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  Risoluzione 1747 (2007)

 

  Risoluzione 1803 (2008)

 

  Pos. Com. 2007/140

 

  Reg. (CE) 423/2007

 

 

REGIME IRAN

Quadro riepilogativo

 

SOGGETTI IRANIANI

Liste U.E.

 

ENTI IRANIANI

Warning List U.K.

 

LISTE DI CONTROLLO

Allegati I - I bis - II

 

 

 

 

 

 

Sanzioni nei confronti dell'Iran

 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato in data 27 dicembre 2006, sulla base dell’art. 41 del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione 1737 (2006) che, nell’imporre all’Iran la sospensione di qualsiasi attività di arricchimento e di riprocessamento e di sviluppo di qualsiasi progetto connesso con l’acqua pesante, ha disposto sostanzialmente nei confronti di tale paese un embargo pressoché integrale di tutte le forniture  di materiali in qualche modo connessi con il settore nucleare.

 In base a tale risoluzione, l’Iran è chiamato, considerata la mancata adesione a quanto prescritto nella risoluzione 1696 (2006) del Consiglio di Sicurezza:

  •  ad adottare senza indugio i passi richiesti dal Comitato dei Governatori dell’AIEA nella risoluzione GOV/2006/14, indispensabili per assicurare la fiducia della Comunità internazionale sul perseguimento di scopi esclusivamente civili con il proprio programma nucleare;

  • a sospendere immediatamente tutte le attività sensibili nucleari connesse con il riprocessamento e l’arricchimento, incluse quelle di ricerca e di sviluppo, e con progetti concernenti l’acqua pesante, ivi compresa la costruzione di un reattore ad acqua pesante;

  • a non esportare alcun materiale riportato nei documenti del Consiglio di Sicurezza S/2006/814 e S/2006/815 (relativi rispettivamente alle liste NSG e MTCR);

  • a fornire accesso e cooperazione alle richieste dell’AIEA al fine di consentire la sospensione delle attività sopra menzionate e risolvere la definizione dei problemi ancora aperti;

  • a ratificare prontamente il Protocollo aggiuntivo.

Al fine di dare concreta applicazione a tali disposizioni, tutti gli Stati membri sono chiamati ad adottare le necessarie misure per prevenire le forniture, le vendite o i trasferimenti, direttamente o indirettamente dal loro territorio, da parte di loro cittadini o a mezzo di natanti o velivoli battenti la loro bandiera, per l’uso in Iran o per conto dello stesso, di tutti i materiali, le attrezzature, le merci o le tecnologie che possano contribuire alle attività di cui sopra o allo sviluppo di vettori atti al trasporto di ordigni nucleari e precisamente di tutti quelli:

  • riportati nelle sezioni da B.2 a B.7 della INFCIRC/254/Rev8/Part 1, di cui al citato documento S/2006/814;

  • riportati nelle sezioni A.1 e B.1 della stessa INFCIRC/254/Rev8/Part 1 con l’esclusione delle sole forniture, vendite e trasferimenti di attrezzature incluse nella voce B.1, qualora riguardino reattori ad acqua leggera, e di quelle di uranio a basso arricchimento, di cui alla voce A.1, quando incorporato in elementi assemblati del combustibile nucleare destinato a tali reattori;

  • riportati nel documento S/2006/815, con l’eccezione delle forniture, vendite e trasferimenti dei materiali inclusi nella voce 19.A.3 della Categoria II ( velivoli aerei senza equipaggio con portata inferiore ai 300 km);

  • quelli riportati nella INFCIRC/254/Rev7/Part 2 del documento S/2006/814 o di ogni altro materiale non compreso nei documenti S/2006/814 e S/2006/815, qualora uno Stato ritenga che essi possano contribuire alle attività connesse con l’arricchimento, il riprocessamento e l’acqua pesante o allo sviluppo di vettori atti al trasporto di ordigni nucleari;

  • di ogni altro tipo che il Comitato istituito dal paragrafo 18 della risoluzione o che uno Stato ritengano necessario interdire in quanto ritenuti in grado di contribuire, rispettivamente, alle attività proliferative di cui sopra od utili per il perseguimento di attività connesse con altre tematiche sulle quali l’AIEA abbia espresso preoccupazione o le abbia identificate come rilevanti.

