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Fase di direzione politica
Uno degli elementi di maggior innovazione introdotti dalla legge 185/90 è quello di aver istituzionalizzato ed inserito entro dei limiti decisionali predeterminati il momento di controllo politico dell’intera materia, assegnando tali funzioni ai massimi livelli, individuati originariamente in un apposito Comitato di Ministri per gli scambi di materiali d’armamento per la difesa (CISD), presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Tali funzioni d’indirizzo politico, che risultano attualmente delegate dal CIPE al Ministero degli affari esteri, trovano precisa delimitazione nell’ambito dei principi generali introdotti dalla normativa (soprattutto quelli riportati all’art. 1) e nel quadro dei trattati e degli impegni internazionali sottoscritti dall’Italia e, pertanto, nel concreto sono esercitate tenendo conto di due aspetti fondamentali (qualche volta tra loro contrastanti) e cioè, sia delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, sia anche delle obiettive esigenze di sviluppo tecnologico ed industriale connesse alle politiche di difesa e di produzione degli armamenti. In tale contesto si inseriscono, preliminarmente, l’esatta individuazione, nei casi di non immediata applicabilità, di quei paesi nei cui confronti risultino attivi i divieti sanciti dall’art. 1, comma 6, della legge e, in secondo luogo, la predisposizione di tutte quelle direttive e di tutti quegli atti a carattere generale, ritenuti necessari per la corretta applicazione della stessa legge . A tal fine, è previsto il contributo informativo, sia delle stesse Amministrazioni dello Stato interessate alla materia (Affari esteri e difesa in primis), sia anche delle organizzazioni riconosciute dell’ONU e dell’UE, nonché di quelle non governative riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 49 del 1987, sia infine anche dell’Ufficio di Coordinamento della produzione di materiali d’armamento, istituito presso la stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri e che al riguardo può considerarsi a tutti gli effetti il principale organo ausiliario del citato organismo di indirizzo politico previsto dalla legge. Relativamente a tale funzione di indirizzo, vanno ricordate alcune fondamentali direttive disposte dal menzionato CISD, principalmente con le due delibere del 3 agosto 1990 e del 12 dicembre 1991 (e tuttora sostanzialmente valide), che dispongono, tra l’altro, le modalità di applicazione del divieto previsto dal comma 6, lettera a) dell’art. 1 (Stati coinvolti in situazione di conflitto armato in atto), l’adozione anche nei casi di non belligeranza di appropriate cautele quando i rapporti tra due paesi presentino un alto grado di tensione o quando la situazione interna di uno Stato sia caratterizzata da conflitti o sommovimenti violenti suscettibili di destabilizzare l’equilibrio della regione o di mettere a repentaglio la pace e la limitazione, in questi ultimi casi, della tipologia di materiale di armamento esportabile, identificato nelle sole parti di ricambio, assistenza tecnica, munizionamento, sistemi per la cosiddetta “difesa di punto” e armamento non letale, di supporto ed “ancillare”. Oltre alle funzioni di direttiva e di propulsione politica (e conseguentemente d’indirizzo e controllo dell’attività di tutti gli organi preposti all’applicazione della legge), la stessa legge 185/90 aveva inizialmente assegnato al CISD, in aggiunta al ruolo di organo decisionale sul caso concreto (qualora il Ministro degli affari esteri, per particolari operazioni di notevole rilevanza politica, ritenga necessario acquisire la specifica determinazione sul caso della massima espressione politica in materia ovvero di dover procedere alla sospensione o revoca di un’autorizzazione già rilasciata), anche quello, in specifici casi, di organo di seconda istanza. Tale ultima funzione poteva essere svolta su iniziativa del soggetto privato interessato, qualora lo stesso, decorso il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 13 della legge senza alcun pronunciamento, da parte del Ministero degli affari esteri, sull’istanza presentata, avesse ritenuto opportuno rivolgersi al predetto organismo per la definitiva decisione. In questo ultimo caso, veniva a configurarsi, anche se in termini impropri, un ricorso gerarchico di notevole rilevanza per la cornice giuridica costruita a tutela di un’attività rimasta fino all’entrata in vigore della legge 185/90, molto spesso, in balia delle oscillazioni dell’opinione pubblica e delle indecisioni della classe politica. Tuttavia tale funzione, prevista dall’art. 13, comma 4, risulta attualmente abrogata dal D.P.R. 20 aprile 1994 n. 373 (art. 13, comma 4). Va infine rilevato che, in sintonia con l’esigenza di mantenere la massima trasparenza nell’espletamento delle attività del settore, il predetto organismo é tenuto a comunicare al Parlamento tutti gli indirizzi e le direttive formulate, nonché le determinazioni assunte in materia. Tra queste ultime, vanno ricordate anche quelle concernenti l’eventuale adozione di divieti di esportazione verso determinati paesi disposti nei confronti di quei materiali non rientranti nell’ambito di applicazione della legge 185/90, ai sensi del comma 11 dell’art. 1. Tali divieti, di natura del tutto temporanea, possono essere adottati dal menzionato CISD a titolo cautelativo solo in particolari e determinate circostanze e, in tal caso, sono comunicati al Ministero degli affari esteri per l’opportuna loro attuazione. Gli stessi possono essere poi revocati dallo stesso CISD solo quando sono cessate le cause che li hanno determinati.
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| Copyright 2006 - 2012 Ultimo aggiornamento 18 novembre 2011 | |||||||||