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Embarghi e sanzioni
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e l'Unione Europea, nell'ambito della loro rispettiva sfera di competenza, possono disporre specifiche restrizioni all'export di alcune tipologie di beni (in genere armi e materiali utilizzabili per il perseguimento di progetti di proliferazione) nei confronti di determinati paesi, che possono assumere anche la forma di un vero e proprio embargo. Attualmente le principali sanzioni che limitano le forniture di tali beni riguardano i seguenti paesi:
Ulteriori sanzioni sono inoltre disposte nei confronti:
Sul piano europeo le restrizioni nei confronti di tali formazioni e movimenti terroristici trovano attuazione in base alle posizioni comuni 2001/930/CFSP, 2001/931/CFSP, 2002/402/CFSP e 2003/140/CFSP ed ai regolamenti comunitari 2580/2001 e 881/2002, più volte emendati.
L'Unione Europea ha adottato la posizione comune 2006/318/PESC del 27 aprile 2006 (successivamente modificata con la posizione comune 2007/750/PESC) che ha disposto nei confronti del Myanmar il rinnovo per altri 12 mesi delle sanzioni (già disposte a partire dalla posizione comune 2003/297/PESC e da ultimo prorogate fino al 30 aprile 2010 con la posizione comune 2009/351/PESC) che includono, oltre a misure di natura finanziaria (congelamento dei fondi dei membri del Governo), a restrizioni di entrata nel territorio dell'Unione Europea di determinati soggetti e alla sospensione di aiuti di natura non umanitaria e di progetti di sviluppo, anche il divieto di qualsiasi fornitura:
Le misure disposte dalla posizione comune 2006/318/PESC, che trovano applicazione normativa in base al regolamento (CE) 817/2006 del 29 maggio 2006, successivamente emendato con regolamento 1411/2006, non risultano applicabili nei confronti di attrezzature militari non letali o utilizzabili esclusivamente per scopi umanitari o di protezione, di materiali destinati ad operazioni di intervento delle Nazioni Uniti o dell'Unione Europea (ivi inclusi indumenti protettivi, giubbotti antiproiettile e elmetti militari, da esportare temporaneamente per il proprio utilizzo da parte di personale delle predette Istituzioni e dei paesi membri dell'Unione Europea, di rappresentanti dei media e di lavoratori addetti ad attività umanitarie) e di attrezzature di sminamento e relativi materiali da utilizzare per tali attività. Il nuovo regolamento 194/2008 (emendato da ultimo con il regolamento 1267/2009), che ha abrogato il citato regolamento (CE) 817/2006, ha disposto tra l'altro il divieto di importazione di determinati materiali (tra cui alcuni metalli e pietre preziose), restrizioni all'esportazione di attrezzature utilizzabili nei comparti industriali di cui sopra, il divieto di fornire alcuni servizi, anche di natura finanziaria, di effettuare determinati investimenti ed il congelamento di fondi e risorse finanziarie.
E' in atto un embargo sul commercio dei materiali d'armamento in base alla Dichiarazione del Consiglio Europeo di Madrid del 27 giugno 1989.
L'ultima risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/Res/1842/2008 del 29 ottobre 2008 ha rinnovato fino al 31 ottobre 2009 le misure riportate nei paragrafi da 7 a 12 della risoluzione S/Res/1572 (2004) che ha imposto nei confronti della Costa d'Avorio un embargo sulle forniture di armamenti, restrizioni sui movimenti all'estero e congelamento delle disponibilità economiche di determinati soggetti. In data 13 dicembre 2004, il Consiglio dell'U.E. ha adottato la posizione comune 2004/852/CFSP, rinnovata da ultimo con la posizione comune 2008/873/PESC, con la quale viene disposto un embargo sulle armi e connessi materiali, il divieto di esportazione di attrezzature utilizzabili per la repressione interna e di prestare determinati servizi, la restrizione all'ammissione ed il congelamento di fondi di determinate persone ritenute costituire una minaccia alla pace ed al processo di riconciliazione, il divieto di importazione di diamanti. Il regolamento comunitario (CE) 174/2005, entrato in vigore in data 2 febbraio 2005, successivamente emendato, impone restrizioni sulla fornitura di assistenza tecnica connessa con attività militari e di attrezzature utilizzabili per la repressione interna, mentre il regolamento (CE) 560/2005 dispone il congelamento di fondi e risorse economiche di determinate persone costituenti un pericolo per il processo di riconciliazione nel paese e riportate in una lista più volte emendata. Sono previste eccezioni in relazione ad aspetti connessi con l'esportazione di attrezzature militari non letali per uso umanitario e di protezione.
REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/Res/1807(2008) del 31 marzo 2008 ha rimosso, unitamente alle restrizioni finanziarie e di movimento di determinati soggetti, l'embargo sulle forniture di armamenti, già disposto inizialmente con la risoluzione S/Res/1493 (2003) ed ampliato successivamente con la S/Res/1596 (2005), nei confronti delle autorità governative del paese, mantenendo viceversa il divieto di fornitura verso tutti i soggetti non governativi. Eccezioni sono previste per la missione MONUC, per il personale ONU e per equipaggiamenti militari non letali. Per sua parte l'Unione Europea ha adottato da ultimo la posizione comune 2008/369/PESC, che ha modificato, in linea con la risoluzione ONU, il preesistente embargo sulle forniture di armi di cui alla posizione comune 2005/440/CFSP, mantenendo il congelamento di fondi e la restrizione di ammissione nei confronti di determinate persone (soggetti che operano in violazione dell'embargo, leaders delle milizie congolesi, dei gruppi armati stranieri attivi nel paese e delle strutture di reclutamento o che utilizzano minori nel conflitto armato). I regolamenti (CE) 889/2005 e 1183/2005 (quest'ultimo più volte emendato nella lista delle persone ed enti soggetti a restrizioni finanziarie) implementano sul piano normativo tali disposizioni nella parte relativa alle restrizioni concernenti la fornitura di determinati servizi ed il congelamento di fondi e risorse economiche.
Il 23 dicembre 2009 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione S/RES/1907(2009), che impone un embargo sulle armi nei confronti dell’Eritrea e invita tutti gli Stati a ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Eritrea e provenienti da tale paese, se lo Stato interessato ha fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispone, che il carico contenga prodotti di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione sono vietati ai sensi della predetta risoluzione o dell’embargo generale e completo sulle armi contro la Somalia stabilito a norma del paragrafo 5 della risoluzione S/Res/733 (1992) come elaborato e modificato da risoluzioni successive. Sulla base di tale risoluzione l'Unione Europea ha adottato la Decisione del Consiglio 2010/127/PESC che ha dato esecuzione all'embargo sulle armi e a tutte le misure restrittive previste dalla risoluzione stessa.
L'Unione Europea ha adottato nei confronti dell'Eritrea, con la posizione comune 2009/788/PESC (valida fino al 27 ottobre 2010 e successivamente emendata con la Decisione del Consiglio 2009/1003/PESC), un embargo sulle forniture di armi e materiali connessi, nonché alcune misure restrittive di ammissione. Il regolamento comunitario 1284/2009 ha dato esecuzione a tali misure restrittive, disponendo tra l'altro un divieto di esportazione di attrezzature utilizzabili per la repressione interna ed il congelamento di fondi e risorse economiche.
In data 8 giugno 2004 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione S/Res/1546 (2004) che, nel confermare, l'embargo sulle forniture di armamenti, ha introdotto nuove esenzioni nei casi di armi e relativi materiali destinati al Governo dell'Iraq o alla Forza Multinazionale (MNF) per le finalità previste dalla stessa risoluzione. Dal 28 giugno 2004 la Coalition Provisional Authority (CPA) ha smesso di esistere e pertanto le esenzioni previste dalla risoluzione S/Res/1483 (2003) nei confronti della stessa non trovano più applicazione. In linea con i cambiamenti introdotti dalle risoluzioni ONU, l'Unione Europea ha adottato, per sua parte, prima la posizione comune 2003/495/CFSP di conferma dell'embargo sulle armi (da ultimo modificata con la Decisione del Consiglio 2010/128/PESC) e successivamente la posizione comune 2004/553/CFSP che ha introdotto esenzioni in tema di embargo e di immunità. La posizione comune 2008/186/PESC ha apportato delle modifiche e prorogato fino al 31 dicembre 2008 l'applicazione degli articoli 4 e 5 della citata posizione comune 2003/495/CFSP. Le misure restrittive, sia di natura finanziaria che di tipo commerciale per alcuni beni culturali, nonché la lista delle persone soggette a restrizione, sono riportate nel regolamento comunitario 1210/2003, più volte emendato, da ultimo con il regolamento 195/2008 e con il regolamento 168/2010.
