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Le definizioni di esportazione e transito nel regolamento 1334/2000

 

La normativa sui trasferimenti dei prodotti a duplice utilizzo fa attualmente riferimento al solo regolamento comunitario 1334/2000 che istituisce un comune regime di controllo esclusivamente nei confronti delle operazioni di esportazione.

Tale circostanza, considerata l’intervenuta abrogazione della pregressa normativa nazionale, di cui alla legge 222  del 1992, che similmente a quanto previsto nella legge 185/90 concernente i trasferimenti d’armamenti, riportava norme sul controllo, non solo dell’esportazione, ma anche del transito dei prodotti ad alta tecnologia, sembra comportare la restrizione del campo applicativo della vigente normativa alle sole operazioni di esportazione.

In realtà, il discorso appare più complesso anche in considerazione di una più ampia  nozione di transito, di natura non solo doganale, già svolta con riferimento ai trasferimenti di materiali di armamento e alle diverse modalità di configurazione delle stesse esportazioni, ivi compreso il riferimento alla riesportazione operato dall’art. 2, lettera b) ii) del regolamento.  

In primo luogo, va precisato che il campo applicativo della normativa comunitaria, in mancanza di specifiche disposizioni attuative nazionali (il D.Lgs 96/2003 non fornisce al riguardo alcuna indicazione, limitandosi all’art. 1 a riprendere pressoché integralmente le definizioni già esplicitate dal regolamento comunitario), include sicuramente tutte le modalità di realizzazione delle esportazioni nella forma di operazioni di natura, sia temporanea, sia definitiva.

Al riguardo, va ricordato che l’esportazione costituisce, ai sensi dell’art. 161 del Codice doganale comunitario, il regime doganale che consente alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità e che comporta l’applicazione delle formalità previste all’atto dell’uscita, comprese le misure di politica commerciale e, all’occorrenza, dei dazi all’esportazione.

Ad esclusione delle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo o ad un regime di transito ai sensi dell’articolo 163 (transito interno) e fatto salvo l’articolo 164 (casi specifici di circolazione delle merci comunitarie senza previo assoggettamento a regime doganale), qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata deve essere vincolata al regime dell’esportazione.

Nell’ambito delle operazioni di esportazione di natura temporanea (che possono essere effettuate per diverse causali, quali riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni, ecc.) risultano comprese anche quelle sopra menzionate, svolte per lavorazione e completamento, che prendono il nome di operazioni di perfezionamento passivo.

Esse costituiscono uno dei regimi doganali cui possono essere sottoposte le merci comunitarie.

In altre parole, il regime di perfezionamento passivo consente, ai sensi dell’art. 145 del Codice doganale, di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento (di cui all’art. 114, paragrafo 2, lettera c, dello stesso Codice doganale) e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni in libera pratica, in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione.

L’esportazione temporanea delle merci comunitarie vincolate al regime di perfezionamento passivo comporta, in ogni caso, l’applicazione dei dazi all’esportazione, delle misure di politica commerciale e delle altre formalità previste per l’uscita di una merce comunitaria dal territorio doganale della Comunità.

Chiarito l’ambito di applicazione della nozione in senso stretto di esportazione, che fa riferimento ad operazioni doganali concernenti merci comunitarie, occorre rilevare che il regolamento 1334/2000, nel definire il termine di esportazione, precisa che nel suo ambito va compresa anche la riesportazione ai sensi dell’art. 182 del Codice doganale comunitario.

Tale richiamo, che riprende pressoché la stessa definizione prevista nel precedente regolamento, stabilisce, in virtù del combinato disposto con l’art. 3, comma 4 del regolamento comunitario, un principio nella sostanza semplice (le merci non comunitarie che attraversano semplicemente, con o senza sosta, il territorio della Comunità per raggiungere la loro destinazione finale già prestabilita al momento della partenza non sono sottoposte ad autorizzazione, mentre lo sono quelle che sostano negli spazi extradoganali della Comunità per trovare una nuova destinazione), ma che pone nella pratica diverse difficoltà di applicazione in mancanza di elementi di chiarificazione e delle necessarie norme attuative di natura regolamentare che, per quanto riguarda l’Italia, mancano del tutto.

Recita, infatti, l’articolo 182 del Codice doganale che:

“le merci non comunitarie possono essere: (a) riesportate fuori del territorio doganale della Comunità;

(b) distrutte; (c) abbandonate al pubblico Erario, quando ciò sia previsto dalla normativa nazionale.

La riesportazione comporta all’occorrenza l’applicazione delle formalità previste per l’uscita delle merci, ivi comprese misure di politica commerciale. Possono essere determinati, secondo la procedura del comitato (disposizione prevista dal Codice doganale stesso), i casi in cui merci non comunitarie possono essere vincolate a un regime sospensivo ai fini della non applicazione di misure di politica commerciale all’esportazione”.

