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Fase autorizzativa
Autorizzazioni generali L’introduzione da parte del vigente regolamento comunitario 1334/2000 di un’autorizzazione di tipo generale comunitaria ha circoscritto in maniera consistente il campo di applicazione di un’autorizzazione similare di tipo nazionale, già prevista originariamente dal DM 19 ottobre 1993 in attuazione dell’art. 2, comma 2 dell’abrogata legge 222 del 1992. Tale tipologia di provvedimento autorizzativo, diretto alla generalità degli operatori e senza predefinizione di limiti di valore, quantità e durata, trovava ragione di esistenza nella necessità di assicurare procedure semplificate di controllo nei confronti delle esportazioni effettuate verso i paesi partecipanti ai vari regimi internazionali di controllo che, fino all’introduzione del regolamento comunitario 3381 del 1994, includevano anche i paesi dell’Unione europea. In pratica, fatta eccezione per tutta una serie di prodotti riportati nella c.d. lista di esclusione, le operazioni di esportazione verso detti paesi erano effettuabili direttamente in dogana, senza dover richiedere, di volta in volta, un’autorizzazione specifica. Unici adempimenti erano costituiti dall’obbligo preventivo di comunicare al Ministero del commercio con l’estero l’intenzione di operare con tale procedura, attendere l’iscrizione in un apposito registro, mantenere agli atti una preventiva dichiarazione dell’importatore di consapevolezza circa l’assoggettamento a controllo dei materiali acquisiti, indicare sui documenti di accompagnamento dei beni esportati la non trasferibilità verso altre destinazioni, segnalare al Ministero del commercio con l’estero tutte le spedizioni avvenute in utilizzo dell’autorizzazione generale. Tale procedura autorizzativa semplificata, mantenuta anche dal successivo regolamento comunitario del 1994 tra i provvedimenti adottabili su base nazionale (ovviamente, con riferimento ad un numero più ristretto di paesi non essendo più inclusi i paesi dell’UE), trova oggi precisa formalizzazione in un atto di diretta emanazione comunitaria, applicabile, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del regolamento 1334 del 2000 e delle disposizioni riportate nell’allegato II al Reg. (CE) 394/2006, nei confronti delle esportazioni indirizzate verso l’Australia, il Canada, il Giappone, la Nuova Zelanda, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti. In pratica, si tratta di un provvedimento di portata generale indirizzato nei confronti di tutti gli esportatori (in parte analogo alle ricordate deroghe a carattere generale ex D.L. 476 del 1956), che rimuove la necessità di presentare un’istanza autorizzativa di natura specifica e che, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni di utilizzo, consente a tutti gli operatori di esportare nei confronti dei sopra elencati paesi qualsiasi materiale, ad eccezione di quelli riportati nella lista di esclusione (come precisato, tutti i prodotti specificati nell’allegato IV, a meno che non configurino trasferimenti intracomunitari, e quelli elencati nella parte 2 dell’allegato II). La definizione delle menzionate condizioni di utilizzo di tali autorizzazioni, in termini di registrazione e notifica e di eventuali informazioni supplementari da fornire, è demandata al singolo paese membro dal quale viene effettuata l’esportazione che, in relazione a ciò, deve prevedere requisiti analoghi a quelli stabiliti per l’uso delle autorizzazioni generali nazionali. Le restrizioni e le condizioni di applicazione di tali autorizzazioni possono, pertanto, essere ricondotte sostanzialmente alle seguenti:
A tal proposito, va rilevato che, anche se l’art. 6 del D.Lgs 96/03 parla di domanda di autorizzazione, non si tratta nel caso specifico di una vera e propria istanza autorizzativa, in quanto, come rilevato, l’autorizzazione generale non è un provvedimento di natura individuale rivolto nei confronti di un singolo esportatore e, pertanto, per esplicare i suoi effetti, non necessita del vaglio discrezionale sul singolo caso da parte dell’Amministrazione competente, che deve limitarsi alla sola trascrizione del nominativo dell’operatore e alla conseguente notifica all’Autorità doganale. In sostanza, la registrazione operata dal Ministero del commercio internazionale costituisce esclusivamente un prerequisito di utilizzo dell’autorizzazione generale e non una condizione di rilascio dell’autorizzazione stessa. Il ricorso e l’ambito di applicazione dell’autorizzazione generale comunitaria (e conseguentemente anche di quella generale nazionale) trovano un unico limite nel rispetto degli obblighi e degli impegni assunti da ciascun paese in qualità di membro dei Regimi internazionali di non proliferazione e degli Accordi in materia di controllo delle esportazioni, nonché nella tutela degli interessi concernenti la propria sicurezza nazionale, in conformità alla responsabilità che incombe su ogni Stato membro di decidere in merito alle richieste