Nei casi di trasferimenti, vendite e forniture di materiali, attrezzature, merci e tecnologie riportati nei documenti del Consiglio di Sicurezza S/2006/814 e S/2006/815 e non sottoposti ai menzionati divieti, gli Stati membri dovranno comunque:

  • fornire assicurazione che i requisiti previsti dalle linee guida di detti documenti siano integralmente rispettati, di aver ottenuto ed essere in posizione di esercitare effettivamente un diritto di verifica sull’utilizzo e la localizzazione finale di ogni bene fornito;

  • notificare entro 10 giorni dette forniture al predetto Comitato e, nei casi di voci riportate nel documento S/2006/814, anche all’AIEA. 

Tale Comitato, inoltre, dovrà esaminare, sulla base di una valutazione caso per caso, tutte le richieste d’eccezione a tali restrizioni che un paese membro ritenga di dover presentare nelle circostanze in cui ravvisi non sussistere in modo chiaro ed evidente il rischio di contribuzione allo sviluppo e proliferazione di attività nucleari e ciò, tenuto conto in particolare dell’inclusione nei contratti di fornitura di appropriate garanzie da parte dall’utilizzatore finale e dell’assunzione dell’impegno da parte dell’Iran di non utilizzare tali materiali o l’assistenza tecnica in attività di proliferazione nucleare o per lo sviluppo di vettori atti al trasporto di armi nucleari.

La risoluzione prevede, inoltre, che tutti gli Stati adottino le  misure necessarie per prevenire la fornitura all’Iran anche di qualsiasi assistenza tecnica, di training, finanziaria, d’investimento, d’intermediazione o di altri servizi, nonché il trasferimento di risorse finanziarie o di servizi connessi con i trasferimenti, le vendite, la produzione o l’uso dei menzionati materiali soggetti a restrizione ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

Oltre a misure di restrizione a carattere generale indirizzate nei confronti dell’Iran in quanto Stato, la risoluzione prevede anche specifiche sanzioni, di natura prevalentemente finanziaria, nei confronti di soggetti (individui ed enti giuridici) coinvolti in qualche modo con attività connesse con la proliferazione nucleare e missilistica.

Il paragrafo 10 della risoluzione chiama, infatti, tutti gli Stati ad esercitare la dovuta vigilanza sull’entrata ed il transito nel loro territorio di individui in qualche modo coinvolti o di supporto ad attività di proliferazione condotte dall’Iran nel settore nucleare o dei relativi vettori missilistici.

A tale scopo tutti gli Stati sono tenuti a notificare al predetto Comitato l’entrata ed il transito nel loro territorio delle persone riportate nell’Allegato alla risoluzione, nonché di tutte quelle indicate dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato come coinvolte a qualsiasi titolo in tali attività proliferative, anche mediante il coinvolgimento in attività di acquisizione dei materiali soggetti a restrizione, con la sola esclusione delle visite connesse con i materiali esclusi dal divieto (di cui al sottoparagrafo 3b, voci (i) e (ii)).

Nei confronti dei medesimi soggetti (individui ed enti giuridici) riportati nell’Allegato è previsto anche che tutti gli Stati ne congelino tutte le disponibilità finanziarie e le risorse economiche possedute o da loro controllate che, a partire dalla data di adozione della risoluzione, vengano a trovarsi sul loro territorio.

Tali misure sono previste anche nei confronti di ulteriori soggetti ed enti indicati sempre dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato come coinvolti o direttamente associati od operanti nel fornire supporto ai citati programmi di proliferazione iraniani o nei confronti di persone o entità agenti a loro nome o sotto la loro direzione o nei confronti di entità possedute o controllate dagli stessi, ivi incluso mediante il ricorso a mezzi illeciti e fintanto che tali nominativi non vengano rimossi dal citato Allegato.

