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Fase consultiva
Ai fini di una completa ed adeguata valutazione di tutti gli interessi nazionali e di accertamento del rispetto di tutti gli obblighi internazionali sottostanti all’esportazione di tale tipologia di materiali, è previsto, come già precisato, prima del rilascio degli eventuali provvedimenti permissivi, l’espletamento di una fase di natura consultiva che può essere condotta, oltre che sul piano interno mediante riunioni interministeriali, anche sul piano internazionale ed in particolare in ambito comunitario. Per quanto riguarda la valutazione sul piano nazionale, l’art. 11 del D.Lgs 96/03 prevede la costituzione presso il Ministero del commercio internazionale di un apposito Comitato consultivo per l’esportazione dei beni a duplice uso, che non costituisce certo una novità, rappresentando solo una continuazione nel tempo del Comitato Speciale del 1975 e del successivo Comitato Speciale per materiali e prodotti ad elevata tecnologia (C.S.M.E.T.). Per quanto concerne l’attuale composizione di tale Comitato, esso presenta delle differenziazioni rispetto all’organismo previsto, da ultimo, dal D.Lgs n. 89 del 1997, sia in termini di presenza numerica, ridotta da 11 membri a 9 (per la riduzione da due a uno dei rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell’interno), sia in termini di presidenza che, pur rimanendo assegnata al Ministero degli affari esteri, è ora affidata anche al Ministero del commercio internazionale, nella sua veste di vice presidenza, nei casi di assenza del rappresentante del Dicastero degli affari esteri. Per il resto, l’attuale Comitato consultivo si presenta sostanzialmente similare al precedente e, pertanto, risulta validamente costituito con la partecipazione della maggioranza dei componenti (almeno cinque), deliberando a maggioranza dei presenti. Nel dettaglio esso risulta composto da un Direttore generale del Ministero degli affari esteri che svolge le ricordate funzioni di presidente, da un Direttore generale del Ministero del commercio internazionale che svolge le funzioni di vice presidente, da due rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze (uno dei quali dell’Agenzia delle dogane) e da un rappresentante ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del commercio internazionale, della difesa, dell’interno, delle comunicazioni, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e della salute, mentre le funzioni di Segretario sono esercitate dal dirigente del competente ufficio del Ministero del commercio internazionale. Da rilevare che i rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e del commercio internazionale possono esercitare il diritto di voto solo in caso di assenza, rispettivamente, del presidente e del vice presidente del Comitato. Alle stesse riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, anche quattro esperti tecnici estranei all’Amministrazione, competenti per ciascuno degli esercizi di controllo dei beni a duplice uso. In determinati casi, dettati da particolari esigenze, su richiesta del Ministero del commercio internazionale o del Presidente del Comitato, possono prendere parte alle riunioni, senza diritto di voto, anche rappresentanti degli organi preposti alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario (in pratica, tutte le Amministrazioni a vario titolo coinvolte nell’attività di controllo ai sensi del ricordato art. 12 del D.Lgs 96/03, con esclusione dei soli Servizi di informazione e sicurezza), nonché altri esperti anche estranei all’Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio esistenti. Tutti i componenti del Comitato consultivo, che viene rinnovato ogni cinque anni, sono nominati con decreto del Ministro del commercio internazionale che disciplina, sentite le altre Amministrazioni partecipanti, anche le modalità di funzionamento dello stesso Comitato. Tale caratteristica, a similitudine di quanto già previsto per il Comitato consultivo per le esportazioni di materiali d’armamento, conferisce formalmente allo stesso una natura non interministeriale e lo configura quale organo ausiliario interno del Ministero del commercio internazionale, anche se in ordine a specifiche questioni può essere chiamato ad esprimere un parere su richiesta anche di altre Amministrazioni