di esportazione ai sensi dell’art. 6, comma 2 del regolamento comunitario (possibilità di configurare le varie autorizzazioni in forma specifica, globale o generale). In sostanza, con l’unica restrizione costituita dall’impossibilità di includere in un’autorizzazione generale nazionale i prodotti riportati nella parte 2 dell’allegato II, ogni paese membro fissa autonomamente le destinazioni consentite, il contesto merceologico di applicazione e le condizioni di utilizzo di tali autorizzazioni che, per quanto concerne il nostro ambito nazionale, trovano riferimento esclusivamente nella disposizione dell’art. 6, comma 1 del D.Lgs 96 del 2003, che prevede che le esportazioni dei beni a duplice uso elencati nell’allegato I e nell’allegato IV, parte I del regolamento comunitario possono aver luogo anche con autorizzazione generale nazionale limitatamente ai prodotti e ai paesi di destinazione da indicare in un apposito decreto del Ministro del commercio internazionale. Tale decreto, adottato in data 4 agosto 2003, non introduce alcun elemento di maggiore specificazione, limitandosi solamente ad estendere le stesse condizioni di applicabilità previste per le autorizzazioni generali comunitarie anche alle seguenti ulteriori destinazioni: Antartide (base italiana), Argentina, Corea del Sud, Turchia. Da rilevare che, in tale decreto, manca del tutto un opportuno riferimento all’utilizzo di tale tipologia di autorizzazioni anche per i trasferimenti intracomunitari dei materiali elencati nella parte I dell’allegato IV al regolamento comunitario che, come precisato, in alcune circostanze risultano ancora assoggettati a controllo, ai sensi dell’art. 21 dello stesso regolamento. Tale carenza normativa risulta determinata dalla ricordata, errata considerazione che l’autorizzazione generale sia in qualche modo un provvedimento riferibile individualmente ad un singolo esportatore e, in tale contesto, il comma 2 dell’art. 13 del D.Lgs 96/03 si limita semplicemente a precisare che, per il trasferimento all’interno dell’Unione europea dei beni a duplice uso, elencati nella parte I dell’allegato IV del regolamento comunitario può essere rilasciata un’autorizzazione generale nazionale, secondo le procedure previste dall’articolo 6 dello stesso decreto legislativo. Tutte le autorizzazioni generali nazionali hanno validità su tutto il territorio della Comunità e debbono essere pubblicate conformemente alle leggi e alle prassi nazionali. A tal proposito, l’allegato III ter stabilisce gli elementi comuni per la loro pubblicazione che devono comprendere l’intestazione di autorizzazione generale di esportazione, l’Autorità di rilascio della stessa, la dichiarazione di validità comunitaria, i prodotti e le destinazioni interessate, le condizioni ed i requisiti. Specifica condizione di utilizzo dell’autorizzazione generale è quella connessa con l’obbligo di notificare e documentare, successivamente all’iscrizione nel ricordato registro, tutte le operazioni di esportazione condotte in base a tale provvedimento. Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile, l’esportatore è, infatti, tenuto a trasmettere al Ministero del commercio internazionale, per posta, fax o e-mail, una lista riepilogativa di tutte le operazioni effettuate a valere su tale regime autorizzativo con indicazione, per ciascuna esportazione, dei seguenti elementi: estremi della fattura e del contratto, quantità e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, voci doganali corrispondenti, paese di destinazione, generalità del destinatario e dell’utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione (definitiva, temporanea o transito). Da rilevare che il riferimento al transito, quale modalità tipologica dell’esportazione, per le considerazioni già svolte, risulta del tutto inappropriato ed inapplicabile. Tutta la documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale deve, inoltre, essere conservata negli archivi della sede legale dell’esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo. Va rilevato, infine, che in base a quanto disposto dai commi 7 e 4, rispettivamente, degli articoli 6 e 7 del D.Lgs 96/03, le autorizzazioni generali possono essere negate, annullate, revocate, sospese o modificate secondo quanto stabilito dall’art. 8 dello stesso decreto legislativo e cioè:
