|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
Fase di controllo
La fase di controllo, successiva al rilascio del provvedimento autorizzativo del Ministero degli affari esteri, è costituita da un insieme di adempimenti ed accertamenti finalizzati ad assicurare che le modalità di esecuzione delle varie operazioni autorizzate abbiano esatta rispondenza con le prescrizioni apposte nei relativi provvedimenti permissivi. Tale fase si esplica pertanto su due direzioni: una, volta a conoscere le modalità di spedizione delle merci (art. 19) e, l’altra, ad accertare il rispetto, da parte degli operatori, delle clausole di consegna relativamente ai destinatari autorizzati (art. 20). Come può evincersi, essendo tale fase di controllo predisposta al fine ultimo di assicurare il puntuale ed esatto arrivo a destinazione presso le controparti estere delle merci, essa è prevista esclusivamente per le operazioni di esportazione e transito e trova applicazione, solo nei confronti dei soggetti iscritti al Registro nazionale. Ne risultano escluse, pertanto, sia le Amministrazioni dello Stato, sia anche gli stessi soggetti privati, qualora operino in nome e per conto di queste ultime. Ciò premesso, per quanto concerne il primo aspetto e cioè, come detto, quello relativo alla spedizione dei materiali, occorre distinguere due diverse ipotesi, a seconda delle clausole di resa merce previste in ambito contrattuale. Nel primo caso, di spedizione e consegna a destinazione del materiale a carico dell’esportatore nazionale (clausola CIF, ad esempio), l’impresa autorizzata ha l’obbligo di acquisire dai vettori e dagli spedizionieri prescelti ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto, sull’itinerario previsto, nonché sulle eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del trasporto stesso. Tale informativa deve trovare adeguato riscontro di tipo documentale, da conservare agli atti dell’esportatore per il termine di dieci anni. Nel secondo caso, viceversa, di clausole contrattuali che prevedano l’onere del trasporto e della consegna a carico dell’importatore estero (clausole franco fabbrica o franco punto di partenza), gli esportatori sono obbligati ad informare contestualmente i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell’interno e delle finanze, mediante comunicazione a firma del legale rappresentante o di suo delegato (da inviare preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data di ricezione dell’avviso di ritiro della merce da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato), su tutta una serie di elementi riguardanti, sia la consegna del materiale (data e modalità), sia l’indicazione dello spedizioniere o del vettore incaricato dell’operazione. La disciplina in questione, pur ricalcando a grandi linee quella del DM 19/10/87, n. 444, nel complesso si presenta meno rigorosa rispetto alla precedente, sia perché non vincola l’operazione doganale stessa all’adempimento del predetto obbligo di segnalazione, sia anche perché non prevede in nessun caso la possibilità di esame preventivo dell’affidabilità dello spedizioniere o del vettore prescelto da parte delle Autorità competenti (il D.M. 444 consentiva invece in determinati casi, individuati in sede di Comitato Speciale, di vincolare l’operazione doganale ad una comunicazione preventiva, da effettuare almeno 30 giorni prima, riguardante il nominativo dello spedizioniere o del vettore e l’itinerario previsto, al fine eventuale di imporre scelte alternative, qualora quelle segnalate fossero ritenute non idonee). Per ricapitolare, in tema di spedizioni, la legge prevede a carico degli esportatori fondamentalmente due obblighi, differenziati a seconda delle clausole di resa merce convenute in sede contrattuale:
L’altro aspetto fondamentale, come accennato, della fase di controllo è quello concernente l’accertamento ad opera del Ministero degli affari esteri del rispetto da parte dell’operatore delle clausole relative alla consegna. Al riguardo, l’impresa autorizzata all’esportazione o al transito dei materiali d’armamento è tenuta ad ottemperare, nei confronti del predetto Dicastero, ai seguenti due obblighi:
L’invio della predetta documentazione deve essere effettuato entro e non oltre il termine perentorio di 180 giorni dalla data di conclusione delle operazioni oggetto di autorizzazione (e non, si badi bene, dalla scadenza di validità della licenza). Un’ulteriore proroga di 90 giorni può essere concessa dal Ministero degli affari esteri, previo parere del Comitato Consultivo, sulla base di motivata e documentata richiesta dell’operatore, da presentarsi 30 giorni prima della scadenza del termine originario. L’obbligo di presentazione della menzionata documentazione giustificativa del rispetto delle clausole relative alla consegna dei materiali sussiste, pertanto, anche se non menzionato esplicitamente, per tutte le autorizzazioni ottenute (salvo quelle non utilizzate per le quali andrà presentata apposita dichiarazione), soprattutto nel caso in cui si ritenga di chiederne la proroga. In tal caso, l’invio della predetta documentazione è da intendersi contestuale alla richiesta di proroga, in quanto, come precisato dai commi 3 e 4 dell’art. 20, il rilascio della stessa è subordinato alla presentazione di tale documentazione ovvero, nel caso in cui l’esportatore dichiari l’impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la prescritta documentazione, alla determinazione positiva dello stesso Comitato Consultivo sull’accoglibilità dei motivi di giustificazione addotti. Pur se nel complesso la disciplina concernente la fase di controllo della documentazione attestante l’arrivo a destinazione della merce esportata si presenti abbastanza similare a quella di cui ai Decreti ministeriali 4/12/86 e 18/6/88), vi sono alcune differenziazioni che è utile sottolineare. Intanto, il procedimento risulta nel suo insieme semplificato, in quanto consente già in sede di accertamento d’ufficio accogliere documentazione di tipo equipollente, purché rilasciata dalle autorità governative del paese importatore (non vi rientrano, pertanto, le lettere di vettura, le polizze di carico marittimo o le lettere di trasporto aereo, mentre viceversa sono da considerarsi idonei, ad esempio, i Carnet ATA), senza doverla previamente sottoporre all’esame del citato Comitato Consultivo. Inoltre, risultano del tutto eliminati gli adempimenti di natura formale concernenti l’autenticazione dei documenti in questione, nonché della relativa traduzione, da parte delle Autorità diplomatico-consolari territorialmente competenti e, per quanto concerne l’eventuale ritardata presentazione della documentazione di cui sopra, gli aspetti sanzionatori sono limitati alle sole proroghe delle autorizzazioni. Da rilevare, infine, che tutti gli adempimenti in questione non sono previsti nei casi di operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero relative a licenze globali di progetto. In questo ultimo caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l’impresa è tenuta a conservare per 5 anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l’arrivo a destinazione dei materiali stessi, che potrà essere, pertanto, di tipo anche diverso da quella sopra ricordata. La stessa dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri.
|
||||
| Copyright 2006 - 2012 Ultimo aggiornamento 21 novembre 2011 | |||||