In linea con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/Res/1701(2006), l'Unione Europea ha adottato, in data 15 settembre 2006, la posizione comune 2006/625/CFSP che ha introdotto alcune misure restrittive nei confronti del Libano consistenti nell'interdizione alla vendita, fornitura, trasferimento ed esportazione di armi e connessi materiali dal territorio degli Stati membri, da parte di propri cittadini o a mezzo di natanti e velivoli di bandiera e nel divieto di prestare assistenza tecnica e finanziaria, servizi di brokering o di altro tipo a qualsiasi soggetto, entità o organismo per l'utilizzo in Libano in attività militari o di fornitura, manutenzione e produzione di armamenti. La posizione comune 2006/625/PESC ed il regolamento 1412/2006, entrato in vigore il 27 settembre 2006 e modificato dal regolamento 690/2007, implementano sul piano comunitario i ricordati divieti di fornitura di armi e di prestazione di assistenza tecnica e finanziaria, oltre alla più generale proibizione di partecipazione a qualsiasi attività le cui finalità siano quelle di eludere i menzionati divieti. Le restrizioni di cui sopra non trovano, comunque, applicazione nei confronti delle vendite e trasferimenti di armi e delle prestazioni di assistenza tecnica e finanziaria qualora:
La posizione comune 2005/888/PESC ed il regolamento 305/2006 stabiliscono, inoltre, restrizioni di ammissione ed il congelamento di fondi nei confronti delle persone sospettate dell'assassinio del Primo Ministro del Libano Rafiq Hariri avvenuto in data 14 febbraio 2005.
La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/Res/1521/ (2003), nel rimuovere il Comitato Sanzioni previsto dalla risoluzione S/Res/1343 (2001), ha adottato, con alcune variazioni, un nuovo embargo sulle forniture, vendite e trasferimenti di armi e connessi materiali alla Liberia, oltre ad alcune restrizioni sulle prestazioni di assistenza tecnica e di training, sulla movimentazione di alcuni designati soggetti e sull'import export di diamanti. La risoluzione S/Res/1792 (2007) del 19 dicembre 2007 ha rinnovato, da ultimo, tali sanzioni per un periodo di ulteriori 12 mesi. L'Unione Europea ha adottato in data 10 febbraio la posizione comune 2004/137/CFSP che rimpiazza la precedente posizione 2001/357/PESC, che a sua volta implementava la citata risoluzione ONU S/Res/1343 (2001). Tale posizione risulta attualmente sostituita dalla posizione 2008/109/PESC, (emendata successivamente con la Decisione del Consiglio 2010/129/PESC) che, nel dare piena attuazione in ambito comunitario alle disposizioni delle risoluzioni S/Res/1521 (2003) e S/Res/1792 (2007), conferma l'embargo sulle forniture di armi e connessi materiali, amplia la portata delle restrizioni sull'assistenza, estendendole a qualsiasi di natura finanziaria e tecnica, di servizi di brokering e di ogni altro tipo relativi ad attività militari e dispone restrizioni sull'ammissione di determinate persone. Il regolamento comunitario 234/2004 del 10 febbraio, più volte emendato, implementa alcune di queste restrizioni, mentre il regolamento 872/2004, anch'esso più volte emendato ed adottato in base alla posizione comune 2004/487/CFSP, dispone il congelamento dei fondi di alcuni soggetti riportati nell'allegata lista più volte emendata. L'embargo sulle armi e le altre misure restrittive non trovano applicazione nei confronti della Missione ONU in Liberia, per supporto e utilizzo in attività addestrative e programmi di riforma per le Forze Armate e di polizia della Liberia previa approvazione delle Nazioni Unite, per uso da parte di membri della polizia governativa e delle forze di sicurezza della Liberia addestrati dall'inizio della Missione ONU in Liberia nell'ottobre del 2003, qualora riguardino attrezzature militari non letali per esclusivo utilizzo umanitario e di protezione, indumenti protettivi, giubbotti antiproiettile e elmetti militari, da esportare temporaneamente per il proprio utilizzo da parte di personale dell'ONU, di rappresentanti dei media e di lavoratori addetti ad attività umanitarie, armi e munizioni fornite al Servizio Speciale di Sicurezza per attività addestrativa e rimaste nella sua disponibilità a seguito di uso operativo.