Come può ben evincersi, il richiamo a tali evenienze preclusive o modificative risulta nel caso delle autorizzazioni generali, non solo del tutto illogico, ma anche di impossibile attuazione per la natura stessa di tali autorizzazioni che, come spiegato, sono rivolte alla generalità degli esportatori e non ad un singolo operatore. Non è, infatti, possibile parlare di diniego di un’autorizzazione generale nazionale (e a maggior ragione di un’autorizzazione generale comunitaria sottratta completamente alla discrezionalità dei singoli Stati membri), perché tale autorizzazione non è altro che il provvedimento generale che fissa l’ambito di applicazione, le condizioni ed i requisiti di utilizzo di tale autorizzazione; in sostanza, nel caso dell’autorizzazione generale nazionale il provvedimento autorizzativo è lo stesso D.M. del 4 agosto 2003 che avrebbe dovuto più correttamente riportare al proprio interno anche le condizioni ed i requisiti di utilizzo delle stesse, stabilite invece nell’art. 6 del D.Lgs 96/03. Tale tipologia di autorizzazione, nella sua configurazione di provvedimento a carattere generale nazionale, può essere certamente annullata, revocata, sospesa e modificata, nella misura di discrezionalità consentita dal regolamento comunitario, con effetti e ricadute, però, su tutti gli operatori abilitati ad usufruirne. Quello che, invece, è soggetto a ripercussioni di natura individuale è esclusivamente il possibile rifiuto di iscrizione dell’operatore nel registro dei soggetti che operano con autorizzazione generale che, considerata la mancanza di qualsiasi specifico prerequisito o condizione di iscrivibilità attualmente prevista, può essere riferito esclusivamente a vizi di forma della comunicazione presentata (ad esempio, mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’esportatore) o a carenza dei dati e delle informazioni da fornire (ad esempio, mancata indicazione della sede legale, ecc.). Similmente, tale iscrizione può essere sottoposta ad annullamento, revoca o sospensione o modifica per il successivo verificarsi di circostanze che ne pregiudichino il mantenimento alle medesime condizioni. In tal senso, ad esempio, esplica pienamente i propri effetti la circostanza del mancato rispetto degli obblighi di informazione e di conservazione della documentazione concernente le esportazioni effettuate, previsti rispettivamente dai commi 5 e 6 dell’art. 6 del D.Lgs 96/03, che può condurre, ai sensi del comma 3 dell’art. 8 del D.Lgs medesimo, alla cancellazione della stessa iscrizione.
Completate le fasi istruttoria e consultiva, il momento decisionale finale è affidato dall’attuale normativa, come già precisato, al Ministero del commercio internazionale che è chiamato a rilasciare il relativo provvedimento di autorizzazione all’effettuazione dell’operazione di esportazione. Esso costituisce l’atto finale di un procedimento permissivo iniziato su istanza di parte e, come tale, è riferibile al solo soggetto richiedente che rimane l’unico responsabile della completezza e della veridicità delle informazioni fornite a supporto e presupposto del rilascio del provvedimento autorizzativo. Le autorizzazioni individuali abilitano l’esportatore, a seconda dei casi, ad effettuare con una o più spedizioni una specifica fornitura di materiali, previamente individuata sulla base di un preesistente impegno contrattuale, verso una determinata destinazione ovvero ad effettuare con più spedizioni molteplici forniture relative ad una pluralità di destinazioni e a più categorie di prodotti, individuati sulla base di semplici previsioni di vendita. A tale riguardo, l’art. 4 del D.Lgs 96/03 precisa che l’autorizzazione specifica individuale è rilasciata, previo parere del ricordato Comitato consultivo, ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno specifico utilizzatore finale. Tale autorizzazione, che ha durata temporale determinata, prorogabile su richiesta da presentarsi entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza, può essere sottoposta a particolari condizioni e limitazioni e vincolata all’assolvimento da parte dell’esportatore di specifici obblighi, indicati nell’autorizzazione stessa e attinenti, prevalentemente, alla fase successiva del controllo, in termini soprattutto di accertamento dell’effettivo arrivo a destinazione ed utilizzo del materiale esportato. Tra gli obblighi a carattere generale, connessi con il rilascio dell’autorizzazione specifica, figura in primo luogo quello della conservazione negli archivi della sede legale dall’esportatore, per un periodo non inferiore a tre anni a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo, di tutta la documentazione concernente le varie esportazioni effettuate in base a tale provvedimento. Tali obblighi discendono direttamente dalle disposizioni dell’art. 16 del regolamento comunitario. Oltre che con autorizzazione specifica, il decreto legislativo 96/03, all’art. 5, prevede anche la possibilità che l’esportazione dei beni a duplice uso, elencati negli allegati I e IV del regolamento comunitario, possa avere luogo con autorizzazione globale individuale, rilasciata ad un singolo esportatore, per tipi o categorie di beni a duplice uso e per uno o più distinti paesi di destinazione. Tale tipologia di autorizzazione è rilasciata, sempre previo parere del Comitato consultivo, con validità non superiore a tre anni e con possibilità di proroga su richiesta, che deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni prima della scadenza dell’autorizzazione stessa. E’ escluso il rilascio dell’autorizzazione globale in favore di operatori occasionali. Nel caso che tali autorizzazioni riportino limiti quantitativi di