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Fase preliminare di coordinamento interministeriale

 

L’art. 4 del regolamento comunitario 1334/2000 introduce la possibilità di sottoporre ad autorizzazione all’esportazione anche beni duali non previamente inseriti nell’allegato I allo stesso regolamento.

L’attivazione di tale fase presuppone necessariamente il completamento di un preliminare processo di acquisizione cognitiva, dal quale emergano aspetti valutativi sulla possibile esistenza di elementi di rischio connessi con una determinata operazione di esportazione.

Tale momento informativo risulta disciplinato, anche se in termini molto generali, esclusivamente nella parte riferibile a un’iniziativa dell’esportatore che, venuto a conoscenza della possibile diversione d’utilizzo del bene duale non listato da inviare all’estero, è tenuto ad informarne il Ministero del commercio internazionale, fornendo al riguardo tutta la documentazione di supporto utile per la corretta determinazione di detta Autorità in termini di possibile sottoposizione dell’operazione a preliminare autorizzazione.

Gli aspetti informativi di rischio da segnalare alla competente Autorità risultano strettamente connessi con le indispensabili attività propedeutiche di approfondimento degli esatti termini dell’operazione prospettata dalla controparte estera e di accertamento dell’effettiva destinazione d’uso dichiarata, nel quadro del processo di ottemperanza che anche il regolamento comunitario pone, in qualche misura, a carico degli esportatori con l’attribuzione di specifiche responsabilità informative in materia. 

In particolare, ai sensi delle disposizioni degli articoli 4, commi 4 e 5 del regolamento comunitario e 9, commi 5 e 6 del D.Lgs 96/03, l’obbligo di informazione a carico dell’esportatore risulta differenziato a seconda del quadro di certezza acquisito sul possibile rischio di diversione d’uso: nel caso di effettiva consapevolezza di un utilizzo del bene difforme da quello normalmente previsto l’obbligo scatta per applicazioni, sia nel settore delle armi di distruzione di massa, sia in quello militare convenzionale (in pratica, le diversioni di utilizzo previste dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del regolamento comunitario); nel caso, viceversa, di semplice sospetto di diversione d’uso, l’obbligo di informativa è previsto solo per le utilizzazioni previste dal comma 1, cioè, quelle riferite al settore delle armi chimiche, biologiche, nucleari e missilistiche.

In tale seconda ipotesi, la dizione normativa “motivo di sospettare” si presenta di contenuto assai ampio e tale da escludere solamente i casi di completa mancanza di qualsiasi elemento che possa ingenerare il sospetto di un utilizzo nel settore WMD.

Per entrambe le casistiche, tuttavia, in mancanza di precise indicazioni attuative che in qualche modo impegnino gli esportatori a seguire un prestabilito iter di approfondimento informativo, con connessa assunzione di responsabilità (necessario, tra l’altro, anche per valutare compiutamente, da parte del Ministero del commercio internazionale, ai sensi del comma 7 dell’art. 9 del D.Lgs 96/03, la fondatezza della segnalazione effettuata dall’esportatore), la concreta applicabilità delle disposizioni in parola, la cui inosservanza comporta anche sanzioni di natura detentiva, rimane attualmente affidata alla sola correttezza degli operatori e all’effettiva volontà degli stessi di contribuire al perseguimento degli obiettivi di controllo previsti dalla normativa.

Del tutto criptico risulta invece il processo formativo di acquisizione di conoscenza del rischio da parte delle Amministrazioni pubbliche alle quali compete il potere di iniziativa ai fini di applicazione della procedura autorizzativa prevista dal menzionato art. 4 del regolamento comunitario e cioè, lo stesso Dicastero del commercio internazionale e i Ministeri degli affari esteri, della difesa e dell’interno.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell’art. 9 del D.Lgs 96/03, infatti, si limitano solamente a precisare che queste Amministrazioni (ovviamente, nei casi in cui dispongano di informazioni che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunitario, facciano ritenere possibile una diversione d’uso dei materiali da trasferire all’estero) possono richiedere che anche l’esportazione di beni a duplice uso, non compresi nell’elenco di cui all’allegato I del regolamento comunitario, sia sottoposta ad autorizzazione, previo espletamento di una procedura di reciproca consultazione della durata di tre giorni dall’avvenuta comunicazione, il cui decorso senza formulazione di osservazioni produce l’obbligo per il Ministero delle attività produttive, qualora l’esportazione sia effettivamente da assoggettare ad autorizzazione, di darne tempestiva comunicazione all’esportatore interessato e all’Agenzia delle dogane.

Nei casi in cui, nel periodo sopra menzionato di consultazione, vengano, viceversa, formulate osservazioni da parte di uno dei predetti Ministeri è convocata, dal Dicastero del commercio internazionale, entro i tre giorni successivi, una conferenza di servizi tra le stesse Amministrazioni, che procede alla definitiva valutazione sull’opportunità di sottoporre ad autorizzazione la segnalata esportazione.

In caso di esito positivo, il Ministero del commercio internazionale provvede a comunicare tempestivamente tale decisione sempre all’esportatore interessato e all’Agenzia delle dogane.

In sostanza, le norme si limitano esclusivamente a fissare aspetti procedurali di consultazione interministeriale senza nulla disporre circa la rilevanza, l’origine e le modalità di acquisizione delle connesse informazioni di possibile rischio, lasciando di fatto ampio margine discrezionale alla specifica azione di iniziativa di ciascuna delle menzionate competenti Amministrazioni.

In realtà, il quadro informativo utilizzabile per l’applicazione della procedura autorizzativa in questione appare rientrare pienamente nell’ambito di quanto precisato in termini di gestione del rischio sotto il profilo intelligence, e cioè, di prodotto finale di un processo di più fasi costituito dalla raccolta, valutazione, collazione, analisi ed interpretazione delle informazioni che in virtù di tale configurazione metodologica risultano idonee ad essere utilizzate a fini decisionali.

Nel caso specifico, il ricordato information pool trova principale alimentazione, oltre che in informative di provenienza degli Organismi indicati nell’art. 12 del citato D.Lgs n. 96 del 2003, anche nello scambio informativo effettuato in ambito internazionale nel contesto dei vari Regimi di controllo delle esportazioni sensibili.

La carenza di specifiche disposizioni normative di riferimento in termini, sia di valenza, sia di condivisibilità di tale patrimonio informativo, non ne consente, tuttavia, un’adeguata valorizzazione, relegandolo, di fatto, ad un ambito di utilizzo del tutto oscuro e privo di utili ricadute per gli esportatori, soprattutto sul piano di una più ampia consapevolezza dei rischi associati alla loro attività.

 

(inizio pagina)

 

 

Regolamento 1334/2000 

Testo consolidato

 

Decreto legislativo n. 96 del 9 aprile 2003 

Normativa di attuazione

 

Regolamento comunitario n. 1167 del 24 ottobre 2008 

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