Tutti gli Stati devono, inoltre, impegnarsi nell’assicurare che tali disponibilità finanziarie ed economiche non siano rese disponibili a propri cittadini o ad altre persone od enti nel loro territorio per conto o per il vantaggio di tali soggetti.

Tutte le sopra ricordate misure restrittive di natura finanziaria ed economica disposte dal paragrafo 12 della risoluzione non trovano attuazione nei casi in cui sia stato accertato dagli Stati interessati che le disponibilità in questione:

  • sono necessarie per spese fondamentali, inclusi pagamenti per generi alimentari, medicali, assistenza sanitaria, imposte, premi assicurativi, oneri di pubblica utilità, competenze professionali, rimborsi di spese associate con la fornitura di servizi legali, oneri e competenze relative a servizi per la tenuta e il mantenimento delle disponibilità congelate, a seguito di notifica da parte dello Stato interessato al Comitato dell’intenzione di autorizzare l’accesso a tali disponibilità ed in assenza di una decisione negativa da parte dello stesso Comitato entro cinque giorni lavorativi da tale notifica;

  • sono necessarie per spese straordinarie, purché tale determinazione sia stata notificata dallo Stato interessato al Comitato e dallo stesso approvata;

  • sono soggette a garanzia giudiziaria, amministrativa o arbitrale o a procedimento giudiziario nel qual caso tali disponibilità possono essere utilizzate per soddisfare tali esigenze, purché registrate prima della data della presente risoluzione, non siano a vantaggio di una delle persone individuate ai sensi dei paragrafi 10 e 12 e siano state notificate dai relativi Stati al Comitato;

  • sono necessarie per attività direttamente connesse con le voci non soggette a  restrizioni di cui al sottoparagrafo 3b (i) e (ii).

Gli Stati, inoltre, possono prevedere anche l’estensione alle disponibilità congelate ai sensi del paragrafo 12 degli interessi e degli altri ricavi dovuti su tali fondi o per pagamenti relativi a contratti, accordi o obbligazioni maturati in data anteriore rispetto a quella in cui queste stesse disponibilità sono state assoggettate alle previsioni della risoluzione, purché tali interessi, ricavi e pagamenti rimangano comunque sottoposti a queste disposizioni e risultino congelati.

Tutte le misure adottate ai sensi del paragrafo 12 non debbono comunque impedire che una determinata persona od entità effettui i pagamenti dovuti ai sensi di un contratto entrato in forza in un periodo antecedente rispetto all’inserimento della stessa nell’Allegato, purché lo Stato interessato abbia accertato che:

  • il contratto non è connesso con alcun materiale, merce, attrezzatura, tecnologia, assistenza, training, servizio finanziario, investimento, attività di brokering riferiti ai paragrafi 3, 4 e 6;

  • il pagamento non è direttamente o indirettamente ricevuto da una persona o entità designata ai sensi del paragrafo 12;

ed abbia provveduto a notificare al Comitato l’intenzione di effettuare o ricevere tale pagamento o di autorizzare lo scongelamento delle disponibilità finanziarie od economiche a tale scopo, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.

La cooperazione tecnica fornita all’Iran da parte dell’AIEA o sotto suo auspicio dovrà limitarsi solamente ad aspetti alimentari, agricoli, medici, di sicurezza o concernenti altri scopi umanitari ovvero, qualora necessario, per progetti direttamente correlati con i materiali di cui al sottoparagrafo 3b (i) e (ii) ed in ogni caso non potrà prestarsi per alcuna attività sensibile della proliferazione nucleare di cui al paragrafo 2.

Tutti gli Stati sono, infine, chiamati ad esercitare i dovuti controlli allo scopo di prevenire che cittadini iraniani possano beneficiare di corsi didattici e training specializzato in discipline che potrebbero contribuire ad attività di proliferazione nel settore nucleare e dei relativi vettori.

