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Codice di condotta dell'Unione europea per l'esportazione delle armi

 

Il Codice di Condotta dell’Unione Europea sulle esportazioni delle armi (attualmente sostituito ed integrato dalla Posizione comune 2008/944/PESC dell'8 dicembre 2008) è stato adottato in data 8 giugno 1998 dal Consiglio sugli Affari generali, come dichiarazione del Consiglio stesso nel quadro della PESC, sulla base di un’iniziale proposta avanzata, a fine gennaio 1998, dalla Francia e dal Regno Unito e discussa in diverse riunioni del COARM e del Comitato Politico.

Ne discende che tale iniziativa è parte integrante del secondo pilastro (intergovernativo) e non coinvolge la Commissione, che è competente, di norma, per gli aspetti di natura commerciale.

Il Codice nasce fondamentalmente con gli obiettivi:

  • di fissare norme comuni, il più possibile rigorose, costituenti la base minima per la gestione e la limitazione dei trasferimenti di armi convenzionali da parte di tutti gli Stati membri verso paesi terzi.   A tale scopo introduce uno scambio di informazioni e un meccanismo di consultazione, che rappresentano il primo esempio di una tale forma di collaborazione nel settore, mai in precedenza attuata da alcun gruppo di paesi;

  • di raggiungere una maggiore trasparenza, accompagnata da una crescente convergenza delle politiche esportative nazionali, anche mediante l'adozione di un  elenco comune di riferimento delle attrezzature militari.

Si compone fondamentalmente di due parti: la prima, volta a fissare le linee guida che devono  presiedere alla valutazione delle singole istanze di esportazione e all’eventuale emissione, in determinate circostanze, di provvedimenti di diniego; la seconda, finalizzata ad individuare specifiche previsioni e seguiti operativi a tali azioni di valutazione, mediante meccanismi tipizzati di consultazione

e di informazione reciproca.

 

I criteri di valutazione

Sotto il primo profilo il Codice di Condotta stabilisce otto criteri valutativi, sostanzialmente basati sui principi definiti dai Consigli europei in Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992).

Il primo criterio riguarda il rispetto degli impegni internazionali e di tutte le intese in materia di non proliferazione WMD e convenzionale assunti dagli Stati membri.

Ne consegue che le autorizzazioni di esportazione di armamenti debbono essere rifiutate, qualora si presentino in contrasto o incompatibili con gli obblighi internazionali degli Stati membri in tema di rispetto in particolare:

  • delle misure di embargo sulle armi convenzionali, adottate dall’ONU, dall’OSCE e dalla UE;

  • degli adempimenti di non proliferazione delle armi di distruzione di massa, ai sensi delle Convenzioni internazionali in materia (Convenzioni sulle armi batteriologiche, tossiniche e chimiche e Trattato di non proliferazione delle armi nucleari) e dei Regimi multilaterali di controllo delle esportazioni di materiali sensibili (Gruppo Australia, MTCR, NSG e Wassenaar Arrangement);

  • degli impegni a non esportare sotto qualsiasi forma mine terrestri antipersona.

Il secondo criterio concerne il rispetto dei diritti dell’uomo nel paese di destinazione finale.

Tale circostanza deve comportare un’attenta valutazione, non solo sul piano generale della posizione assunta dal paese destinatario di un’esportazione di armamenti nei confronti dei pertinenti principi stabiliti dagli strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo, ma anche, sul piano specifico, di tutte quelle forniture destinate a paesi in cui i competenti organi dell’ONU, del Consiglio d’Europa o dell’Unione europea abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani e che, a ragione della loro particolare natura, si prestino ad essere utilizzate per fini di repressione interna.

Tra queste forniture, devono essere incluse quelle concernenti materiali in relazione ai quali sussistono prove dell’impiego, da parte dell’utilizzatore finale, dei medesimi o di attrezzature di tipo analogo, a fini di repressione interna o per le quali è legittimo supporre una diversione dell’uso finale o dell’utilizzatore finale dichiarati, a fini di repressione interna.

 Il terzo criterio prevede la valutazione della situazione interna del paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati, al fine di evitare il rilascio di autorizzazioni che possano provocare o prolungare conflitti armati o aggravare tensioni e conflitti in corso nel paese di destinazione finale.

