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Sanzioni nei confronti dell'Iran
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato in data 27 dicembre 2006, sulla base dell’art. 41 del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la risoluzione 1737 (2006) che, nell’imporre all’Iran la sospensione di qualsiasi attività di arricchimento e di riprocessamento e di sviluppo di qualsiasi progetto connesso con l’acqua pesante, ha disposto sostanzialmente nei confronti di tale paese un embargo pressoché integrale di tutte le forniture di materiali in qualche modo connessi con il settore nucleare. In base a tale risoluzione, l’Iran è chiamato, considerata la mancata adesione a quanto prescritto nella risoluzione 1696 (2006) del Consiglio di Sicurezza:
Al fine di dare concreta applicazione a tali disposizioni, tutti gli Stati membri sono chiamati ad adottare le necessarie misure per prevenire le forniture, le vendite o i trasferimenti, direttamente o indirettamente dal loro territorio, da parte di loro cittadini o a mezzo di natanti o velivoli battenti la loro bandiera, per l’uso in Iran o per conto dello stesso, di tutti i materiali, le attrezzature, le merci o le tecnologie che possano contribuire alle attività di cui sopra o allo sviluppo di vettori atti al trasporto di ordigni nucleari e precisamente di tutti quelli:
Nei casi di trasferimenti, vendite e forniture di materiali, attrezzature, merci e tecnologie riportati nei documenti del Consiglio di Sicurezza S/2006/814 e S/2006/815 e non sottoposti ai menzionati divieti, gli Stati membri dovranno comunque:
Tale Comitato, inoltre, dovrà esaminare, sulla base di una valutazione caso per caso, tutte le richieste d’eccezione a tali restrizioni che un paese membro ritenga di dover presentare nelle circostanze in cui ravvisi non sussistere in modo chiaro ed evidente il rischio di contribuzione allo sviluppo e proliferazione di attività nucleari e ciò, tenuto conto in particolare dell’inclusione nei contratti di fornitura di appropriate garanzie da parte dall’utilizzatore finale e dell’assunzione dell’impegno da parte dell’Iran di non utilizzare tali materiali o l’assistenza tecnica in attività di proliferazione nucleare o per lo sviluppo di vettori atti al trasporto di armi nucleari. La risoluzione prevede, inoltre, che tutti gli Stati adottino le misure necessarie per prevenire la fornitura all’Iran anche di qualsiasi assistenza tecnica, di training, finanziaria, d’investimento, d’intermediazione o di altri servizi, nonché il trasferimento di risorse finanziarie o di servizi connessi con i trasferimenti, le vendite, la produzione o l’uso dei menzionati materiali soggetti a restrizione ai sensi dei paragrafi 3 e 4. Oltre a misure di restrizione a carattere generale indirizzate nei confronti dell’Iran in quanto Stato, la risoluzione prevede anche specifiche sanzioni, di natura prevalentemente finanziaria, nei confronti di soggetti (individui ed enti giuridici) coinvolti in qualche modo con attività connesse con la proliferazione nucleare e missilistica. Il paragrafo 10 della risoluzione chiama, infatti, tutti gli Stati ad esercitare la dovuta vigilanza sull’entrata ed il transito nel loro territorio di individui in qualche modo coinvolti o di supporto ad attività di proliferazione condotte dall’Iran nel settore nucleare o dei relativi vettori missilistici. A tale scopo tutti gli Stati sono tenuti a notificare al predetto Comitato l’entrata ed il transito nel loro territorio delle persone riportate nell’Allegato alla risoluzione, nonché di tutte quelle indicate dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato come coinvolte a qualsiasi titolo in tali attività proliferative, anche mediante il coinvolgimento in attività di acquisizione dei materiali soggetti a restrizione, con la sola esclusione delle visite connesse con i materiali esclusi dal divieto (di cui al sottoparagrafo 3b, voci (i) e (ii)). Nei confronti dei medesimi soggetti (individui ed enti giuridici) riportati nell’Allegato è previsto anche che tutti gli Stati ne congelino tutte le disponibilità finanziarie e le risorse economiche possedute o da loro controllate che, a partire dalla data di adozione della risoluzione, vengano a trovarsi sul loro territorio. Tali misure sono previste anche nei confronti di ulteriori soggetti ed enti indicati sempre dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato come coinvolti o direttamente associati od operanti nel fornire supporto ai citati programmi di proliferazione iraniani o nei confronti di persone o entità agenti a loro nome o sotto la loro direzione o nei confronti di entità possedute o controllate dagli stessi, ivi incluso mediante il ricorso a mezzi illeciti e fintanto che tali nominativi non vengano rimossi dal citato Allegato. Tutti gli Stati devono, inoltre, impegnarsi nell’assicurare che tali disponibilità finanziarie ed economiche non siano rese disponibili a propri cittadini o ad altre persone od enti nel loro territorio per conto o per il vantaggio di tali soggetti. Tutte le sopra ricordate misure restrittive di natura finanziaria ed economica disposte dal paragrafo 12 della risoluzione non trovano attuazione nei casi in cui sia stato accertato dagli Stati interessati che le disponibilità in questione:
Gli Stati, inoltre, possono prevedere anche l’estensione alle disponibilità congelate ai sensi del paragrafo 12 degli interessi e degli altri ricavi dovuti su tali fondi o per pagamenti relativi a contratti, accordi o obbligazioni maturati in data anteriore rispetto a quella in cui queste stesse disponibilità sono state assoggettate alle previsioni della risoluzione, purché tali interessi, ricavi e pagamenti rimangano comunque sottoposti a queste disposizioni e risultino congelati. Tutte le misure adottate ai sensi del paragrafo 12 non debbono comunque impedire che una determinata persona od entità effettui i pagamenti dovuti ai sensi di un contratto entrato in forza in un periodo antecedente rispetto all’inserimento della stessa nell’Allegato, purché lo Stato interessato abbia accertato che:
ed abbia provveduto a notificare al Comitato l’intenzione di effettuare o ricevere tale pagamento o di autorizzare lo scongelamento delle disponibilità finanziarie od economiche a tale scopo, 10 giorni lavorativi prima di tale autorizzazione. La cooperazione tecnica fornita all’Iran da parte dell’AIEA o sotto suo auspicio dovrà limitarsi solamente ad aspetti alimentari, agricoli, medici, di sicurezza o concernenti altri scopi umanitari ovvero, qualora necessario, per progetti direttamente correlati con i materiali di cui al sottoparagrafo 3b (i) e (ii) ed in ogni caso non potrà prestarsi per alcuna attività sensibile della proliferazione nucleare di cui al paragrafo 2. Tutti gli Stati sono, infine, chiamati ad esercitare i dovuti controlli allo scopo di prevenire che cittadini iraniani possano beneficiare di corsi didattici e training specializzato in discipline che potrebbero contribuire ad attività di proliferazione nel settore nucleare e dei relativi vettori. Il Comitato istituito dal paragrafo 18 della risoluzione, oltre ai compiti già ricordati di valutazione ed esame delle richieste di eccezione presentate da uno Stato e di individuazione di ulteriori materiali da sottoporre a restrizione e di soggetti da includere nell’Allegato, è chiamato anche a:
Tutti gli Stati sono per loro parte chiamati a riferire al Comitato entro 60 giorni dall’adozione della risoluzione sui passi intrapresi per la concreta applicazione dei paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 e 17. Entro il medesimo periodo il Direttore Generale dell’AIEA è chiamato a presentare al Comitato dei Governatori AIEA e al Consiglio di Sicurezza, per le opportune valutazioni, una relazione sull’effettiva e sostanziale sospensione da parte dell’Iran di tutte le attività menzionate nella risoluzione, sul suo processo di rispetto di tutti i passi richiesti dal Comitato AIEA e di tutte le altre disposizioni della risoluzione. Alla luce di tale relazione e delle azioni assunte dall’Iran di effettiva sospensione di tutte le attività connesse con l’arricchimento e il riprocessamento, inclusi la ricerca e lo sviluppo, il Consiglio di Sicurezza potrà prevedere la sospensione dell’applicazione delle misure in questione, nonché la rimozione di tutte quelle previste dai paragrafi 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 12, nel caso venga accertata la piena aderenza dell’Iran alle obbligazioni discendenti dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e ai requisiti individuati dal Comitato dei Governatori dell’AIEA. Nel caso viceversa la relazione di cui sopra dovesse evidenziare la mancata ottemperanza da parte dell’Iran alle prescrizioni della risoluzione il Consiglio stesso potrà adottare ulteriori appropriate misure ai sensi dell’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite al fine di persuadere l’Iran al rispetto della risoluzione e dei requisiti richiesti dall’AIEA.
In data 24 marzo 2007 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato nei confronti dell'Iran un'ulteriore risoluzione S/RES/1747 (2007), che introduce nuove misure restrittive e cioè:
Un'ulteriore risoluzione S/RES/1803 (2008), adottata in data 3 marzo 2008, estende il divieto di fornitura, vendita e trasferimento all'Iran anche di tutti i materiali e tecnologie riportati nella INFCIRC/254/Rev7/Part 2 del documento S/2006/814 con la sola eccezione di quelli di cui alle sezioni 1 e 2 dell'allegato a detto documento e alle sezioni da 3 a 6, previa preliminare notifica al Comitato Sanzioni, per i soli casi di utilizzo in reattori ad acqua leggera e qualora necessari per la cooperazione tecnica fornita all'Iran dall'AIEA o sotto i suoi auspici, ai sensi del paragrafo 16 della risoluzione1737 (2006). Medesima estensione del divieto è prevista anche per i materiali e le tecnologie riportate nella voce 19.A.3 della Categoria II del documento S/2006/815. Inoltre, è interdetta l'entrata e il transito nei territori degli Stati membri dei soggetti indicati nell'allegato II alla risoluzione, mentre le misure restrittive specificate nei paragrafi 12, 13, 14 e 15 della risoluzione 1737 (2006) sono estese anche a tutte le persone ed entità riportati negli allegati I e III.