Il Comitato istituito dal paragrafo 18 della risoluzione, oltre ai compiti già ricordati di valutazione ed esame delle richieste di eccezione presentate da uno Stato e di individuazione di ulteriori materiali da sottoporre a restrizione e di soggetti da includere nell’Allegato, è chiamato anche a:

  • acquisire informazioni  da tutti gli Stati, soprattutto quelli situati nella regione e quelli produttori dei materiali e delle tecnologie di cui ai paragrafi 3 e 4, sulle azioni intraprese per dare concreta attuazione alle misure imposte dalla risoluzione e su qualsiasi altra connessa tematica considerata d’interesse;

  • acquisire dal Segretariato dell’AIEA informazioni riguardanti le azioni assunte dall’AIEA per attuare efficacemente le misure imposte dal paragrafo 16;

  • esaminare ed assumere gli appropriati passi in relazione alle informazioni riguardanti asserite violazioni delle misure imposte dalla risoluzione;

  • predisporre le necessarie linee guida per facilitare l’attuazione delle misure imposte dalla risoluzione ivi incluse quelle relative ai requisiti informativi da parte di uno Stato per l’identificazione degli individui ed entità sulla base dei criteri riportati nei paragrafi 10 e 12;

  • riferire, almeno ogni 90 giorni, al Consiglio di Sicurezza sulle attività svolte e sulle modalità applicative della risoluzione, corredate da osservazioni e raccomandazioni, in particolare sulle modalità per rafforzare l’efficacia delle misure imposte dai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12.

Tutti gli Stati sono per loro parte chiamati a riferire al Comitato entro 60 giorni dall’adozione della risoluzione sui passi intrapresi per la concreta applicazione dei paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 17.

Entro il medesimo periodo il Direttore Generale dell’AIEA è chiamato a presentare al Comitato dei Governatori AIEA e al Consiglio di Sicurezza, per le opportune valutazioni, una relazione sull’effettiva e sostanziale sospensione da parte dell’Iran di tutte le attività menzionate nella risoluzione, sul suo processo di rispetto di tutti i passi richiesti dal Comitato AIEA e di tutte le altre disposizioni della risoluzione.

Alla luce di tale relazione e delle azioni assunte dall’Iran di effettiva sospensione di tutte le attività connesse con l’arricchimento e il riprocessamento, inclusi la ricerca e lo sviluppo, il Consiglio di Sicurezza potrà prevedere la sospensione dell’applicazione delle misure in questione, nonché la rimozione di tutte quelle previste dai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, nel caso venga accertata la piena aderenza dell’Iran alle obbligazioni discendenti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e ai requisiti individuati dal Comitato dei Governatori dell’AIEA.

Nel caso viceversa la relazione di cui sopra dovesse evidenziare la mancata ottemperanza da parte dell’Iran alle prescrizioni della risoluzione il Consiglio stesso potrà adottare ulteriori appropriate misure ai sensi dell’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite al fine di persuadere l’Iran al rispetto della risoluzione e dei requisiti richiesti dall’AIEA.

 

In data 24 marzo 2007 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato nei confronti dell'Iran un'ulteriore risoluzione S/RES/1747 (2007),  che introduce nuove misure restrittive e cioè:

  • l'estensione delle misure restrittive specificate nei paragrafi 12, 13, 14 e 15 della risoluzione 1737 (2006) anche alle persone ed entità riportate nell'allegato 1 alla stessa risoluzione;

  • il divieto da parte dell'Iran di fornire, vendere o trasferire, direttamente o indirettamente, dal proprio territorio o da parte di suoi cittadini di qualsiasi tipo di armi o di connesso materiale;

  • il collaterale divieto di acquisire tali beni, da qualsiasi parte provengano, da parte dei cittadini degli Stati membri;

  • l'embargo delle forniture di tutti i principali sistemi d'arma come precisati  nel Registro ONU;

  • il divieto di prestare qualsiasi assistenza tecnica, finanziaria, di brokering o di addestramento connessa con tali materiali.