Il quarto criterio concerne il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali e, in tal senso, non devono essere autorizzate forniture di armamenti qualora sussista il rischio evidente che il previsto destinatario utilizzi tali beni a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale.

Nel valutare questo rischio, gli Stati membri debbono tener conto, tra l’altro, dell’esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un altro paese, di un’eventuale rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino che lo Stato destinatario del bene abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza, della probabilità che l’attrezzatura sia usata per scopi diversi da quelli legittimi di difesa e sicurezza nazionale del paese destinatario, della necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità della regione.

Il quinto criterio riguarda la sicurezza nazionale degli Stati membri, nonché dei paesi amici e alleati, in termini di possibile incidenza da parte di prospettate forniture d’armamenti.

Tale fattore non può, comunque, prescindere dall’osservanza dei criteri relativi al rispetto dei diritti dell’uomo e alla pace, sicurezza e stabilità regionali e dalla valutazione del possibile rischio di utilizzazione dei beni in questione contro le stesse forze di paesi amici, alleati o di altri Stati membri.

Il sesto criterio concerne il comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente, per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale.

A tale riguardo, debbono essere tenuti in debita considerazione specifici comportamenti del paese acquirente in termini di eventuale sostegno o incoraggiamento del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale, di rispetto degli impegni internazionali (in particolare, per quanto concerne il non ricorso alla forza e il rispetto delle norme umanitarie internazionali applicabili ai conflitti internazionali e locali), di impegno per la non proliferazione e il controllo degli armamenti e di disarmo (in particolare, firma, ratifica e attuazione delle pertinenti Convenzioni in materia di controllo degli armamenti e di disarmo).

Il settimo criterio riguarda l’eventuale sussistenza del rischio che il materiale d’armamento possa essere sviato all’interno del paese acquirente o riesportato a condizioni non ammissibili verso un utilizzatore finale non accettabile.

In relazione a ciò, si deve tener conto:

  • dei legittimi interessi di difesa e sicurezza interna del paese destinatario, compresa la partecipazione ad iniziative di mantenimento della pace a livello di ONU o di altre organizzazioni;

  • della capacità tecnica del paese destinatario di utilizzare l’attrezzatura e di esercitare un efficace controllo delle esportazioni;

  • del rischio di riesportazione o sviamento delle armi verso organizzazioni terroristiche (necessità, in questo contesto, di prestare particolare attenzione alle attrezzature nel settore dell’antiterrorismo).

L’ottavo criterio, infine, concerne la necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica del paese destinatario, sulla base del principio che tutti i paesi dovrebbero essere in grado di soddisfare le proprie legittime esigenze in materia di sicurezza e di difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti.

In ragione di ciò, gli Stati membri debbono valutare, alla luce delle informazioni provenienti da fonti pertinenti, quali, le relazioni del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (PSNU), della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), del Fondo monetario internazionale (FMI) e dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), se la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del paese destinatario.

In tale contesto, debbono esaminare anche i relativi livelli di spesa del paese, sia nel settore militare, sia in quello sociale, tenendo conto anche di eventuali aiuti dell’Unione europea o di natura bilaterale.

 

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Le misure operative

Il rispetto completo ed uniforme di tali criteri è assicurato, come accennato, anche dalla previsione di specifiche misure operative che, sostanzialmente, mirano all’introduzione di un’ampia trasparenza nel settore e a favorire la massima collaborazione e condivisione delle informazioni, utili per l’assunzione delle relative decisioni. 

Premesso che ciascuno Stato membro deve valutare le domande di autorizzazione sulla base di un esame condotto caso per caso e che la decisione di consentire o di rifiutare il trasferimento di un qualsiasi materiale resta di competenza esclusiva del paese membro, unitamente al diritto, che rimane impregiudicato, di applicare politiche nazionali più restrittive, il Codice di Condotta fissa, in primo luogo, un meccanismo di consultazione che mira, da una parte, ad assicurare la massima condivisione delle informazioni e delle decisioni assunte in tale materia e, dall’altra, ad evitare l’adozione di politiche di no-undercutting non in linea con lo spirito ed i principi del Codice stesso.

