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Materiali strategici, sensibili e di duplice utilizzo: definizioni
La definizione di bene strategico fin dal primo accordo internazionale sul controllo delle esportazioni, il CO.COM di Parigi, risulta fortemente influenzata dalla natura stessa dell’intesa e dalle esigenze di politica internazionale che fanno capo agli Stati Uniti e che, attraverso l’adozione di un sistema multilaterale di controllo delle esportazioni, tendono ad istituire un meccanismo utile a mantenere su un piano globale il proprio predominio militare e tecnologico. In tale contesto, il dibattito connesso con il concetto di strategicità del bene da proteggere assume notevole rilevanza, anche perché strettamente interdipendente con quello di salvaguardia degli interessi economici nazionali. La definizione del termine “strategico”, infatti, risulta determinante al fine dell’individuazione della natura e della estensione degli stessi controlli, ponendo anche le premesse per una possibile e successiva distinzione tra i controlli strategici o di sicurezza e gli embarghi e le sanzioni economiche. In realtà, una definizione generale sul piano concettuale del termine strategico con riferimento ai trasferimenti di beni e tecnologie, non risulta di semplice individuazione, in quanto strettamente legata al principio della fungibilità delle risorse, sulla base del quale un’interpretazione letterale del termine potrebbe portare anche ad una notevole estensione dell’ambito di applicabilità dei controlli stessi. Sotto tale profilo sarebbe, infatti, strategico qualsiasi commercio che presentasse comunque dei lati vantaggiosi per l’avversario, accrescendone le risorse da destinare allo sforzo produttivo bellico invece che al soddisfacimento di altri bisogni sociali. Per l’altro verso, un’interpretazione molto restrittiva potrebbe portare, invece, a riferire il termine di materiale strategico alle sole armi e ai mezzi di specifica utilizzazione militare. La definizione del termine, in realtà, deve essere affrontata in maniera pragmatica, prendendo atto che:
Un approccio del genere esclude in pratica la possibilità di una definizione generale del termine strategico e postula conseguentemente una valutazione caso per caso dell’impatto che ciascuna esportazione è suscettibile di determinare sul potenziale militare del paese considerato possibile avversario e rende, pertanto, necessaria un’accurata definizione dell’elenco stesso dei materiali da sottoporre a controllo, con la limitazione (e la proibizione) dei soli trasferimenti che possano contribuire direttamente ed in modo significativo all’accrescimento delle capacità militari avversarie. In sostanza, non è il carattere militare o duale del prodotto o della tecnologia a rendere gli stessi strategici, ma è invece il contributo reale dato dagli stessi alle capacità militari dell’avversario. Il dibattito internazionale sulla strategicità di un bene al fine di sottoporlo a controllo è dunque proprio degli anni successivi al secondo dopoguerra di forte contrapposizione Est-Ovest e, come tale, attiene soprattutto a considerazioni di politica estera e militare ed è essenzialmente caratterizzato dall’andamento dei rapporti internazionali intercorrenti tra alleanze diverse e blocchi contrapposti. Sotto il profilo del singolo Stato, esso riflette anche soggettive valutazioni d’insieme del sistema paese e conseguentemente estende il proprio campo applicativo a tutte quelle risorse nazionali ritenute essenziali al fine della tutela e salvaguardia del complessivo interesse di sicurezza del paese (in tal senso, ad esempio, possono essere ritenute strategiche le esportazioni di fonti energetiche o naturali). Del tutto diverso è invece l’approccio metodologico riferito al concetto di sensibilità di un bene che è proprio degli anni più recenti ed è legato alle sue stesse caratteristiche intrinseche tali da renderlo potenzialmente utilizzabile in determinate applicazioni ritenute non “lecite”. La comune condivisione sul piano internazionale dell’inaccettabilità del perseguimento di determinate applicazioni in campo militare costituisce il presupposto stesso per la definizione di bene sensibile. Esso riflette il nuovo indirizzo di politica esportativa della comunità internazionale, maggiormente influenzata da esigenze di contrasto alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e che tende ad uniformare e sottoporre a restrizione tutti quei beni che possono trovare diversione d’uso per finalità ritenute “eticamente” non accettabili. L’eticità di utilizzo del materiale costituisce anche la motivazione a base degli stessi controlli sulla destinazione d’uso dei beni, che trova riferimento non solamente negli appositi elenchi dei materiali sottoposti a controllo, ma anche nei confronti di tutti quei beni che possano comunque contribuire al raggiungimento dei progetti illeciti perseguiti da determinati Stati (clausola catch-all). Ultimamente tale indirizzo di politica esportativa è andato estendendosi fino a comprendere nel campo delle applicazioni d'uso, eticamente ritenute inaccettabili, non solo quelle connesse con la proliferazione delle armi di distruzione di massa, ma anche quelle volte al non rispetto dei diritti umani. Esempio di rilievo in tal senso è costituito dalla recente adozione del regolamento comunitario n. 1236 del 2005 che interdice e/o sottopone a restrizione le esportazioni di alcune categorie di materiali suscettibili di essere utilizzate anche per attività connesse con la violazione dei diritti umani (pena di morte, tortura ed altri trattamenti crudeli o degradanti). Per quanto riguarda la definizione di bene a duplice utilizzo, essa va riferita in primis nei confronti di quei materiali che possono avere un utilizzo, sia civile, sia militare, e che in base a tale loro caratteristica assumono, pertanto, la qualificazione di prodotti a duplice uso. Più in particolare, si tratta di beni che, al di là del contenuto tecnologico rivestito, presentano caratteristiche di progettazione, produzione, collaudo e utilizzo tipicamente e prevalentemente indirizzate al settore industriale civile, ma che in specifiche circostanze possono trovare applicazione anche in campo militare, sia di tipo convenzionale, sia riferito allo sviluppo e produzione di armi di distruzione di massa. Mentre gli scopi militari di tipo convenzionale risultano di più facile identificazione, le finalità militari non convenzionali presentano ampi margini di configurabilità, soprattutto in relazione all’attuale riorientamento dei controlli sulla destinazione d’uso finale e su materiali non previamente elencati in liste di riferimento (la ricordata clausola catch-all). Nel caso dei fini militari non convenzionali svolgono funzioni di orientamento ed indirizzo le linee guida dei vari Regimi internazionali di controllo, che in sostanza stabiliscono che devono considerarsi quali prodotti suscettibili di uso duale nel settore non convenzionale tutti quei beni che, in tutto o in parte, presentino caratteristiche di utilizzazione in qualche modo collegabili allo sviluppo, alla produzione, alla movimentazione, al funzionamento, alla manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari oppure allo sviluppo, alla produzione, alla manutenzione o alla conservazione di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi.
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| Copyright 2006-2009 Ultimo aggiornamento 06 maggio 2009 | ||||||