e negli eventuali casi di ritrasferimento a paesi terzi.

I principi ed i criteri valutativi sono esplicitati in 17 paragrafi, come da ultimo riportati nella INFCIRC/254/Rev.9/Part.1, che tiene conto, peraltro, anche delle ultime misure di cautela adottate al fine di fronteggiare la minaccia terroristica.

Essi riguardano in particolare:

  • la generale proibizione di forniture che possono essere utilizzate in qualsiasi tipo di apparato esplosivo nucleare; al riguardo  č disposto che tali trasferimenti possono essere consentiti solo nel caso di preventiva acquisizione, da parte del paese fornitore, di una formale assicurazione governativa, rilasciata dallo Stato ricevente, di non utilizzo dei materiali e della connessa tecnologia in applicazioni di tale tipo;

  • la predisposizione di misure di protezione fisica ed ambientale; tutti i materiali identificati dalla Trigger List debbono essere posti sotto efficace protezione fisica, in linea con le raccomandazioni internazionali, al fine di prevenire usi non autorizzati e trafugamenti, da adottare anche in base a precisi accordi tra il paese fornitore e quello acquirente. Gli stessi paesi fornitori debbono, inoltre, impegnarsi nella promozione della cooperazione internazionale in tale settore, mediante lo scambio di informazioni sulla sicurezza fisica, la protezione di materiali nucleari in transito ed il recupero di materiali ed attrezzature nucleari trafugati.

  • l’adozione di salvaguardie; il trasferimento ai paesi NNWS dei materiali inclusi nella Trigger List e della connessa tecnologia č consentito, salvo casi eccezionali dettati dalla necessitā di condurre operazioni di sicurezza su impianti giā esistenti, solo quando lo Stato ricevente abbia sottoscritto con l’AIEA un accordo per l’applicazione delle salvaguardie su tutte le materie prime e i materiali fissili speciali utilizzati nella sua attuale e futura attivitā nucleare per scopi pacifici (fullscope safeguards). In aggiunta, tutti i paesi fornitori si debbono anche impegnare a condurre tutti gli sforzi necessari per un’efficace applicazione delle salvaguardie AIEA.

  • l’adozione di controlli speciali sulle esportazioni particolarmente sensibili; č disposto che, nelle forniture di impianti sensibili, di tecnologia e di materiali utilizzabili per armi nucleari o altri ordigni esplosivi nucleari, deve essere adottata la massima restrizione possibile. In caso di trasferimenti di impianti, attrezzature e tecnologie per l’arricchimento ed il ritrattamento, il paese fornitore deve impegnarsi anche ad incoraggiare lo Stato ricevente ad accettare, in alternativa ad impianti su base nazionale, il coinvolgimento del paese fornitore o di altre appropriate partecipazioni multinazionali negli impianti realizzati.

  • la previsione di controlli speciali per le esportazioni di impianti, attrezzature e tecnologie per l’arricchimento; nel caso di trasferimenti di tale tipo, il paese ricevente č tenuto a fornire anche l’assicurazione che gli impianti trasferiti o conseguenti al trasferimento non siano progettati e predisposti per la produzione di uranio arricchito in percentuale superiore al 20% senza il consenso del paese fornitore.

  • l’adozione di controlli sui materiali forniti o derivati utilizzabili per le armi nucleari od altre apparecchiature esplosive; č disposto che, per tali forniture, i paesi cedenti, al fine di evitare rischi di proliferazione, debbano prevedere, qualora appropriato e praticabile, specifiche disposizioni volte a richiamare apposite intese su progetti comuni per il ritrattamento, stoccaggio, modifica, uso, trasferimento e ritrasferimento di ogni materiale coinvolto.

  • l’adozione di controlli sui ritrasferimenti; č prevista la preventiva acquisizione, da parte del paese fornitore, di una formale assicurazione governativa rilasciata dallo Stato ricevente che la tecnologia ed i materiali acquisiti o derivati da impianti trasferiti saranno sottoposti, in caso di ritrasferimento verso un paese terzo, alle medesime condizioni di salvaguardia. Inoltre, č richiesto anche il consenso del paese fornitore, quale condizione stessa di fornitura, in caso di ritrasferimenti, da parte di paesi che non richiedono le fullscope safeguards quale condizione di fornitura, di materiali della Trigger list o derivati da impianti trasferiti ed in caso di ritrasferimenti di impianti per l’arricchimento, il ritrattamento e la produzione di acqua pesante e di acqua pesante o materiali utilizzabili per le armi nucleari.

  • il principio di non proliferazione, in base al quale i paesi fornitori dovrebbero autorizzare il trasferimento dei materiali e delle tecnologie della Trigger list solo quando pienamente convinti che tali trasferimenti non contribuiscano alla proliferazione delle armi nucleari o non possano essere sviati per azioni di terrorismo nucleare.

  • la sicurezza costruttiva degli impianti, in base alla quale i paesi fornitori dovrebbero incoraggiare i progettisti ed i realizzatori degli impianti di beni della Trigger list a costruirli in modo da favorire l’applicazione delle salvaguardie e rafforzare la protezione fisica degli stessi in relazione anche a possibili rischi di attentati terroristici.

  • la sottoposizione ai controlli esportativi della Risoluzione ONU 1540, in base alla quale i paesi fornitori dovrebbero, nei casi appropriati, mettere in particolare rilievo nei confronti degli Stati riceventi la necessitā di sottoporre i materiali acquisiti o derivati da impianti trasferiti ai controlli esportativi delineati in tale risoluzione, offrendo nel contempo tutta l’assistenza necessaria per l’adempimento di tali obbligazioni.

  • l’adozione di forme di consultazione; i paesi fornitori si sono impegnati a mantenere reciproci contatti e a condurre consultazioni sulle materie connesse con l’applicazione delle linee guida, su specifici casi sensibili e tutte quelle volte che si ritenga esserci stata una violazione delle intese tra il paese fornitore e lo Stato acquirente sugli aspetti attinenti tali principi. 

 

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