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Sanzioni nei confronti della Corea del Nord

 

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con la risoluzione 1718 (2006) del 14 ottobre 2006, nell'esprimere la più seria preoccupazione sulla conduzione di un test nucleare da parte della Corea del Nord in data 9 ottobre 2006, ha imposto la immediata cessazione di ogni attività connessa con progetti

di missili balistici e l'abbandono, da parte della Corea del Nord, di qualsiasi programma nucleare in modo completo, verificabile ed irreversibile, in linea con le obbligazioni discendenti dal Trattato di non proliferazione nucleare e nei termini e condizioni previsti dagli accordi sulle salvaguardie sottoscritti con l'AIEA (INFCIRC/403).

In tale contesto, la risoluzione ha disposto in primo luogo che tutti gli Stati membri impediscano le forniture, le vendite ed i trasferimenti, diretti o indiretti, attraverso il proprio territorio o da parte di propri cittadini, o a mezzo di propri natanti o velivoli, provenienti o meno dal proprio territorio di:

  • qualsiasi tipo di carro armato,  di veicolo corazzato da combattimento, di sistema d'artiglieria di grosso calibro, di aeromobile da combattimento, di elicotteri d'attacco, di navi, di missili e sistemi missilistici, come definiti ai fini del Registro ONU sulle armi convenzionali, e relativi materiali, ivi incluse le parti di ricambio ed ogni altro tipo di materiale designato dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato istituito ai sensi del paragrafo 12 della risoluzione;

  • tutti i materiali, le attrezzature, i beni e la tecnologia, come riportati nei documenti S/2006/814 (liste del Nuclear Supplier Group), S/2006/815 (lista del Missile Technology Control Regime) e S/2006/816 (liste del settore chimico-biologico per lo più riferibili al Gruppo Australia), nonché qualsiasi altro materiale designato dal Consiglio di Sicurezza o dal menzionato Comitato in quanto ritenuto in grado di contribuire a programmi della  Corea del Nord connessi con la proliferazione nucleare, missilistica e di altre armi di distruzione di massa;

  • beni di lusso.

Parallelamente la Corea del Nord è chiamata a sospendere qualsiasi esportazione di materiali duali o d'armamento sopra indicati,  mentre gli Stati membri debbono proibire tali acquisizioni dalla Corea del Nord da parte di propri cittadini, o a mezzo di propri natanti o velivoli, provenienti o meno dal territorio della Corea del Nord.

La risoluzione prevede, inoltre, che tutti gli Stati adottino le necessarie misure per prevenire anche qualsiasi tipo di trasferimento di assistenza tecnica, di training  o di altri servizi, connessi con la fornitura, la produzione o l’uso dei sopra menzionati materiali. 

Oltre a misure restrittive di carattere generale , la risoluzione prevede anche specifiche sanzioni, di natura finanziaria, nei confronti di soggetti (individui ed enti giuridici) coinvolti in attività connesse con la proliferazione di armi di distruzione di massa.

Nei confronti di tali soggetti, come individuati dal Consiglio di Sicurezza o dal citato Comitato in quanto coinvolti o direttamente associati od operanti nel fornire supporto ai citati programmi di proliferazione nordcoreani, come pure nei confronti di persone o entità agenti a loro nome o sotto la loro direzione o nei confronti di entità possedute o controllate dagli stessi, ivi incluso mediante il ricorso a mezzi illeciti, è previsto che tutti gli Stati ne congelino tutte le disponibilità finanziarie e le risorse economiche possedute o da loro controllate che, a partire dalla data di adozione della risoluzione, vengano a trovarsi sul loro territorio.

Tutti gli Stati, inoltre,  sono tenuti ad assicurarsi che tali disponibilità finanziarie ed economiche non siano rese disponibili a propri cittadini o ad altre persone od enti nel loro territorio per conto o per il vantaggio di tali soggetti e ad esercitare la dovuta vigilanza sull’entrata ed il transito nel loro territorio di questi stessi soggetti.

Sul piano della interdizione operativa di possibili illeciti traffici di materiali destinati ai progetti di proliferazione WMD della Corea del Nord, è previsto anche che tutti gli Stati membri, adottino i passi necessari, sulla base della propria legislazione nazionale e del rispetto delle Convenzioni internazionali in materia, per condurre azioni congiunte di controllo, anche mediante ispezioni di cargo destinati o provenienti dalla Corea del Nord, qualora necessario.

Tutte le sopra ricordate misure restrittive di natura finanziaria ed economica non trovano, comunque attuazione, nei casi in cui sia stato accertato dagli Stati interessati che le disponibilità in questione:

  • sono necessarie per spese fondamentali, inclusi pagamenti per generi alimentari, medicali, assistenza sanitaria, imposte, premi assicurativi, oneri di pubblica utilità, competenze professionali, rimborsi di spese associate con la fornitura di servizi legali, oneri e competenze relative a servizi per la tenuta e il mantenimento delle disponibilità congelate, a seguito di notifica da parte dello Stato interessato al Comitato dell’intenzione di autorizzare l’accesso a tali disponibilità ed in assenza di una decisione negativa da parte dello stesso Comitato entro cinque giorni lavorativi da tale notifica;

  • sono necessarie per spese straordinarie, purché tale determinazione sia stata notificata dallo Stato interessato al Comitato e dallo stesso approvata;

  • sono soggette a garanzia giudiziaria, amministrativa o arbitrale o a procedimento giudiziario nel qual caso tali disponibilità possono essere utilizzate per soddisfare tali esigenze, purché registrate prima della data della presente risoluzione, non siano a vantaggio di una delle persone individuate ai sensi del paragrafo 8 (b) e siano state notificate dai relativi Stati al Comitato;

Il citato Comitato istituito dal paragrafo 12 della risoluzione, oltre ai compiti già ricordati di valutazione ed esame delle richieste di esenzione delle misure restrittive presentate da uno Stato e di individuazione di ulteriori materiali e di soggetti da includere tra quelli oggetto di restrizione, è chiamato anche a:

  • acquisire informazioni  da tutti gli Stati, soprattutto quelli situati nella regione e quelli produttori dei materiali e delle tecnologie di cui sopra sulle azioni intraprese per dare concreta attuazione alle misure imposte dalla risoluzione e su qualsiasi altra connessa tematica considerata d’interesse;

  • esaminare ed assumere gli appropriati passi in relazione alle informazioni riguardanti asserite violazioni delle misure imposte dalla risoluzione;

  • predisporre le necessarie linee guida per facilitare l’attuazione delle misure imposte dalla risoluzione;

  • riferire, almeno ogni 90 giorni, al Consiglio di Sicurezza sulle attività svolte, corredate da osservazioni e raccomandazioni, in particolare sulle modalità per rafforzare l’efficacia delle misure imposte dai paragrafo 8.

La Risoluzione  1874 (2009) del 12 giugno 2009 inasprisce ulteriormente le misure restrittive di cui sopra.

 

Per sua parte l'Unione Europea ha adottato la posizione comune 2006/795/PESC, successivamente emendata dalla posizione 2009/573/PESC e dalle decisioni del Consiglio 2009/599/PESC e 2009/1002/ PESC, nonché i regolamenti di attuazione 329/2007 del 27 marzo 2007, 117/2008 del 28 gennaio 2008, 389/2009 del 12 maggio 2009, 689/2009 del 29 luglio 2009 e 1283/2009 del 22 dicembre 2009.

 

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