A seguito della risoluzione ONU 1737 del 27 dicembre 2006, l'Unione Europea ha adottato, a norma del Titolo V del Trattato UE, la Posizione Comune 2007/140/PESC del 27 febbraio 2007 che recepisce, estendendone la portata, le misure restrittive nei confronti dell'Iran già disposte dalla predetta risoluzione. In particolare l'articolo 1 stabilisce il divieto di fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale paese, dei sotto specificati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, da parte di cittadini degli Stati membri ovvero con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante loro navi o aeromobili di bandiera, siano tali prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie originari o meno del loro territorio:
In pratica la posizione comune estende l'embargo delle forniture all'Iran a tutti i prodotti delle liste NSG e MTCR, includendovi conseguentemente anche quelli rimessi dalla risoluzione alla valutazione discrezionale dei singoli Stati (vale a dire tutta la INFCIRC/254/Rev8/Part 1, senza alcuna esclusione, la INFCIRC/254/Rev7/Part 2 e tutti i materiali missilistici di cui al citato documento S/2006/815 senza l'eccezione della voce 19.A.3 della Categoria II). Lo stesso articolo sottopone poi a divieto anche:
Il comma1 dell'art. 2 della Posizione comune stabilisce, inoltre, che sono sottoposti ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso, tutta una serie di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, non contemplati dall'articolo 1, che potrebbero comunque contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività connesse con altre questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I materiali contemplati in tale disposizione saranno determinati con successivo regolamento da parte della Comunità europea. È subordinata all'autorizzazione dell'autorità competente dello Stato membro di esportazione, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 2, anche la fornitura di:
Le autorità competenti degli Stati membri non debbono autorizzare la fornitura, la vendita o il trasferimento di tali prodotti, materiali, attrezzature, beni o tecnologie, nel caso risulti che la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in questione o la fornitura del servizio in questione possano contribuire alle attività di cui al citato comma 1. Con la Posizione Comune 2007/246/PESC del 23 aprile 2007 sono state introdotte tutte le ulteriori restrizioni previste dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/RES/1747 (2007), tra cui l'embargo sulle forniture di armi da e verso l'Iran. In data 19 aprile è stato adottato il regolamento 423/2007 che introduce sul piano normativo tutte le restrizioni già disposte nei confronti dell'Iran a livello politico. In particolare, tale regolamento, oltre a stabilire il divieto di fornitura di tutti i materiali e tecnologie contenuti nelle liste di riferimento dei Regimi NSG e MTCR riportati nell'allegato I del regolamento 116/2008 del 9 febbraio 2008, dà concreta attuazione all'art. 2 della Posizione Comune 2007/140/PESC che, come precisato, ha introdotto un'ulteriore categoria di beni da sottoporre ad autorizzazione preventiva, sulla base di una valutazione caso per caso. L'elenco di tali materiali è riportato nell'allegato II del regolamento. Il regolamento n. 441/2007 del 20 aprile 2007 ha modificato l'allegato IV riportante i nominativi delle persone, entità e organismi iraniani da sottoporre a restrizioni finanziarie e congelamento dei beni, mentre il regolamento n. 618/2007 ha integrato il citato regolamento 423 con gli ulteriori divieti di fornire assistenza tecnica e finanziaria, finanziamenti e investimenti connessi alle armi e al materiale bellico di qualsiasi tipo a qualunque persona, entità o organismo in Iran, disposti dalla Posizione comune 246. In data 23 giugno 2008 l'Unione Europea ha adottato la Decisione del Consiglio 2008/475/CE che sostituisce l'allegato V del regolamento 423/2007 e la Posizione Comune 2008/479/PESC che apporta alcune modifiche all'art 5, paragrafo 5, lettera b) della Posizione Comune 2007/140/PESC e ne sostituisce l'allegato II. Con la posizione comune 2008/652/PESC del 7 agosto 2008, che modifica ulteriormente la Posizione Comune 2007/140/PESC e completa sul piano applicativo la ricordata risoluzione delle Nazioni Unite S/RES/1803 (2008), è, inoltre, disposto:
Le modalità applicative di questa ultima posizione comune sono definite sotto l'aspetto normativo dal regolamento n. 1110/2008 del 10 novembre 2008 che, tra l'altro, integra con un ulteriore allegato I bis l'elenco dei materiali e delle tecnologie di vietata esportazione verso l'Iran e rimodula, conseguentemente, l'allegato II dei beni sottoposti ad autorizzazione preventiva. La Decisione del Consiglio 2009/840/PESC del 17 novembre 2009 modifica l'allegato II della Posizione Comune 2007/140/PESC.
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 24 marzo 2010 | ||||||