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Le linee guida dei prodotti duali   

 

Le linee guida concernenti i trasferimenti di materiali, attrezzature e tecnologie di duplice utilizzo anche nel settore nucleare sono riportate da ultimo nel documento INFCIRC/254/Rev. 7/Part. 2.

Tali linee, nel riconoscere che esiste una classe di tecnologie e materiali particolarmente sensibili, pur non esclusivamente d’uso nucleare, che può comunque fornire un significativo contributo ad un ciclo per il combustibile nucleare non soggetto a salvaguardie o ad attività relative ad esplosivi nucleari, fissano precisi e rigidi criteri che i vari paesi membri si sono impegnati ad osservare.

Esse riguardano in particolare:

il principio di base di non autorizzazione (paragrafo 2), secondo il quale non sono autorizzabili i trasferimenti di attrezzature, materiali, software e connessa tecnologia, come identificati nell’Annesso alla citata INFCIRC/254/Rev. 7/Part 2, per usi in paesi NNWS connessi con attività esplosive nucleari o rientranti nel ciclo del combustibile nucleare non sottoposte a salvaguardie e, in generale, quando è presente un inaccettabile rischio di diversione verso tali attività o quando i trasferimenti sono contrari agli obiettivi di prevenzione della proliferazione delle armi nucleari o quando, infine, sussistono inaccettabili rischi di diversione verso atti di terrorismo nucleare;

l’adozione di specifiche procedure autorizzative delle esportazioni (paragrafi 4 e 5) che, nel quadro delle complessive misure adottate sul piano del controllo e della repressione delle violazioni, tengano conto in particolare, nella fase valutativa, di fattori quali, l’aderenza o meno del paese ricevente al TNP o ad altri trattati di tipo similare e la sottoscrizione da parte dello stesso di accordi con l’AIEA sulle salvaguardie applicabili a tutte le attività nucleari pacifiche, la congruenza del materiale e della tecnologia da fornire con l’utilizzazione finale dichiarata e di questa ultima con il destinatario finale, l’atteggiamento, da parte del paese acquirente, di conformità e di supporto agli obblighi di non proliferazione nucleare, l’esistenza di pregressi casi di acquisizione illegale o clandestina riferibili al paese ricevente ovvero di preesistenti dinieghi di autorizzazione nei confronti del destinatario finale o di evidenze di diversione verso usi non compatibili con le guidelines allo stesso imputabili, l’eventuale sussistenza di rischi di diversione verso attività di terrorismo nucleare;

le condizioni di trasferimento (paragrafo 6), che prevedono il preventivo rilascio da parte dell’utilizzatore finale, sia di una dichiarazione attestante gli usi previsti e la località d’uso dei materiali oggetto di fornitura, sia di un’esplicita assicurazione circa il non utilizzo dei beni oggetto di trasferimento o di eventuali loro riproduzioni in alcuna attività esplosiva nucleare o in cicli del combustibile nucleare non sottoposti a salvaguardie;

l’assenso preventivo al ritrasferimento (paragrafo 7), in base al quale il paese fornitore è tenuto ad acquisire preventivamente, nei casi di trasferimenti verso paesi non aderenti alle guidelines, adeguate garanzie da parte di questi ultimi circa l’esercizio preventivo di tale diritto d’assenso prima del ritrasferimento verso paesi terzi dei beni oggetto di fornitura.

Sulle modalità di applicazione di questo secondo gruppo di linee guida, gli Stati aderenti al NSG hanno definito e sottoscritto anche un Memorandum of Understanding, che fissa alcuni specifici principi di riferimento comportamentale, concernenti: la portata applicativa delle linee guida, i meccanismi di consultazione, le violazioni degli impegni fornitori-riceventi, le decisioni assunte sui trasferimenti e la confidenzialità commerciale.

Per quanto riguarda il primo punto relativo alla portata applicativa delle linee guida, esso è riferito ai casi di trasferimenti verso destinazioni sotto la giurisdizione o il controllo di Stati membri ovvero di altri paesi, ma concordati mediante consultazioni con gli stessi Stati membri.

In tali casi, è rimessa alla valutazione discrezionale del paese membro fornitore la decisione, nella prima eventualità, dell’effettiva adottabilità delle disposizioni previste dal paragrafo 6 (quelle relative alle sopra ricordate condizioni di trasferimento) oppure di eventuali procedure autorizzative semplificate e, nella seconda, delle particolari misure di controllo da adottare, coerenti con l’acquisizione delle informazioni e delle assicurazioni previste dallo stesso paragrafo 6, nonché della definizione dei requisiti di notifica, da parte del paese ricevente, dell’eventuale ritrasferimento verso un paese terzo, in linea con quanto previsto dal paragrafo 7 (assenso preventivo al ritrasferimento) e sufficientemente anticipati al fine di consentire al paese fornitore di esprimere le proprie valutazioni.

Per quanto concerne i meccanismi di consultazione, essi debbono essere di cadenza almeno annuale e riferiti a materie quali:

 

  • gli scambi informativi sul perseguimento del principio di base, sull’applicazione delle prescrizioni dei paragrafi 4, 5 e 6, sulle  decisioni di diniego di autorizzare richieste di trasferimenti, sulle misure applicative delle guidelines e, su base volontaria, sui trasferimenti autorizzati;

  • le eventuali misure addizionali, se adottate, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8 delle linee guida;

  • l’aggiornamento degli Annessi, se ritenuto necessario.

Nei casi di violazioni degli impegni fornitori-riceventi che uno Stato membro ritenga sussistere in relazione all’applicazione delle guidelines, le stesse devono portare a rapide consultazioni al fine di valutare risposte appropriate.

Relativamente alle decisioni assunte sui trasferimenti, ogni paese è tenuto a:

 

  • notificare prontamente a tutti gli altri membri i dinieghi di autorizzazione all’esportazione emessi nei confronti di trasferimenti di beni riportati nell’Annesso;

  • non autorizzare trasferimenti sostanzialmente identici a quelli già oggetto di diniego, previamente notificato, da parte di altro paese membro, senza preliminare consultazione con questo ultimo (l’eventuale intendimento di procedere, comunque, dopo la consultazione, al rilascio dell’autorizzazione dovrà essere notificato agli altri paesi membri e, conseguentemente, la restrizione sul trasferimento adottata nella prima decisione si riterrà decaduta);

  • rivedere tre anni dopo il rilascio del diniego la sussistenza delle condizioni per una sua eventuale riconferma e, in caso positivo, a notificare la decisione assunta.

Per quanto attiene, infine, alla confidenzialità commerciale, tutti i paesi membri sono tenuti a proteggere adeguatamente quanto appreso in occasione dello scambio di informazioni previsto in base al Memorandum e a non trarre vantaggio da tale circostanza.

 

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