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L'intermediazione nel settore dei trasferimenti di materiali d'armamento
Uno degli aspetti applicativi più controversi della legge 185 del 9 luglio 1990 è sicuramente quello relativo alla possibilità, per determinati soggetti, di esercitare o meno, ed entro quali limiti, un’attività di intermediazione nel settore dei trasferimenti di materiale d’armamento. Tale problematica risulta di particolare attualità con riferimento, sia alle molteplici iniziative assunte a livello internazionale, ove il fenomeno della intermediazione è ritenuto una delle principali cause di diversione e di trasferimenti illegali di armi, sia alla Posizione comune 2003/468/PESC che impegna tutti gli Stati dell’UE ad adottare una disciplina dell’intermediazione nel settore delle armi in linea con i principi concordati in ambito comunitario. Prima di procedere ad una disamina dei possibili riferimenti dispositivi della legge 185/90 che aiutino a far luce su tale controversa tematica, si ritiene utile, anche al fine di meglio inquadrare le attività in questione, richiamare alcune disposizioni del codice civile. L’art. 2195, in particolare, nel definire i soggetti obbligati all’iscrizione nel registro delle imprese, individua cinque differenti tipologie di imprenditori esercitanti, rispettivamente: un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi; un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; un’attività bancaria o assicurativa; altre attività ausiliarie delle precedenti. L’art. 1754, inoltre, definisce come mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Se l’affare è concluso per effetto del suo intervento, il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti. La mediazione è definibile, pertanto, come una prestazione, di natura occasionale, volta esclusivamente a facilitare la conclusione di un affare e differisce, sia dalla figura dell’agente, colui cioè, che assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto di una parte, dietro retribuzione, la conclusione di contratti in una determinata zona, sia da quella del soggetto che in una specifica transazione si pone, non come semplice elemento tramite e quindi in posizione di irrilevanza in quanto a responsabilità e discendenti obblighi contrattuali, ma come parte stessa, agendo per nome e proprio conto. Questa ultima attività, che implica un coinvolgimento diretto nelle trattative e nella definizione ed imputazione giuridica dei vari termini contrattuali, configura le specifiche fattispecie rientranti nella disciplina generale della legge 185/ 90, la quale prescrive, quale condizione preliminare per poter operare nel settore dell’interscambio con l’estero dei materiali d’armamento l’iscrizione in un apposito Registro nazionale delle imprese. Da quanto sopra precisato discende che l’attività di intermediazione o intermediaria è un’attività di natura prettamente commerciale, non preventivamente definibile in termini di categorizzazione, presente nell’ambito della circolazione dei beni, mentre la mediazione è un’attività ausiliaria specifica, riferibile in linea generale a qualsiasi attività di trasferimento di beni. Stante tale quadro giuridico generale di riferimento, occorre ora verificare se, relativamente al settore delle transazioni di materiali d’armamento, dette attività siano sostanzialmente consentite in base alla specifica normativa vigente e, in caso affermativo, entro quali limiti. La legge 185/90, nel disciplinare il commercio con l’estero dei materiali d’armamento, non fa alcun esplicito riferimento all’attività di intermediazione, né alle varie figure di soggetti ad essa connessi, limitandosi solamente a prevedere:
Relativamente al primo punto, può rilevarsi che gli ambiti di operatività individuati dalla legge menzionano anche attività, quali quella dell’esportazione e dell’importazione, che si prestano ad essere condotte anche da soggetti, come indicato dal citato art. 2195 del codice civile, esercitanti esclusiva attività intermediaria nella circolazione dei beni. Tale circostanza potrebbe far ritenere, pertanto, possibile un’iscrizione al citato Registro anche da parte di imprese non produttrici di armamenti, ma solamente commerciali. In verità, tale interpretazione si presenterebbe sicuramente corretta qualora il legislatore avesse utilizzato, nell’individuare gli ambiti di operatività nel comparto, il termine “settori”. L’aver invece usato la parola al singolare sembra, viceversa, indicare che gli aspetti esportativi ed importativi non possano essere considerati disgiunti dalle altre attività menzionate e, pertanto, anche da quella produttiva. Rimane, comunque, incontroversa la circostanza che, qualora si ritenesse possibile nel settore dei trasferimenti dei materiali d’armamento la prestazione anche di sole attività commerciali, le stesse potrebbero essere condotte esclusivamente da soggetti previamente identificati ed iscritti al menzionato Registro delle imprese previsto dall’art. 3. Detto questo per quanto concerne eventuali attività di natura commerciale facenti capo ai soggetti giuridici residenti e pertanto iscrivibili al Registro, occorre ora verificare se, dal lato dell’acquirente o comunque del destinatario della fornitura e quindi della controparte estera, sia possibile esercitare, a sua volta, esclusive attività riconducibili al citato concetto di intermediazione. Al riguardo, va rilevato che l’art. 1 della legge 185/90, ai commi 4 e 5, prevede, rispettivamente, che le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con Governi esteri o con imprese autorizzate dal Governo del paese destinatario e che le stesse sono vietate quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali. Dal