In relazione a ciò, è stabilito che gli Stati membri debbano:

  • diffondere, mediante i canali diplomatici, i dati delle autorizzazioni rifiutate in virtù del Codice di Condotta, unitamente alla spiegazione delle ragioni del rifiuto;

  • consultare in via preventiva, nel caso di rilascio di un’autorizzazione riguardante un’operazione sostanzialmente identica a quella rifiutata da un altro paese membro nei tre anni precedenti, lo stesso Stato che ha in precedenza rifiutato il rilascio;

  • informare sempre detto Stato qualora, a seguito delle consultazioni, si ritenga, comunque, di rilasciare l’autorizzazione, fornendo al riguardo una motivazione dettagliata.

In relazione a tali obblighi di informazione e consultazione, è stabilito anche che il termine “rifiuto di autorizzazione” deve intendersi in tutti quei casi in cui uno Stato membro si esprima negativamente in ordine ad un’effettiva vendita o  ad un’esportazione fisica di un materiale o attrezzatura militare, determinando in tal modo che la cessione del bene o la conclusione del contratto non abbiano luogo.

In altre parole, un rifiuto soggetto a notifica può includere, conformemente alle procedure nazionali di ciascuno Stato, sia il rifiuto di autorizzare l’avvio di negoziazioni o una risposta negativa a fronte di un’indagine iniziale in merito ad un ordine specifico, sia il diniego di una materiale operazione di esportazione.

In ogni caso, sia che la richiesta di un operatore in merito ad una possibile esportazione venga presentata in una fase iniziale del processo di commercializzazione, sia che abbia luogo immediatamente prima della ricezione di un ordine relativo ad un’esportazione, la richiesta deve presentare taluni aspetti formali idonei per poter ricevere una risposta formale e, in caso negativo, per essere notificata come un rifiuto dell’Autorità competente.

Tutte le decisioni di rifiuto e le connesse consultazioni (che debbono essere mantenute riservate e non utilizzate per trarne vantaggi a fini commerciali) fanno riferimento ad un elenco comune delle attrezzature militari, predisposto sulla base delle similari liste esistenti sul piano nazionale e internazionale.

I criteri e le procedure di consultazione previsti nel Codice di Condotta, inoltre, trovano applicazione anche nei confronti dei prodotti a duplice uso, quando vi sia motivo di ritenere che gli utilizzatori finali di tali beni siano le forze armate o le forze di sicurezza interna o entità simili del paese destinatario.

Le previsioni operative del Codice prevedono, infine, anche un ulteriore meccanismo finalizzato ad assicurare un più completo scambio di informazioni ed una più ampia collaborazione nella prospettiva di rafforzare la cooperazione e promuovere una graduale convergenza nel settore delle esportazioni di armi convenzionali.

In base a questo, ogni Stato membro è tenuto, in via riservata, a trasmettere agli altri paesi una relazione annuale sulle esportazioni effettuate nel settore della difesa e sulle modalità di applicazione del Codice di Condotta.

Tutte le relazioni sono oggetto di discussione in una riunione annuale nel quadro della PESC, nel corso della quale viene anche esaminato congiuntamente il funzionamento dello stesso Codice, individuandone gli eventuali miglioramenti necessari, e predisposta una relazione consolidata, basata sui contributi degli Stati membri, da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

 

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La natura politica del Codice di Condotta
Il Codice di Condotta costituisce, dunque, uno strumento di convergenza e di avvicinamento in materia di politiche di trasferimento degli armamenti convenzionali, adottato dai paesi membri nel quadro della PESC sulla base di una decisione del Consiglio, che conseguentemente impegna i vari Stati sul piano politico, ma non li vincola dal punto di vista normativo.

Ciò significa che il Codice può assumere una forte rilevanza solo nell’azione e nella volontà comune dei singoli Stati di rispettarlo.

I principi concordati si sostanziano, in realtà, in semplici enunciazioni d’ordine morale e politico che le Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni devono prendere in considerazione nella loro attività, dal momento, infatti, che mancano precise disposizioni volte a definirne gli effettivi contenuti sul piano concreto.

