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   Le Front Companies

 

     In un ambiente finalizzato ad evadere i controlli all’export, l’utilizzo di società fittizie per ottenere merci e tecnologie sottoposte a controllo rappresenta sicuramente uno dei principali strumenti adottato dagli Stati proliferanti per perseguire i propri programmi militari  non convenzionali.

Una  front company è spesso una creazione artificiale nel senso che non risponde, come è nella normalità dei casi, a considerazioni di natura economica e commerciale ed è conseguentemente costituita, non per ottenere profitti monetari, ma esclusivamente quale mezzo per eludere i controlli all’export e gli obiettivi di non proliferazione perseguiti dagli Stati esportatori.

Tali società possono operare, sia all’interno degli stessi paesi fornitori, sia sul territorio di paesi che presentano favorevoli condizioni per il ritrasferimento o trasbordo delle merci (transhipment), sia anche nell’ambito dello stesso Stato proliferante.

Esse rappresentano le organizzazioni, gli enti e le istituzioni oggetto di ricerca informativa da parte delle Autorità di enforcement e di intelligence e, pertanto, sono potenzialmente suscettibili di approfondita valutazione ed esame, soprattutto nel momento decisionale precedente il rilascio delle autorizzazioni.

Da rilevare che la nozione front company, da un punto di vista concettuale, differisce da quella di ente di procurement di un determinato paese proliferante.

Questo ultimo va considerato come una struttura, più o meno duratura nel tempo, preposta tecnicamente all’acquisizione dei materiali tecnologici necessari allo sviluppo di un progetto di proliferazione nel settore delle armi di distruzione di massa (WMD).

In genere, opera all’interno di un complesso più ampio ed organizzato di enti e società (rete del procurement), direttamente rispondenti ai responsabili politici del progetto stesso.

In tal senso, gli enti del procurement presentano aspetti di maggiore stabilità rispetto alle front companies e trovano spesso ubicazione negli stessi paesi proliferanti.

Le front companies sono costituite al solo scopo di mascherare l’identità dell’effettivo destinatario finale e il reale utilizzo del materiale ed evitare, conseguentemente, approfonditi controlli da parte delle Autorità competenti.

In ragione di tale motivazione possono trovare ubicazione anche in paesi di mera diversione e transhipment, nei quali molto spesso i controlli all’export sono insufficienti oppure non estesi anche alle merci destinate al solo trasbordo. 

In genere tali società, al fine di ridurre il rischio di essere individuate, conducono attività di commercio legittimo in settori merceologici strettamente connessi con quelli riferiti ai beni di acquisizione occulta, rendendo particolarmente difficile la distinzione delle operazioni di commercio legittimo da quelle attinenti a programmi di proliferazione.

L’individuazione di tali società in modo tempestivo, al fine di minimizzarne l’efficacia e di consentire alle competenti Autorità di monitorarne ed eventualmente di bloccarne le attività, dipende in larga misura da una stretta cooperazione a livello internazionale e tra il mondo industriale e le autorità di controllo nazionali.

I paesi che presentano buone modalità di comunicazione tra le strutture preposte al controllo e un’efficace cooperazione tra le Agenzie di enforcement si trovano nelle migliori condizioni per individuare tali società e minimizzarne il rischio proliferazione.

In tali casi, un’adeguata opera di sensibilizzazione delle imprese fornitrici sugli aspetti del problema (necessaria soprattutto qualora siano previste modalità autorizzative e/o di espletamento delle formalità doganali semplificate) può assistere grandemente nell’attività di controllo delle esportazioni, contribuendo significatamene alla vigilanza e alla prontezza di risposta da parte delle Autorità di enforcement.

Le attività di controllo doganale in particolare dovrebbero, pertanto, mirare ad un completo monitoraggio di tutti i soggetti coinvolti in un’operazione d’esportazione, finalizzato principalmente all’individuazione di tali società ed al contrasto delle loro attività, perseguendone i responsabili nei modi previsti dalle singole normative nazionali.