Ciò premesso, procedendo su base interpretativa, possiamo affermare in primo luogo che, a parte l’immissione in libera pratica che attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria ed i ricordati casi di transito esterno che configurano semplici attraversamenti del territorio della Comunità, sicuramente rientrano nella sfera del controllo le operazioni di esportazione discendenti dall’applicazione del regime doganale di perfezionamento attivo (in passato, definite anche importazioni temporanee per lavorazione), di cui all’art. 114 del Codice doganale, che consentono di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento:

  • merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all’importazione, né a misure di politica commerciale;

  • merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi all’importazione, quando vengano esportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori.

Altri regimi doganali cui risulta esteso il controllo sono:

  • il regime del deposito doganale (art. 98 del Codice doganale) che consente l’immagazzinamento in un deposito doganale anche di merci non comunitarie, senza che le stesse siano soggette ai dazi all’importazione e alle misure di politica commerciale;

  • il regime dell’ammissione temporanea (art. 137) che permette l’utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all’importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale, di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate senza aver subito modifiche, ad eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all’uso.

Risultano, inoltre, sottoposte al controllo le esportazioni/spedizioni di beni duali conseguenti all’uscita da zone e depositi franchi, qualora non configurino i ricordati casi di esclusione ai sensi dell’art. 3, comma 4 del regolamento e qualora, in particolare, ai sensi dell’art. 173 del Codice doganale, formino oggetto delle manipolazioni usuali di cui all’articolo 109 ovvero vengano vincolate al regime di perfezionamento attivo o a quello dell’ammissione temporanea.

L’effettiva applicabilità del controllo nei confronti di tutte le fattispecie sopra ricordate che, come precisato, riguardano l’esportazione o la riesportazione di merci non comunitarie, risulta strettamente connessa con la qualifica di esportatore, e quindi del soggetto passivo della normativa cui attribuire l’imputazione giuridica delle operazioni doganali in questione.

Secondo quando riportato alla lettera c) dell’art. 2 del regolamento (ed integralmente ripreso dalla lettera e, dell’art. 1 del D.Lgs 96/2003), per esportatore deve intendersi qualsiasi persona fisica o giuridica per conto della quale è resa una dichiarazione d’esportazione (definita ai sensi del regolamento come l’atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e secondo le modalità prescritte, la volontà di sottoporre un prodotto a duplice uso al regime di esportazione), vale a dire, la persona che risulti titolare del contratto concluso con il destinatario nel paese terzo ed abbia la facoltà di decidere l’invio di prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità al momento dell’accettazione della dichiarazione.

Qualora non sia stato concluso alcun contratto, o il titolare del contratto non agisca per proprio conto, è determinante la facoltà di decidere l’invio dei prodotti al di fuori del territorio doganale della Comunità.

Inoltre, nei casi in cui il titolare del diritto di disporre del prodotto a duplice uso, ai sensi del contratto in base al quale è effettuata l’esportazione, risulti essere una persona non stabilita nella Comunità, la qualità di esportatore è assunta dal contraente stabilito nella Comunità.

Da quanto sopra discende che risulta qualificabile esportatore, in primis, il soggetto stabilito nella Comunità, che risulti titolare del diritto (su base contrattuale o di altra obbligazione negoziale) di disporre del bene, ivi compreso quello di inviarlo all’esterno del territorio doganale comunitario.

Nel caso in cui tale diritto di disposizione dovesse riguardare un soggetto non comunitario, la qualità di esportatore è da attribuirsi alla persona stabilita nella comunità, che risulti parte contraente del contratto di cessione del bene duale al soggetto estero.

Tale previsione, con riferimento alle operazioni di esportazione e riesportazione sopra ricordate (che, giova ricordarlo, riguardano, salvo i casi di immissione in libera pratica, esclusivamente merci non comunitarie), non appare sufficiente a coprire tutte le possibili fattispecie.

Nella pratica, infatti, tali merci, di provenienza ed acquisizione al di fuori del territorio della Comunità risultano riferibili, in quanto a titolarità del diritto di disposizione, a soggetti esteri che in molti casi possono non presentare controparti contrattuali comunitarie, proprio per l’origine estera dei beni acquisiti direttamente al di fuori del territorio della Comunità, rendendo di fatto inapplicabile il controllo per mancanza di un soggetto qualificato a presentare idonee istanze autorizzative.

Tale lacuna normativa non risulta al momento ancora oggetto di chiarimento e approfondimento sul piano regolamentare.

Per quanto attiene, infine, all’applicabilità del controllo alle operazioni di transito definibili, come già precisato nella parte riferita ai trasferimenti di materiali di armamento, di natura più propriamente valutaria e, pertanto, riferibili solamente a soggetti stabiliti nel territorio della Comunità, l’ambito del controllo risulta applicabile ai soli casi in cui il trasferimento estero su estero del bene  preveda l’introduzione nel territorio doganale comunitario nelle modalità sopra specificate, non configuranti i casi di esclusione previsti dall’art. 3, comma 4 del regolamento.

In sostanza, le operazioni di transito valutario vanno inquadrate più correttamente negli aspetti di controllo sul commercio che, in ambito comunitario, sono stati già oggetto della Posizione comune 2003/468/PESC che risulta però applicabile alla sola intermediazione nel settore delle armi e non dei materiali duali.

 

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