Ad esempio, i paesi membri si sono impegnati formalmente a considerare gli effetti e le ricadute delle vendite di armamenti sulle economie dei paesi importatori, ma a tale riguardo non hanno adottato alcuna comune metodologia per determinare gli effetti pregiudizievoli che possono incidere gravemente sullo sviluppo sostenibile del paese destinatario (come, ad esempio, un eccesso di spesa per forniture militari in relazione agli stanziamenti per l’educazione o la sanità pubblica).

Inoltre, se un determinato paese ritiene di dover autorizzare una fornitura in precedenza negata da un altro Stato membro, l’obbligo di notifica e di avviare consultazioni è limitato esclusivamente al paese che ha espresso il diniego.

Tale limitazione dell’ambito di applicazione della procedura di no-undercutting al solo aspetto bilaterale dimostra l’estrema fragilità del sistema di convergenza introdotto dal Codice rispetto al regime dei materiali a duplice utilizzo, che invece prevede una condivisione di tale tipologia di informazioni con tutti gli Stati membri.

L’aver ridotto il livello di reciproca pressione, basato sulla comune conoscenza (che costituisce

lo strumento più rilevante per il raggiungimento di una comune politica esportativa e di autoregolamentazione), rappresenta uno degli aspetti del Codice di Condotta maggiormente criticati, soprattutto nella considerazione che molti dei paesi membri sarebbero stati del tutto favorevoli alla previsione, almeno, di una notifica multilaterale delle intenzioni di undercutting (cosa completamente distinta da consultazioni a livello multilaterale da condurre prima dell’assunzione di una decisione), paventando che, se le negoziazioni e lo scambio di informazioni fossero state limitate al solo contesto bilaterale, un comune approccio in materia sarebbe stato difficilmente raggiungibile.

Le consultazioni sugli aspetti applicativi del Codice avvengono nell’ambito del COARM, che rappresenta il gruppo di lavoro del Consiglio sulle esportazioni di armi, costituito con l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht e, in tale contesto, uno dei seguiti operativi più rilevanti intervenuti dopo l’adozione del Codice rimane sicuramente quello della definizione di una comune lista di attrezzature militari, assunta fin dal primo momento come priorità irrinunciabile per il corretto funzionamento del Codice.

L’uso, infatti, di liste di controllo nazionali di tipo differenziato è stato fin da subito fonte di incoerenza e di incapacità di corrette valutazioni, superabili solo dalla semplificazione e chiarezza che una lista comune è in grado di determinare sul piano dello scambio informativo tra gli Stati membri e sull’uso di univoci riferimenti nell’ambito delle notifiche dei dinieghi.

La comune lista delle attrezzature militari, adottata dal Consiglio il 13 giugno del 2000 ed aggiornata da ultimo il 25 aprile 2005, presenta uno status di impegno politico nel quadro della PESC e, in tal senso, tutti gli Stati membri si sono impegnati sul piano politico ad assicurare che le proprie legislazioni nazionali includano nel controllo tutti i beni in essa riportati, pur rimanendo quale mero punto di riferimento per le liste nazionali senza direttamente rimpiazzarle.

Anche se il Codice non copre molti aspetti essenziali del controllo e i seguiti operativi, nel corso degli oltre anni fino ad ora trascorsi, non hanno condotto a nessuna vera forma di armonizzazione tra i paesi membri (gli aspetti istruttori ed autorizzativi nel settore rimangono ancora del tutto differenziati su base nazionale), esso rappresenta, in ogni caso, il più completo accordo fino ad oggi raggiunto in termini di sforzi multilaterali volti a specificare come il rispetto dei diritti umani, la sicurezza regionale e le preoccupazioni di sviluppo economico debbano essere tenute nella massima considerazione nel processo di autorizzazione delle esportazioni di armi.

 

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Trattato di Maastricht 

 

Testo italiano            Testo inglese    

Codice di Condotta dell’Unione Europea sulle esportazioni delle armi

 

Manuale per l'uso del Codice di Condotta 

 

Elenco comune delle attrezzature militari 

Edizione 2009

 

Posizione comune 2008/944/PESC