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Sanzioni nei confronti dell'Iran
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato in data 27 dicembre 2006, sulla base dell’art. 41 del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione 1737 (2006) che, nell’imporre all’Iran la sospensione di qualsiasi attività di arricchimento e di riprocessamento e di sviluppo di qualsiasi progetto connesso con l’acqua pesante, ha disposto sostanzialmente nei confronti di tale paese un embargo pressoché integrale di tutte le forniture di materiali in qualche modo connessi con il settore nucleare. Al fine di dare concreta applicazione a tali disposizioni, tutti gli Stati membri sono chiamati ad adottare le necessarie misure per prevenire le forniture, le vendite o i trasferimenti, direttamente o indirettamente dal loro territorio, da parte di loro cittadini o a mezzo di natanti o velivoli battenti la loro bandiera, per l’uso in Iran o per conto dello stesso, di tutti i materiali, le attrezzature, le merci o le tecnologie che possano contribuire alle attività di cui sopra o allo sviluppo di vettori atti al trasporto di ordigni nucleari e precisamente di tutti quelli:
La risoluzione prevede, inoltre, che tutti gli Stati adottino le misure necessarie per prevenire la fornitura all’Iran anche di qualsiasi assistenza tecnica, di training, finanziaria, d’investimento, d’intermediazione o di altri servizi, nonché il trasferimento di risorse finanziarie o di servizi connessi con i trasferimenti, le vendite, la produzione o l’uso dei menzionati materiali soggetti a restrizione ai sensi dei paragrafi 3 e 4. Oltre a misure di restrizione a carattere generale indirizzate nei confronti dell’Iran in quanto Stato, la risoluzione prevede anche specifiche sanzioni, di natura prevalentemente finanziaria, nei confronti di soggetti (individui ed enti giuridici) coinvolti in qualche modo con attività connesse con la proliferazione nucleare e missilistica. In particolare nei confronti di tali soggetti riportati nell’Allegato è previsto anche che tutti gli Stati ne congelino tutte le disponibilità finanziarie e le risorse economiche possedute o da loro controllate che, a partire dalla data di adozione della risoluzione, vengano a trovarsi sul loro territorio. Tali misure sono previste anche nei confronti di ulteriori soggetti ed enti indicati sempre dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato come coinvolti o direttamente associati od operanti nel fornire supporto ai citati programmi di proliferazione iraniani o nei confronti di persone o entità agenti a loro nome o sotto la loro direzione o nei confronti di entità possedute o controllate dagli stessi, ivi incluso mediante il ricorso a mezzi illeciti e fintanto che tali nominativi non vengano rimossi dal citato Allegato. Tutti gli Stati sono, infine, chiamati ad esercitare i dovuti controlli allo scopo di prevenire che cittadini iraniani possano beneficiare di corsi didattici e training specializzato in discipline che potrebbero contribuire ad attività di proliferazione nel settore nucleare e dei relativi vettori.
In data 24 marzo 2007 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato nei confronti dell'Iran un'ulteriore risoluzione S/RES/1747 (2007), che introduce nuove misure restrittive e cioè:
Un'ulteriore risoluzione S/RES/1803 (2008), adottata in data 3 marzo 2008, estende il divieto di fornitura, vendita e trasferimento all'Iran anche di tutti i materiali e tecnologie riportati nella INFCIRC/254/Rev7/Part 2 del documento S/2006/814 con la sola eccezione di quelli di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato a detto documento e alle sezioni da 3 a 6, previa preliminare notifica al Comitato Sanzioni, per i soli casi di utilizzo in reattori ad acqua leggera e qualora necessari per la cooperazione tecnica fornita all'Iran dall'AIEA o sotto i suoi auspici, ai sensi del paragrafo 16 della risoluzione1737 (2006). Medesima estensione del divieto è prevista anche per i materiali e le tecnologie riportate nella voce 19.A.3 della Categoria II del documento S/2006/815. Inoltre, è interdetta l'entrata e il transito nei territori degli Stati membri dei soggetti indicati nell'allegato II alla risoluzione, mentre le misure restrittive specificate nei paragrafi 12, 13, 14 e 15 della risoluzione 1737 (2006) sono estese anche a tutte le persone ed entità riportati negli allegati I e III.