interessate. In sostanza, il Comitato consultivo è tenuto a fornire al menzionato Ministero del commercio internazionale una propria valutazione (che si configura quale parere obbligatorio, ma non vincolante) su tutte le operazioni di esportazione effettuate ai sensi del D.Lgs 96/03 ai fini del rilascio, diniego, annullamento, revoca, sospensione e modifica delle relative autorizzazioni, nonché su qualsiasi altra questione di carattere particolare o generale concernente l’attività di autorizzazione e di controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso o, comunque, connessa con l’aggiornamento della relativa normativa che lo stesso Dicastero del commercio internazionale o altra Amministrazione interessata intenda sottoporgli. Il Comitato, inoltre, può essere chiamato ad esprimersi anche nei seguenti ulteriori casi:
Il parere è reso di norma dal Comitato consultivo entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta formulata dal Ministero del commercio internazionale; tuttavia, in determinate circostanze, qualora si renda necessario esperire ulteriori approfondimenti di natura istruttoria, il termine per la formulazione del parere può essere prorogato di ulteriori novanta giorni. Oltre ad acquisire il parere dell’organo consultivo previsto dalla normativa nazionale, la fase consultiva può essere avviata, in determinate circostanze, anche con le competenti Autorità di un altro paese membro. Tale ulteriore fase di consultazione in ambito comunitario si rende necessaria in tre specifiche circostanze:
Nel primo caso (art. 7, comma 1 del regolamento comunitario), tale circostanza di ubicazione del materiale da esportare in un altro paese membro, da indicare espressamente nell’istanza, comporta per le Autorità competenti dello Stato nel quale viene richiesta l’autorizzazione l’obbligo di procedere a immediate consultazioni con le corrispondenti Autorità dello Stato membro o degli Stati membri in questione, fornendo loro tutte le pertinenti informazioni. In tal caso il paese o i paesi membri consultati comunicano, entro dieci giorni lavorativi (salvo casi eccezionali per i quali lo Stato membro consultato può chiedere la proroga del termine fino a trenta giorni lavorativi) le loro eventuali obiezioni nei confronti del rilascio dell’autorizzazione, che costituiscono motivo di controindicazione e, pertanto, di preciso vincolo nei confronti dello Stato membro cui è stata fatta la richiesta. Il non invio, viceversa, da parte dello Stato o degli Stati consultati di specifiche comunicazioni entro dieci giorni lavorativi, qualifica il silenzio quale mancanza di specifiche obiezioni. Nel secondo caso (art. 7, comma 2 del regolamento comunitario), qualora la fornitura da autorizzare presenti circostanze tali da arrecare pregiudizio ad interessi vitali in materia di sicurezza di uno Stato membro, questo ultimo può chiedere al paese membro interessato di non concedere l’autorizzazione di esportazione, con l’avvio immediato di consultazioni da completarsi entro il termine di dieci giorni lavorativi. Tale fase di consultazione, di natura obbligatoria, ma non vincolante, può essere avviata, sempre su richiesta di un paese membro che rappresenti la sussistenza di pregiudizi ai propri interessi vitali di sicurezza, anche qualora tale autorizzazione sia stata già concessa; in tal caso, la consultazione è finalizzata all’eventuale annullamento, sospensione, modifica o revoca della stessa. Nel terzo caso (art. 9, comma 3 del regolamento comunitario), è prevista un’apposita fase di consultazione qualora uno Stato membro intenda rilasciare un’autorizzazione per un’esportazione sostanzialmente analoga ad una transazione in precedenza negata da un altro paese membro. In pratica, si tratta dell’applicazione in ambito comunitario del già ricordato principio della no-undercut policy che, a fronte di precedenti dinieghi espressi da parte di altri paesi membri per forniture similari, prevede, non solo l’obbligatorietà di una preventiva consultazione con lo Stato membro già emittente il rifiuto di autorizzazione, ma anche di informativa generale nei confronti di tutti gli altri paesi membri e della Commissione, con indicazione delle appropriate motivazioni a giustificazione della decisione adottata.
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 08 maggio 2009 | |||||||||