| |
Le linee
guida dei prodotti nucleari
Il
primo gruppo di linee guida del NSG č riferito ai
trasferimenti di materiali tipicamente nucleari ed opera nei
confronti di tutte le forniture di materiali inclusi nella
relativa Trigger List, destinati a qualsiasi paese NNWS e
negli eventuali casi di ritrasferimento a paesi terzi.
I principi ed i
criteri valutativi sono esplicitati in 17 paragrafi, come da ultimo riportati nella
INFCIRC/254/Rev.9/Part.1,
che tiene conto, peraltro, anche delle ultime misure di cautela
adottate al fine di fronteggiare la minaccia terroristica.
Essi riguardano in particolare:
-
la generale proibizione di forniture
che possono essere utilizzate in qualsiasi tipo di apparato
esplosivo nucleare; al riguardo
č
disposto che tali trasferimenti possono essere consentiti
solo nel caso di preventiva acquisizione, da parte del paese
fornitore, di una formale assicurazione governativa,
rilasciata dallo Stato ricevente, di non utilizzo dei
materiali e della connessa tecnologia in applicazioni di
tale tipo;
|
-
la predisposizione di misure di
protezione fisica ed ambientale;
tutti i
materiali identificati dalla Trigger List debbono
essere posti sotto efficace protezione fisica, in linea con
le raccomandazioni internazionali, al fine di prevenire usi
non autorizzati e trafugamenti, da adottare anche in base a
precisi accordi tra il paese fornitore e quello acquirente.
Gli stessi paesi fornitori debbono, inoltre, impegnarsi nella
promozione della cooperazione internazionale in tale
settore, mediante lo scambio di informazioni sulla sicurezza
fisica, la protezione di materiali nucleari in transito ed
il recupero di materiali ed attrezzature nucleari trafugati.
|
-
l’adozione di salvaguardie;
il
trasferimento ai paesi NNWS dei materiali inclusi nella Trigger List e della connessa tecnologia č consentito,
salvo casi eccezionali dettati dalla necessitā di condurre
operazioni di sicurezza su impianti giā esistenti, solo
quando lo Stato ricevente abbia sottoscritto con l’AIEA un
accordo per l’applicazione delle salvaguardie su tutte le
materie prime e i materiali fissili speciali utilizzati
nella sua attuale e futura attivitā nucleare per scopi
pacifici (fullscope safeguards).
In aggiunta, tutti i paesi fornitori si debbono anche
impegnare a condurre tutti gli sforzi necessari per
un’efficace applicazione delle salvaguardie AIEA.
|
-
l’adozione di controlli speciali
sulle esportazioni particolarmente sensibili;
č disposto che, nelle forniture di impianti sensibili, di
tecnologia e di materiali utilizzabili per armi nucleari o
altri ordigni esplosivi nucleari, deve essere adottata la
massima restrizione possibile.
In caso di trasferimenti di impianti, attrezzature e
tecnologie per l’arricchimento ed il ritrattamento, il paese
fornitore deve impegnarsi anche ad incoraggiare lo Stato
ricevente ad accettare, in alternativa ad impianti su base
nazionale, il coinvolgimento del paese fornitore o di altre
appropriate partecipazioni multinazionali negli impianti
realizzati.
|
-
la previsione di controlli speciali
per le esportazioni di impianti, attrezzature e tecnologie
per l’arricchimento;
nel caso
di trasferimenti di tale tipo, il paese ricevente č tenuto a
fornire anche l’assicurazione che gli impianti trasferiti o
conseguenti al trasferimento non siano progettati e
predisposti per la produzione di uranio arricchito in
percentuale superiore al 20% senza il consenso del paese
fornitore.
|
-
l’adozione di controlli sui
materiali forniti o derivati utilizzabili per le armi
nucleari od altre apparecchiature esplosive;
č
disposto che, per tali forniture, i paesi cedenti, al fine
di evitare rischi di proliferazione, debbano prevedere,
qualora appropriato e
praticabile, specifiche disposizioni volte a richiamare
apposite intese su progetti comuni per il ritrattamento,
stoccaggio, modifica, uso, trasferimento e ritrasferimento
di ogni materiale coinvolto.
|
-
l’adozione di controlli sui
ritrasferimenti;
č
prevista la preventiva acquisizione, da parte del paese
fornitore, di una formale assicurazione governativa
rilasciata dallo Stato ricevente che la tecnologia ed i
materiali acquisiti o derivati da impianti trasferiti
saranno sottoposti, in caso di ritrasferimento verso un
paese terzo, alle medesime condizioni di salvaguardia.
Inoltre, č richiesto anche il consenso del paese fornitore,
quale condizione stessa di fornitura, in caso di
ritrasferimenti, da parte di paesi che non richiedono le fullscope safeguards quale condizione di fornitura, di
materiali della Trigger list o derivati da impianti
trasferiti ed in caso di ritrasferimenti di impianti per
l’arricchimento, il ritrattamento e la produzione di acqua
pesante e di acqua pesante o materiali utilizzabili per le
armi nucleari.
|
-
il principio di non proliferazione, in base al quale i paesi
fornitori dovrebbero autorizzare il trasferimento dei
materiali e delle tecnologie della Trigger list solo
quando pienamente convinti che tali trasferimenti non
contribuiscano alla proliferazione delle armi nucleari o non
possano essere sviati per azioni di terrorismo nucleare.
|
-
la sicurezza costruttiva degli
impianti, in base alla quale i
paesi fornitori dovrebbero incoraggiare i progettisti ed i
realizzatori degli impianti di beni della Trigger list
a costruirli in modo da favorire l’applicazione delle
salvaguardie e rafforzare la protezione fisica degli stessi
in relazione anche a possibili rischi di attentati
terroristici.
|
-
la sottoposizione ai controlli
esportativi della Risoluzione ONU 1540, in base alla quale i paesi fornitori dovrebbero, nei
casi appropriati, mettere in particolare rilievo nei
confronti degli Stati riceventi la necessitā di sottoporre i
materiali acquisiti o derivati da impianti trasferiti ai
controlli esportativi delineati in tale risoluzione,
offrendo nel contempo tutta l’assistenza necessaria per
l’adempimento di tali obbligazioni.
|
-
l’adozione di forme di consultazione; i paesi fornitori si sono impegnati a
mantenere reciproci contatti e a condurre consultazioni
sulle materie connesse con l’applicazione delle linee guida,
su specifici casi sensibili e tutte quelle volte che si
ritenga esserci stata una violazione delle intese tra il
paese fornitore e lo Stato acquirente sugli aspetti
attinenti tali principi.
|
(inizio pagina)
|