utilizzo, su richiesta dello stesso esportatore, le stesse possono essere suddivise ai sensi dell’art. 10, comma 2 del regolamento comunitario. Anche il rilascio delle autorizzazioni globali prevede il rispetto di determinati obblighi successivi a carico degli esportatori. Pertanto, a similitudine di quanto previsto per le autorizzazioni generali, entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre civile l’esportatore è tenuto a trasmettere al Ministero del commercio internazionale, sempre per posta, fax o e-mail, una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in base a tale regime autorizzativo con indicazione, per ognuna di esse, dei medesimi elementi informativi già ricordati per le autorizzazioni generali e cioè, gli estremi della fattura e del contratto, le quantità ed il valore dei beni spediti, le categorie e le sottocategorie di riferimento, le voci doganali corrispondenti, il paese di destinazione, le generalità del destinatario e dell’utilizzatore finale, la data di spedizione e la tipologia di esportazione (definitiva e temporanea, visto l’inapplicabilità del transito). Analogamente all’autorizzazione specifica, anche la documentazione relativa alle esportazioni effettuate in base al provvedimento di autorizzazione globale deve essere conservata negli archivi della sede legale dell’esportatore per un periodo non inferiore a tre anni, a decorrere dalla fine dell’anno civile nel quale le operazioni hanno avuto luogo. Tutte le autorizzazioni rilasciate, sia di natura specifica, sia di tipo globale, sono portate a conoscenza dell’Agenzia delle dogane per gli adempimenti di controllo di propria competenza. Come già precisato, tutte le autorizzazioni e, pertanto, anche quelle specifiche e globali possono essere negate, annullate, revocate, sospese o modificate, qualora presentino al momento del rilascio o successivamente elementi in contrasto con gli obiettivi e le finalità del controllo, con le disposizioni del regolamento comunitario o con quelle del decreto legislativo. Il provvedimento di diniego è pertanto espresso, in primo luogo, sulla base di considerazioni che tengono conto dei fattori riportati nell’art. 8 del regolamento comunitario, fondamentalmente connessi con il rischio di diversione d’uso del bene da esportare, con l’esigenza del rispetto degli impegni e degli obblighi internazionali assunti dai vari paesi membri dell’UE in tema di non proliferazione e di accordi sul controllo delle esportazioni sensibili, nonché con la salvaguardia degli interessi di sicurezza nazionale di ciascun Stato. A tale riguardo, l’art. 8 del D.Lgs 96/03, come già accennato, non fornisce ulteriori elementi di dettaglio, limitandosi a recitare solamente che le autorizzazioni di cui all’articolo 3 (e cioè tutte le tipologie) non possono essere rilasciate quando l’esportazione non sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 8 del regolamento comunitario, attribuendo di fatto al Ministero del commercio internazionale un’elevata discrezionalità in materia, non circoscritta da alcun specifico ambito normativo. Si pensi, ad esempio, all’ampio margine discrezionale disponibile in termini decisionali sull’effettiva valenza, quale controindicazione al rilascio di un’autorizzazione, dell’esistenza di un pregresso diniego, di natura similare ma non identico, formulato da un altro paese membro, nell’ambito di una no-undercut policy comunitaria obbligatoria, in quanto a consultazione, ma non vincolante oppure sull’effettiva portata in termini di espressione di un eventuale diniego di esportazione del criterio 6 del Codice di condotta per l’esportazione delle armi, che prevede la valutazione del comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, sia per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, sia in relazione alla natura delle sue alleanze e al rispetto del diritto internazionale. Le medesime circostanze di controindicazione che possono condurre al diniego di un’autorizzazione possono anche determinarsi successivamente e, in tal caso, possono condurre all’annullamento, revoca, sospensione o modifica del provvedimento. A tal fine, il comma 2 dell’art. 8 del D.Lgs 96/03, come già precisato, enuclea, anche se in forma molto generica, alcune situazioni di incompatibilità riconducibili alla successiva intervenuta non conformità dell’autorizzazione alle condizioni previste dallo stesso decreto legislativo e dall’articolo 8 del regolamento comunitario, tra cui, in primo luogo, figurano il subentrare di circostanze ostative, determinate dagli impegni e dagli obblighi assunti dall’Italia in qualità di membro dei Regimi internazionali di non proliferazione e degli Accordi per il controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica dei pertinenti trattati internazionali. In tutti questi, casi il Ministero del commercio internazionale procede al ritiro dell’originale dell’autorizzazione in precedenza rilasciata e ne dà informazione all’Agenzia delle dogane e all’esportatore interessato.