combinato disposto dei due citati commi appare chiaramente che controparti estere, per tale tipo di transazioni, delle imprese nazionali iscritte al Registro possano essere solamente soggetti identificabili quali utilizzatori finali ovvero tramiti industriali preventivamente autorizzati dalle proprie autorità, con esclusione pertanto di tutte le figure riconducibili al mero intermediario commerciale, che ovviamente non assicurerebbe, proprio per l’indeterminatezza del successivo atto traslativo del bene, quelle garanzie richieste dalla legge. Per quanto riguarda il secondo punto, riferibile più propriamente all’attività di mediazione, come precisata dal ricordato art. 1754 del codice civile, va rilevato che la legge 185/90, al secondo comma dell’art. 11, fa carico al soggetto richiedente un’autorizzazione all’esportazione, importazione o transito di fornire, oltre alla citata indicazione su eventuali compensi di intermediazione corrisposti, anche una dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 454 del 29/9/87 ed, in particolare, dello specifico disposto dell’art. 12. Da rilevare al riguardo che il menzionato D.P.R. risultava già abrogato all’atto dell’entrata in vigore della legge 185 del 1990, in quanto sostituito dal successivo n. 148 del 31/3/1988, concernente l’approvazione del testo unico delle norme di legge in materia valutaria che, almeno inizialmente (art. 12), aveva mantenuto gli stessi principi dispositivi del precedente. Questo ultimo articolo, tuttavia, in base al disposto dell’art. 34 della legge n. 128 del 24 aprile 1998 risulta attualmente abrogato, unitamente all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 1, lettera a della relativa legge di delega al menzionato Testo unico delle norme valutarie (599 del 26 settembre 1986). Nonostante ciò, sia il DPCM 25/09/99 n. 448, sia il successivo n. 93 del 14 gennaio 2005, recante il nuovo regolamento di esecuzione, hanno inspiegabilmente mantenuto l’obbligo, già previsto dal precedente regolamento, di indicare anche i nominativi dei soggetti intermediari commerciali citati nel contratto (art. 7, comma 1, lettera e), né la legge 148 del 17 giugno 2003 di modifica della 185/90 ha provveduto a depennare la richiesta di presentazione della citata dichiarazione ex art. 12, oramai abrogata. Premesso che l’obbligatorietà di fornire dette informazioni, sotto il profilo esegetico, trovava fondamento in aspetti di esclusiva natura valutaria (particolarmente sentiti nel periodo antecedente l’emanazione della legge 185/90 e in un allora regime generalizzato di divieti), in base ai quali la corresponsione dei compensi di intermediazione, comportante trasferimenti valutari all’estero, poteva essere consentita solamente quando gli stessi erano conformi agli usi commerciali locali, erano compatibili con l’equilibrio generale del contratto e soprattutto non nascondevano trasferimenti a favore di soggetti residenti, va rilevato che le disposizioni dell’art. 11, comma 2, lettera c della legge 185/90 risultano oggi, di fatto, inapplicabili e tali, comunque, da rendere illegittima la richiesta di elementi informativi prevista dal citato art. 7 del regolamento, per mancanza del necessario riferimento normativo di fonte primaria. Da quanto sopra ne discende che l’attività di mediazione, nei termini dianzi specificati, risulta attualmente pienamente consentita e non sottoposta a particolari formalità, in base alle vigenti norme valutarie, non solo per quanto concerne soggetti giuridici esteri non residenti in Italia ma anche cittadini nazionali residenti. Connessa con l’attività di intermediazione in senso lato, figura poi, per l’aspetto di strumentalità rivestito rispetto all’operazione principale di trasferimento del bene, anche tutta una serie di prestazioni ausiliarie facenti capo, ad esempio, ad operatori finanziari, assicurativi, spedizionieri e vettori che, come sopra ricordato, sono suscettibili di favorire la circolazione delle merci e che spesso, sotto il profilo terminologico, vengono ricondotte alla figura giuridica anglosassone del “broker”. Al riguardo, va rilevato che la legge 185/90 prende in considerazione quelle più direttamente connesse con l’interscambio dei materiali d’armamento, prevedendo, in particolare, specifiche disposizioni sia per le operazioni bancarie, sia per le attività di trasporto e spedizione connesse con tali trasferimenti. Nel primo caso, è introdotta una specifica autorizzazione di natura finanziaria, mentre nel secondo, sono posti a carico dei soggetti titolari di autorizzazioni all’esportazione precisi obblighi di informativa sulle modalità del trasporto, sull’itinerario previsto e sui vettori utilizzati. Conclusivamente può affermarsi, relativamente alla tematica in esame, che per operare nel settore, nei limiti sopra citati previsti dall’art. 3, comma 1, sia come soggetto produttore di armamenti, sia eventualmente come soggetto commerciale, è necessario avere ottenuto in primo luogo una specifica abilitazione a carattere generale e le connesse licenze di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 28 del T.U.L.P.S., in considerazione della specifica attività esercitata o a causa dell’eventuale movimentazione dei materiali oggetto di disposizione con controparti estere e che, viceversa, un’attività di mera mediazione appare liberamente esercitabile e non soggetta a particolari limitazioni; e ciò, anche perché irrilevante ai fini del controllo previsto dalla normativa, che pone tutte le responsabilità, connesse con i trasferimenti di armamenti, a carico dei soggetti iscritti al Registro, unici imputabili giuridicamente della rispondenza dell’operazione alle prescrizioni di legge.
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