La risoluzione ONU S/Res/1171 (1998) e la posizione comune 1998/409/CFSP (successivamente emendata con la posizione comune 2008/81/PESC) hanno disposto un embargo sulle forniture di armi ed alcune restrizioni sulla movimentazione di soggetti appartenenti a forze non governative e alla precedente giunta militare. Sono previste eccezioni per la vendita e fornitura di armi e connessi materiali qualora previsti per l'esclusivo utilizzo in Sierra Leone da parte delle Nazioni Unite e del Gruppo degli Osservatori della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOMOG).
Nei confronti del paese è in atto fin dal 1992 un embargo generalizzato su tutte le forniture di armamenti in base alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite S/Res/733 (1992) e S/Res/751 (1992), con le sole eccezioni, disposte dalla risoluzione S/Res/1356 (2001), di attrezzature militari non letali per esclusivo utilizzo umanitario e di protezione e degli indumenti protettivi, giubbotti antiproiettile e elmetti militari, da esportare temporaneamente per il proprio utilizzo da parte di personale dell'ONU, di rappresentanti dei media e di lavoratori addetti ad attività umanitarie. L'iniziale posizione comune 2002/960/CFSP è stata sostituita dall'attuale posizione 2009/138/PESC che ha confermato il preesistente embargo sulle armi e connessi materiali e le restrizioni su determinati servizi; questi ultimi risultano disciplinati dal regolamento comunitario 147/2003, emendato con regolamento 631/2007.
Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione S/Res/1556 (2004) ha disposto un embargo parziale sulle forniture di armi alle entità non governative ed ai soggetti operanti nelle regioni del Nord, Sud e Ovest Darfur, esteso poi con la risoluzione S/Res/1591 (2005) del 29 marzo 2005 a tutte le parti coinvolte nell'Accordo di N'djamena e ad ogni altro belligerante (incluso il Governo del Sudan) operante nelle medesime regioni. L'embargo sulle armi, unitamente ad altre misure restrittive sull'assistenza tecnica e finanziaria previste dalla risoluzione del 2005, sono state riprese dalla posizione comune 2005/411/CFSP del 30 maggio 2005, emendata dalla Decisione del Consiglio 2006/386/CFSP (lista delle persone sottoposte a restrizione di movimento e a congelamento di fondi), che ha integrato la precedente posizione 2004/31/PESC del 9 gennaio 2004. I regolamenti comunitari 131/2004 e 1184/2005, entrambi successivamente emendati, implementano sul piano normativo le misure restrittive disposte nei confronti dei servizi di assistenza e di congelamento dei fondi delle persone designate. Le misure riportate nella posizione comune e nei regolamenti di cui sopra non trovano applicazione nei confronti di attrezzature militari non letali per esclusivo utilizzo umanitario e di protezione o per la realizzazione di programmi delle Nazioni Unite, dell'Unione Africana e dell'Unione Europea, di materiali da utilizzare per operazioni di gestione delle crisi delle medesime Istituzioni internazionali, di attrezzature di sminamento e dei relativi materiali, di indumenti protettivi, giubbotti antiproiettile e elmetti militari, da esportare temporaneamente per il proprio utilizzo da parte di personale dell'ONU, dell'Unione Europea e di rappresentanti dei media e di lavoratori addetti ad attività umanitarie.
La posizione comune 2004/161/CFSP, estesa di validità fino al 20 febbraio 2011 ed emendata da ultimo con le Decisioni del Consiglio 2010/92/PESC e 2010/121/PESC, ha disposto il divieto di fornire allo Zimbabwe armamenti ed attrezzature utilizzabili per la repressione interna, nonché di prestare assistenza tecnica e finanziaria connessa con attività e materiali militari destinata a qualsiasi soggetto, entità o organismo del paese africano. Il regolamento comunitario 314/2004, emendato da ultimo con il regolamento 173/2010, oltre a prevedere il divieto di prestazione di determinati servizi ed il congelamento di fondi finanziari, dispone il divieto di esportazione di materiali ed attrezzature utilizzabili per la repressione interna di cui all'allegato allo stesso regolamento. Le misure riportate nella posizione comune e nel regolamento non trovano applicazione in caso di attrezzature militari non letali per esclusivo utilizzo umanitario e di protezione o per la realizzazione di programmi delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea, o per operazioni di gestione delle crisi delle medesime Istituzioni internazionali, e di indumenti protettivi, giubbotti antiproiettile e elmetti militari, da esportare temporaneamente per il proprio utilizzo da parte di personale dell'ONU, dell'Unione Europea e di rappresentanti dei media e di lavoratori addetti ad attività umanitarie.
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 24 marzo 2010 | |||||||||||||||||||||