 

Un'ulteriore risoluzione S/RES/1803 (2008), adottata in data 3 marzo 2008, estende il divieto di fornitura, vendita e trasferimento all'Iran anche di tutti i materiali e tecnologie riportati nella INFCIRC/254/Rev7/Part 2 del documento S/2006/814 con la sola eccezione di quelli di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato a detto documento e alle sezioni da 3 a 6, previa preliminare notifica al Comitato Sanzioni, per i soli casi di utilizzo in reattori ad acqua leggera e qualora necessari  per la cooperazione tecnica fornita all'Iran dall'AIEA o sotto i suoi auspici, ai sensi del paragrafo 16 della risoluzione1737 (2006). Medesima estensione del divieto è prevista anche per i materiali e le tecnologie riportate nella voce 19.A.3 della Categoria II del documento S/2006/815.

Inoltre, è interdetta l'entrata e il transito nei territori degli Stati membri dei soggetti indicati nell'allegato II alla risoluzione, mentre le misure restrittive specificate nei paragrafi 12, 13, 14 e 15 della risoluzione 1737 (2006) sono estese anche a tutte le persone ed entità riportati negli allegati I e III.

 

A seguito della risoluzione ONU 1737 del 27 dicembre 2006, l'Unione Europea ha adottato, a norma del Titolo V del Trattato UE, la Posizione Comune 2007/140/PESC del 27 febbraio 2007 che recepisce, estendendone la portata, le misure restrittive nei confronti dell'Iran già disposte dalla predetta risoluzione.

In particolare l'articolo 1 stabilisce il divieto di fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei sotto specificati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio:

  • prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie figuranti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico;

  • altri prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie come indicati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato previsto dalla menzionata risoluzione, suscettibili di contribuire alle attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.

In pratica la posizione comune estende l'embargo delle forniture all'Iran a tutti i prodotti delle liste NSG e MTCR, includendovi conseguentemente anche quelli rimessi dalla risoluzione alla valutazione discrezionale dei singoli Stati (vale a dire tutta la INFCIRC/254/Rev8/Part 1, senza alcuna esclusione, la INFCIRC/254/Rev7/Part 2 e tutti i materiali missilistici di cui al citato documento S/2006/815 senza l'eccezione della voce 19.A.3 della Categoria II).

Lo stesso articolo sottopone poi a divieto anche:

  • la fornitura di assistenza o formazione tecnica, di servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui sopra, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;

  • il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ai prodotti e tecnologie di cui sopra, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti e tecnologie ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran;

  • la partecipazione, consapevole o intenzionale, ad attività il cui oggetto o effetto è l'aggiramento del divieto disposto nei confronti delle due categorie di beni sopra riportate.

Il comma1 dell'art. 2 della Posizione comune stabilisce, inoltre, che sono sottoposti ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso,  tutta una serie di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero comunque contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso.

I materiali contemplati in tale disposizione saranno determinati con successivo regolamento da parte della Comunità europea.

È subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2, anche la fornitura di:

  • assistenza o formazione tecnica, servizi di investimento o intermediazione pertinenti ai prodotti, ai materiali, alle attrezzature, ai beni e alle tecnologie di cui sopra, nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'impiego di detti prodotti, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran;

  • finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a tali prodotti e tecnologie, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti prodotti ovvero la fornitura di formazione tecnica, consulenza, servizi o assistenza, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran o per l'uso in Iran.

Le autorità competenti degli Stati membri non debbono autorizzare la fornitura, la vendita o il trasferimento di tali prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie, nel caso risulti che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione possano contribuire alle attività di cui al citato comma 1.

Con la Posizione Comune 2007/246/PESC del 23 aprile 2007 sono state introdotte tutte le ulteriori restrizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/1747 (2007), tra cui l'embargo sulle forniture di armi da e verso l'Iran.

In data 19 aprile è stato adottato il regolamento 423/2007 che introduce sul piano normativo tutte le restrizioni già disposte nei confronti dell'Iran a livello politico.

In particolare, tale regolamento, oltre a stabilire il divieto di fornitura di tutti i materiali e tecnologie contenuti nelle liste di riferimento dei Regimi NSG e MTCR riportati nell'allegato I del regolamento 116/2008 del 9 febbraio 2008,  dà concreta attuazione all'art. 2 della Posizione Comune 2007/140/PESC che, come precisato, ha introdotto un'ulteriore categoria di beni da sottoporre  ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso. 