A seguito della risoluzione ONU 1737 del 27 dicembre 2006, l'Unione Europea ha adottato, a norma del Titolo V del Trattato UE, la Posizione Comune 2007/140/PESC del 27 febbraio 2007 che recepisce, estendendone la portata, le misure restrittive nei confronti dell'Iran già disposte dalla predetta risoluzione. In particolare l'articolo 1 stabilisce il divieto di fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei sotto specificati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio:
In pratica la posizione comune estende l'embargo delle forniture all'Iran a tutti i prodotti delle liste NSG e MTCR, includendovi conseguentemente anche quelli rimessi dalla risoluzione alla valutazione discrezionale dei singoli Stati (vale a dire tutta la INFCIRC/254/Rev8/Part 1, senza alcuna esclusione, la INFCIRC/254/Rev7/Part 2 e tutti i materiali missilistici di cui al citato documento S/2006/815 senza l'eccezione della voce 19.A.3 della Categoria II). Lo stesso articolo sottopone poi a divieto anche:
Il comma1 dell'art. 2 della Posizione comune stabilisce, inoltre, che sono sottoposti ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso, tutta una serie di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero comunque contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I materiali contemplati in tale disposizione saranno determinati con successivo regolamento da parte della Comunità europea. È subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2, anche la fornitura di:
Le autorità competenti degli Stati membri non debbono autorizzare la fornitura, la vendita o il trasferimento di tali prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie, nel caso risulti che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione possano contribuire alle attività di cui al citato comma 1. Con la Posizione Comune 2007/246/PESC del 23 aprile 2007 sono state introdotte tutte le ulteriori restrizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/1747 (2007), tra cui l'embargo sulle forniture di armi da e verso l'Iran. In data 19 aprile è stato adottato il regolamento 423/2007 che introduce sul piano normativo tutte le restrizioni già disposte nei confronti dell'Iran a livello politico. In particolare, tale regolamento, oltre a stabilire il divieto di fornitura di tutti i materiali e tecnologie contenuti nelle liste di riferimento dei Regimi NSG e MTCR riportati nell'allegato I del regolamento 116/2008 del 9 febbraio 2008, dà concreta attuazione all'art. 2 della Posizione Comune 2007/140/PESC che, come precisato, ha introdotto un'ulteriore categoria di beni da sottoporre ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso. L'elenco di tali materiali è riportato nell'allegato II del regolamento. Il regolamento n. 441/2007 del 20 aprile 2007 ha modificato l'allegato IV riportante i nominativi delle persone, entità e organismi iraniani da sottoporre a restrizioni finanziarie e congelamento dei beni, mentre il regolamento n. 618/2007 ha integrato il citato regolamento 423 con gli ulteriori divieti di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran, disposti dalla Posizione comune 246. In data 23 giugno 2008 l'Unione Europea ha adottato la Decisione del Consiglio 2008/475/CE che sostituisce l'allegato V del regolamento 423/2007 e la Posizione Comune 2008/479/PESC che apporta alcune modifiche all'art 5, paragrafo 5, lettera b) della Posizione Comune 2007/140/PESC e ne sostituisce l'allegato II. Con la posizione comune 2008/652/PESC del 7 agosto 2008, che modifica ulteriormente la Posizione Comune 2007/140/PESC e completa sul piano applicativo la ricordata risoluzione delle Nazioni Unite S/RES/1803 (2008), è, inoltre, disposto:
Le modalità applicative di questa ultima posizione comune sono definite sotto l'aspetto normativo dal regolamento n. 1110/2008 del 10 novembre 2008 che, tra l'altro, integra con un ulteriore allegato I bis l'elenco dei materiali e delle tecnologie di vietata esportazione verso l'Iran e rimodula, conseguentemente, l'allegato II dei beni sottoposti ad autorizzazione preventiva. La Decisione del Consiglio 2009/840/PESC del 17 novembre 2009 modifica l'allegato II della Posizione Comune 2007/140/PESC. I regolamenti 532/2010 e 668/2010 modificano e integrano, rispettivamente, gli allegati IV e V del regolamento 423/2007. Il 9 giugno 2010 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione S/RES/1929 (2010), che amplia la portata delle misure restrittive già imposte dalle precedenti 1737 (2006), 1747 (2007) e 1803 (2008) nei confronti dell’Iran e introduce misure restrittive aggiuntive. In particolare, tale risoluzione vieta ogni forma d’investimento da parte dell’Iran, di suoi cittadini e di entità costituite in Iran o soggette alla sua giurisdizione o di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero di entità da esse possedute o controllate in qualsiasi attività commerciale che comporti l’estrazione dell’uranio o la produzione o l’uso di materiali e tecnologie nucleari ed estende le restrizioni finanziarie e sui viaggi, imposte dalla risoluzione 1737 (2006), ad altre persone ed entità, incluse quelle appartenenti all’IRGC e all’IRISL (Islamic Republic of Iran Shipping Line). La stessa risoluzione, poi, nel rilevare il potenziale collegamento tra le entrate dell'Iran risultanti dal suo settore dell'energia e il finanziamento di attività nucleari dell’Iran sensibili in termini di proliferazione e la circostanza che le apparecchiature e i materiali per processi chimici necessari all’industria petrolchimica hanno molti elementi in comune con quelli necessari per attività sensibili del ciclo del combustibile nucleare, esorta tutti gli Stati a:
In relazione a tale risoluzione il Consiglio dell’Unione europea, ha adottato in data 26 luglio 2010 la Decisione 2010/413/PESC che abroga la precedente Posizione Comune 2007/140/PESC e ridefinisce il complessivo quadro delle sanzioni nei confronti dell’Iran. Relativamente alle restrizioni di natura merceologica, le più significative innovazioni riguardano:
Oltre ad ulteriori misure di restrizione finanziaria, di trasferimento di fondi da e verso l’Iran, di congelamento di fondi e risorse economiche e di ammissione sul territorio europeo di soggetti ed entità iraniane (predisposti al riguardo nuovi elenchi di nominativi), particolare rilevanza assumono le misure di contrasto operativo riguardanti il settore dei trasporti (in parte mutuate delle misure previste in ambito esercizio P.S.I.) che prevedono in particolare:
Il Regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010, come modificato dal successivo Regolamento 503 del 2011 e connessa rettifica) dà attuazione sul piano normativo alle misure restrittive già disposte con la la menzionata Decisione 2010/413/PESC, definendo in particolare i materiali, le attrezzature e le tecnologie di vietata esportazione in quanto suscettibili di essere usati dall'Iran:
nonché i materiali da sottoporre preventivamente ad autorizzazione all'export (allegato IV). In data 23 gennaio 2012 l'Unione Europea ha approvato ulteriori misure sanzionatorie nei confronti dell'Iran con i regolamenti 54/2012 e 56/2012 e la decisone 2012/35/PESC che apportano modifiche, rispettivamente al Regolamento (UE) n. 961/2010 del 25 ottobre 2010 e alla Decisione 2010/413/PESC.
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| Copyright 2006 - 2012 Ultimo aggiornamento 30 gennaio 2012 | |||