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La collaborazione amministrativa in ambito comunitario

 

Il regime comunitario di controllo istituito con l’attuale regolamento costituisce il momento di sintesi e di equilibrio di un insieme di sistemi giuridici, amministrativi e di controllo dei diversi paesi membri e, come tale, rappresenta, in alcuni casi, il frutto di un compromesso che, per esplicare al massimo i propri effetti e perseguire gli obiettivi prefissati, necessita di una stretta collaborazione tra tutte le entità statali interessate.

A tal fine, l’art. 19 del regolamento stabilisce che gli Stati membri, di concerto con la Commissione, adottino tutte le disposizioni idonee ad istituire una co-operazione diretta e lo scambio di informazioni (in particolare, sugli utilizzatori finali sensibili) tra le autorità competenti, al fine di evitare, da una parte, il rischio che eventuali difformità di applicazione dei controlli sulle esportazioni di beni duali possano indurre a deviazioni di traffico suscettibili di creare difficoltà ad uno o più Stati membri e, dall’altra, la sussistenza di un livello di assistenza disomogeneo nei confronti degli esportatori interessati, con conseguenti ricadute negative in termini di corretta concorrenza tra gli operatori del settore.

In relazione a ciò, l’art. 23 istituisce anche un apposito gruppo di coordinamento, presieduto da un rappresentante della Commissione e composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, con il compito di esaminare tutte le questioni riguardanti l’applicazione del regolamento comunitario, sollevate dal presidente o dal rappresentante di un paese membro. Tale gruppo, nei casi ritenuti necessari, può avviare consultazioni con le organizzazioni rappresentative degli esportatori interessati,

Detto questo su un piano generale, la collaborazione comunitaria deve essere, poi, avviata in tutti quei casi in cui si renda necessario condividere informazioni tra gli Stati membri o con la Commissione in relazione a specifici obblighi connessi con l’espressione di una decisione attinente ad una singola operazione di esportazione ovvero in base a adempimenti e all’adozione di misure e provvedimenti di natura più generale.

La prima ipotesi, che costituisce la forma più diretta di collaborazione, riguarda in primis la notifica agli altri Stati membri e alla Commissione, in funzione della ricordata procedura di no-undercut policy, di tutti i dinieghi espressi a fronte di istanze di autorizzazione; notifica, comprensiva di tutte le pertinenti informazioni, che l’art. 13, comma 1 del regolamento comunitario estende anche a tutti i casi di annullamento, sospensione, limitazione sostanziale o revoca dell’autorizzazione, nel rispetto delle disposizioni sulla riservatezza delle informazioni sopra ricordate.

Rientrano in tale tipologia di collaborazione anche le notifiche (effettuate su base, però, discrezionale sempre agli altri Stati membri e alla Commissione) di tutti i vari casi di applicazione dei commi da 1 a 5 dell’art. 4, mediante i quali può essere subordinata ad autorizzazione l’esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell’elenco di cui all’allegato I.

In questo caso, gli altri paesi membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni, trasmettendole, per quanto possibile, ai loro Uffici doganali e alle altre Autorità nazionali competenti.

Altra consultazione legata a singole esportazioni è quella susseguente ai ricordati casi di fermo in dogana di forniture destinate all’esterno della Comunità ed autorizzate da un paese membro diverso da quello in cui sono svolte le operazioni doganali.

In tali casi, le Autorità competenti dello Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione d’esportazione sono consultate immediatamente affinché possano adottare i provvedimenti previsti dall’articolo 13, comma 1, del regolamento comunitario e cioè, l’eventuale annullamento, sospensione, modifica o revoca della stessa autorizzazione rilasciata.

Qualora dette Autorità decidano di mantenere comunque l’autorizzazione, esse debbono fornire una risposta entro un termine di dieci giorni lavorativi che, su richiesta e per circostanze eccezionali, può essere esteso fino a trenta giorni lavorativi. 

In tal caso o in mancanza di alcuna risposta entro dieci ovvero trenta giorni lavorativi, i prodotti a duplice uso fermi in dogana debbono essere immediatamente liberati e lo Stato membro che ha rilasciato l’autorizzazione informa della questione gli altri Stati membri e la Commissione.

Oltre ai casi di consultazione ed informazione determinati da decisioni assunte in termini di valutazione di singole esportazioni, il regolamento comunitario prevede specifici obblighi di condivisione di informazioni a carico dei vari paesi membri su provvedimenti e misure adottate su un piano più generale del controllo.

In base a tali previsioni normative gli Stati membri debbono notificare alla Commissione:

  • le misure restrittive e le loro modifiche (indicandone con precisione i motivi) adottate, ai sensi dell’art. 8, comma 1 del regolamento comunitario, in termini di divieto di esportazione o di sottoposizione al requisito dell’autorizzazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’allegato I per ragioni di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell’uomo;

  • tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione del regolamento comunitario, comprese le misure di cui all’articolo 24, riguardanti in particolare la determinazione delle sanzioni;

  • l’eventuale applicazione del requisito di autorizzazione su base discrezionale dei trasferimenti intracomunitari di prodotti non inclusi nell’allegato IV del regolamento;

  • l’elenco delle Autorità nazionali preposte al rilascio delle autorizzazioni di esportazione dei prodotti a duplice uso;

  • l’elenco degli Uffici doganali debitamente abilitati all’espletamento delle formalità doganali d’esportazione dei beni duali, nei casi in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell’art. 17 del regolamento comunitario.

Tutte le informazioni di cui sopra sono portate a conoscenza degli altri Stati membri a cura della Commissione, che provvede anche a pubblicarle nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

La Commissione, infine, è tenuta a trasmette ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione del regolamento comunitario.

A tal fine, gli Stati membri forniscono alla stessa tutte le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione.

 

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