Autorizzazioni dei prodotti chimici L’attuazione sul piano nazionale degli adempimenti previsti dalla ratifica della Convenzione di Parigi sul bando delle armi chimiche, come già rilevato, ha comportato l’emanazione di apposite norme legislative e regolamentari che, nel definire i compiti e le attribuzioni delle varie Amministrazioni in materia, stabiliscono anche specifiche procedure autorizzative per l’esportazione e, in alcuni casi, anche per l’importazione di tale tipologia di materiali. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 289 del 16 luglio 1997 stabilisce, in particolare, che il Ministero del commercio con l’estero (e, pertanto, l’attuale Ministero del commercio internazionale), nel rilasciare le autorizzazioni previste dagli articoli 3, comma 2, e 4 della legge n. 496 del 18 novembre 1995, come modificata dalla legge n. 93 del 4 aprile 1997, deve attenersi a specifiche modalità e seguire determinate procedure, come indicato dagli articoli 8 e 9 del decreto stesso, che, rispettivamente, fissano la disciplina da applicare ai composti chimici della tabella 1 e a quelli delle tabelle 2 e 3. Nel primo caso, che riguarda tutti i prodotti riportati nella menzionata tabella 1 e che sottopone ad autorizzazione, sia le esportazioni che le importazioni, nonché qualsiasi tipo di trasferimento esclusivamente verso e da Stati membri della Convenzione, le domande sono presentate direttamente, o a mezzo di lettera raccomandata, al predetto Dicastero e debbono contenere tutta una serie di elementi informativi quali:
A tutte le istanze va acclusa copia del contratto o degli ordini sottostanti all’operazione e il formale impegno a non riesportare i prodotti importati verso altro Stato non Parte ovvero specifica attestazione comprovante un corrispondente impegno da parte del destinatario della esportazione. Inoltre, i richiedenti debbono specificare le finalità dell’operazione, nell’ambito di quelle ammesse, fornendo idonea documentazione che, in alternativa, può consistere in un’apposita dichiarazione sostitutiva sotto forma di autocertificazione. Il rilascio delle relative autorizzazioni, nel caso di importazioni, è subordinato all’acquisizione, da parte del Ministero del commercio internazionale, di un preventivo nulla-osta dell’Autorità nazionale sulla compatibilità dell’operazione con il rispetto del tetto massimo di una tonnellata di composti chimici della tabella 1, come previsto nella parte VI, paragrafo 2, lettere c) e d) dell’Annesso. Nel caso, invece, di esportazioni, tale compatibilità è attestata da un nulla-osta dell’Autorità nazionale del paese di importazione, che il richiedente l’autorizzazione deve produrre in copia, a documentazione della domanda. Le autorizzazioni per tale tipologia di operazioni sono rilasciate con un termine di validità massima di quattro mesi e non possono produrre effetti se non a partire dal quarantacinquesimo giorno del loro rilascio per consentire la notifica al Segretariato tecnico, prevista dalla parte VI, paragrafo 5 dell’Annesso, con almeno trenta giorni di preavviso rispetto all’effettuazione dell’operazione. Nel secondo caso, invece, di esportazioni dei composti chimici riportati nelle tabelle 2 e 3 verso paesi non membri della Convenzione sul bando delle armi chimiche, le relative istanze sono presentate con le stesse modalità e con l’indicazione degli stessi elementi informativi al Ministero del commercio internazionale e debbono necessariamente accludere un certificato rilasciato all’importatore dalle proprie autorità (End Use Certificate), redatto secondo gli usi internazionali, dal quale deve risultare che i composti chimici oggetto della richiesta:
Il termine di validità massima previsto per tali autorizzazioni è di sei mesi. Da rilevare che tali disposizioni risultano attualmente applicabili esclusivamente ai composti chimici riportati nella tabella 3, in quanto ai sensi della lettera c, parte VII, dell’Annesso sulle verifiche della Convenzione e dell’art. 4 della legge 496/95, come modificata dalla 93/97, i trasferimenti dei composti chimici, di cui alla tabella 2, sono consentiti, dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione, solo nei confronti dei paesi Parte. Le esportazioni, infine, dei composti chimici riportati nelle tabelle 2 e 3 verso paesi Parte della Convenzione seguono le disposizioni di carattere generale riferite a tutti i materiali a duplice utilizzo.
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 08 maggio 2009 | |||||