L'elenco di tali materiali è riportato nell'allegato II del regolamento.

Il regolamento n. 441/2007 del 20 aprile 2007 ha modificato l'allegato IV  riportante i nominativi delle persone, entità e organismi iraniani da sottoporre a restrizioni finanziarie e congelamento dei beni, mentre il regolamento n. 618/2007 ha integrato il citato regolamento 423 con gli ulteriori divieti di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran, disposti dalla Posizione comune 246.

In data 23 giugno 2008 l'Unione Europea ha adottato la Decisione del Consiglio 2008/475/CE che sostituisce l'allegato V del regolamento 423/2007 e la Posizione Comune 2008/479/PESC che apporta alcune modifiche all'art 5, paragrafo 5, lettera b) della Posizione Comune 2007/140/PESC e ne sostituisce l'allegato II.

Con la posizione comune 2008/652/PESC del 7 agosto 2008, che modifica ulteriormente la Posizione Comune 2007/140/PESC e completa sul piano applicativo la ricordata risoluzione delle Nazioni Unite S/RES/1803 (2008), è, inoltre, disposto:

  • il divieto di fornitura per un'ulteriore categoria di materiali;

  • il divieto di sottoscrivere con il governo iraniano impegni di assistenza finanziaria;

  • l'obbligo di vigilare sulle attività svolte da istituti finanziari nazionali con controparti iraniane, facendo riferimento alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (gli allegati III e IV delle controparti iraniane e cioè delle succursali e filiali di banche domiciliate in Iran, rispettivamente, nella giurisdizione o al di fuori della stessa degli Stati membri sono stati definiti con la Decisione 2008/842/PESC del Consiglio del 10 novembre 2008);

  • l'ampliamento delle ispezioni su aeromobili e navi dirette o provenienti dall'Iran;

  • l'estensione ad ulteriori soggetti delle misure di restrizione alla movimentazione e al transito e di congelamento dei fondi finanziari e delle risorse economiche.

Le modalità applicative di questa ultima posizione comune sono definite sotto l'aspetto normativo dal regolamento n. 1110/2008 del 10 novembre 2008 che, tra l'altro, integra con un ulteriore allegato I bis l'elenco dei materiali e delle tecnologie di vietata esportazione verso l'Iran e rimodula, conseguentemente, l'allegato II dei beni sottoposti ad autorizzazione preventiva.

La Decisione del Consiglio 2009/840/PESC del 17 novembre 2009 modifica l'allegato II della Posizione Comune 2007/140/PESC.

 

(inizio pagina)

 

 

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Posizione comune 2007/140/PESC 

modificata da:

Posizione comune 2007/246/PESC 

Posizione Comune 2008/479/PESC    

Posizione Comune 2008/652/PESC   

Decisione del Consiglio 2008/842/PESC   

Decisione del Consiglio 2009/840/PESC 

 

Regolamento (CE) 423/2007 del 19/4/2007 

modificato da:

Regolamento (CE) 441/2007 del 20/4/2007 

sostituzione allegato IV

Decisione del Consiglio 2007/242 del 23 aprile 2007   

sostituzione allegato V

Regolamento (CE) 618/2007 del 5/6/2007 

ulteriori restrizioni

Regolamento (CE) 116/2008 del 9 febbraio 2008 

sostituzione allegati I e III

Regolamento (CE) 219/2008 dell'11 marzo 2008    

sostituzione allegato IV

Decisione del Consiglio 2008/475 del 23 giugno 2008    

sostituzione allegato V

Regolamento (CE) 680/2009 del 27 luglio 2009 

proroga termine

Regolamento (CE) 1110/2008 del 10 novembre 2008   

ulteriori restrizioni e allegati Ibis e II

Regolamento (UE) 1228/2009 del 15 dicembre 2009  

modifica e sostituzione allegati I BIS e II

 

Testo consolidato Posizione Comune 2007/140/PESC 

updated

 

Testo consolidato Regolamento 423/2007   

updated

 

Decreto Legislativo 14 maggio 2009, n. 64   Disciplina sanzionatoria nazionale