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Il decreto ministeriale 4 dicembre 1986
La disciplina giuridica del procedimento preordinato al rilascio delle autorizzazioni di materiali d’armamento del 1986, anche se introdotta per via amministrativa (nel medesimo periodo si andavano delineando iniziative parlamentari volte a regolamentare con legge il settore), costituisce un momento particolarmente innovativo, non solo perché definisce in maniera rigorosa le fasi di svolgimento del procedimento (che, anzi, nelle premesse allo stesso decreto vengono definite rispondere ad interessi pubblici generali), ma fissa anche alcuni principi che ritroveremo poi nella stessa legge 185 del 1990, che per la prima volta regolamenterà con normativa primaria tale materia. Il primo aspetto di rilievo che il citato decreto si propone di raggiungere è quello di sottrarre all’esclusiva discrezionalità dell’amministrazione le modalità di presentazione delle istanze, la natura delle informazioni da rappresentare e la tipologia di documentazione giustificativa da accludere. Ovviamente, alcuni aspetti introdotti riflettono ancora le allora esistenti limitazioni valutarie ed alcune incombenze, come ad esempio l’indicazione dei compensi di intermediazione, la loro conformità normativa e la comprova della loro effettiva indispensabilità, nonché la natura delle operazioni di transito disciplinate[1], vanno ad inserirsi nel quadro giuridico allora esistente e a supporto di esigenze non propriamente indispensabili in un moderno sistema di controllo di tale tipologia di trasferimenti. Nella sostanza, però, viene data formalizzazione a tutta una serie di documenti che fino ad allora erano stati oggetto di semplice prassi amministrativa, di natura prettamente discrezionale. Basti pensare alla procedura Certificato Internazionale di Importazione (C.I.) / Formulario di Verifica (F.V.), concordata in sede CO.COM., o al certificato di utilizzo finale (E.U.C.), per il quale viene introdotto per la prima volta esplicitamente l’obbligo di autenticazione da parte delle nostre Autorità diplomatico-consolari. Si pensi, inoltre, alla presentazione della documentazione relativa alle intese contrattuali sottoscritte, agli atti societari dai quali risulti l’indicazione dell’organo sul quale grava la responsabilità civile e penale delle attività comunque riferibili alla società esportatrice oppure a quelli attestanti la qualifica di fabbricante, introducendo indirettamente il principio che, nel particolare settore, possono operare solo aziende produttrici e non società commerciali. Tutta la documentazione e tutte le informazioni preliminari previste costituiscono, poi, condizione di ricevibilità della domanda stessa, precludendo di fatto l’apertura di un procedimento amministrativo in presenza di istanze carenti degli elementi prescritti. Nonostante ciò, la discrezionalità pubblica nel settore si configura ancora di ampia portata, in quanto sostanzialmente l’intera fase istruttoria rimane finalizzata all’acquisizione di tutti gli altri elementi e documenti ritenuti necessari per un’esatta rappresentazione e completa valutazione di ogni aspetto dell’operazione prospettata. Anzi, il fine ultimo della stessa istruttoria è proprio quello di accertare, anche mediante l’ausilio degli organi consultivi previsti, la stessa affidabilità di tutta la documentazione presentata e di valutare la fattibilità dell’operazione sotto il profilo economico, politico e della sicurezza nazionale, con particolare riguardo all’effettiva possibilità di utilizzo, da parte del paese importatore, del materiale da esportare. L’aspetto, però, che maggiormente caratterizza il decreto Formica rimane quello di aver strettamente vincolato l’effettuabilità di una nuova operazione di esportazione all’esatto adempimento delle prescrizioni di documentazione dell’effettivo arrivo a destinazione del materiale in precedenza esportato, creando, di fatto, un vero e proprio blocco al rilascio di nuove autorizzazioni (come in effetti è avvenuto per molte aziende del settore) nei casi di mancata presentazione della documentazione prescritta (formulario di verificazione, bollette doganali di importazione, attestazioni di presa in carico da parte dell’ente importatore, tra l’altro, debitamente tradotte in lingua italiana ed autenticate dalle autorità diplomatico-consolari italiane territorialmente competenti). L’aspetto di controllo relativo all’effettivo arrivo a destinazione della merce autorizzata all’esportazione viene ulteriormente rafforzato con successivo D.M. n. 444 del 19 ottobre 1987, che subordina l’effettuazione delle operazioni doganali di esportazione alla contestuale presentazione di una dichiarazione di responsabilità, dalla quale risultino il vettore o i vettori prescelti per la spedizione e l’itinerario previsto fino alla destinazione finale, ivi compresi eventuali scali intermedi. In casi particolari, debitamente individuati all’atto del rilascio della relativa autorizzazione, tali informazioni debbono anche essere sottoposte ad una preventiva valutazione ed approvazione dello stesso Ministero del commercio con l’estero. In conclusione, il decreto del 4 dicembre 1986 rimane il primo approccio sistematico, sul piano nazionale, alla materia del controllo dei materiali strategici e l’indispensabile premessa per l’introduzione anche in Italia di una legislazione primaria regolante tale tipologia di trasferimenti.
[1] Il transito disciplinato dal decreto Formica è sostanzialmente quello di natura valutaria, che fa capo alla nota definizione di commercio di transito, quale attività d’intermediazione tra paesi diversi e configurata come acquisto di merce in un paese estero e rivendita della stessa in un altro paese estero. In tale contesto, assume rilevanza l’attività del soggetto operatore-transitario (abituale o occasionale) che acquista tale merce all’estero per rivenderla sempre all’estero, sia direttamente o facendola passare per il proprio paese, ponendosi di fatto come intermediario tra il venditore residente su un mercato diverso dal suo ed il compratore residente, anch’esso su un diverso mercato dal suo e da quello del venditore. La normativa valutaria susseguitasi nel tempo si è sempre configurata in modo da evitare che tali operazioni potessero nascondere illeciti trasferimenti di disponibilità finanziarie all’estero da parte di residenti.
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