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Fase consultiva
Ai fini di una più completa ed adeguata valutazione di tutti gli aspetti connessi con le operazioni di importazione, esportazione e transito dei materiali d’armamento, la legge 185/90 prevede l’acquisizione obbligatoria da parte del Ministero degli affari esteri, preliminarmente alla decisione definitiva sulle singole istanze, del parere di un apposito Comitato Consultivo all’uopo istituito presso lo stesso Dicastero. La composizione di tale Comitato risulta così predeterminata: Ministero dell’interno, Ministero della difesa, Ministero del commercio con l’estero (con due rappresentanti ognuno), Ministero delle finanze, Ministero dell’industria, Ministero della partecipazioni statali, Ministero dell’ambiente (con un solo rappresentante). La Presidenza è affidata ad un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario. Il menzionato Comitato Consultivo, in via normale, si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell’industria e delle partecipazioni statali. In determinati casi può però avvalersi anche della consulenza tecnica di altri esperti, designati di volta in volta dal Presidente del Comitato stesso, sentito il parere dei membri. La costituzione del Comitato, per essere valida, deve comportare la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti; cioè, dato il numero complessivo di 11 membri, di 8. La delibera del parere, a differenza della precedente normativa, non è più vincolata, all’unanimità dei presenti e, pertanto, può essere adottata anche a maggioranza degli intervenuti. Tale ultimo elemento, unitamente a quello della natura non più interministeriale del Comitato (lo stesso è, infatti, costituito con decreto del solo Ministro degli affari esteri), configura il menzionato organismo, quale organo ausiliario interno dello stesso Dicastero degli affari esteri. Va tuttavia rilevato che detto Comitato, nonostante tale sua natura, in particolari e determinate circostanze può essere chiamato ad esprimersi anche sulle attività disciplinate dall’art. 9, cioè, quelle relative alle trattative contrattuali (art. 9, comma 6) e, pertanto, può trovarsi ad essere attivato direttamente da altra Amministrazione (Ministero della difesa) e conseguentemente ad esprimere pareri consultivi allo stesso Ministro della difesa. Tale particolarità, del tutto eventuale, non appare comunque in grado di inficiare la rilevata natura di organo interno del Ministero degli affari esteri. Compito principale del Comitato Consultivo è quello di valutare le singole transazioni con l’estero, concernenti i materiali d’armamento, nella loro configurazione complessiva (senza peraltro entrare nel merito di vere e proprie verifiche di tipo istruttorio, in quanto competenza non direttamente attribuita dalla legge), accertandone la loro rispondenza alle norme di legge, nonché alle direttive formulate dal CISD in materia. Il parere, ai sensi del comma 3 dell’art. 7 del regolamento di esecuzione, è reso entro 15 giorni dalla data della richiesta, salvo che lo stesso Comitato abbia rappresentato proprie esigenze istruttorie dovute alla natura dell’operazione prospettata, nel qual caso il termine è prorogato per la stessa durata, a decorrere dalla scadenza, e per una sola volta. Detta fase consultiva è esclusa, ai sensi dell’art. 13, comma 2, per tutte quelle operazioni valutate nella fase pre-contrattuale in base al comma 4 dell’art. 9 (riguardanti cioè, paesi NATO, UE o rientranti in intese intergovernative o programmi congiunti industriali di ricerca, sviluppo e produzione) ovvero oggetto di rilascio di nulla-osta, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 9. Anche se non menzionate esplicitamente debbono ritenersi escluse anche le operazioni rientranti nel quadro di programmi congiunti intergovernativi di ricerca, sviluppo e produzione che, in quanto addirittura escluse dalla fase valutativa pre-contrattuale, a maggior ragione debbono poter beneficiare di un iter autorizzativo particolarmente semplificato. Oltre che sulle specifiche istanze dirette ad ottenere le autorizzazioni di cui all’art. 13 della legge e su singoli casi di comunicazione di inizio trattative contrattuali da parte dei soggetti iscritti al Registro nazionale, come sopra precisato, il Comitato Consultivo è chiamato ad esprimere il proprio parere al Ministro degli affari esteri, anche nei seguenti ulteriori casi:
La richiesta di parere nei casi sopra indicati è per il Ministero degli affari esteri obbligatoria, salvo ovviamente quella riferita alle trattative contrattuali che è facoltativa, ma la deliberazione non è di natura vincolante. Da rilevare, infine, che il Comitato in questione è rinnovato ogni tre anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta. Oltre che dell’attività consultiva del citato organismo, il Ministro degli affari esteri, per operazioni ritenute di particolare rilevanza politica, può avvalersi anche dell’ausilio dello stesso CISD, al quale può sottoporre l’esame preventivo del caso. Considerata la natura del CISD e cioè, di organismo di massima espressione politica in materia, le deliberazioni da esso assunte sul caso specifico debbono essere ritenute vincolanti per il predetto Dicastero degli esteri.
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| Copyright 2006 - 2012 Ultimo aggiornamento 21 novembre 2011 | |||||||