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L'adattamento interno del Trattato di non proliferazione nucleare
Il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, entrato in vigore nel 1970, sancisce all’articolo III, comma 1, l’obbligo degli Stati contraenti di sottostare ad un sistema di salvaguardie concordato con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, allo scopo di assicurare la non diversione delle materie nucleari verso usi differenti da quelli pacifici. A tal fine l’Italia, oltre a ratificare il Trattato stesso con la legge n. 131 del 24 aprile 1975, ha stipulato con la stessa AIEA e con l’EURATOM, congiuntamente agli altri paesi europei NNWS, l’intesa denominata “Accordo fra alcuni Stati membri della Comunità europea dell’energia atomica, la Comunità stessa e l’Agenzia internazionale per l’energia atomica in applicazione dei commi 1 e 4 dell’articolo III del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari del 1° luglio 1968”, noto come Accordo di verifica, al quale è stata data esecuzione con la legge n. 398 del 23 aprile 1975. Due distinti Accordi, sempre con l’AIEA e l’EURATOM, regolamentano invece i rapporti, rispettivamente, tra la Francia, il Regno Unito (paesi NWS) e dette Organizzazioni. L’Accordo di verifica, in considerazione del controllo di sicurezza sull’uso delle materie nucleari conferito all’EURATOM dagli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito del Trattato istitutivo dello stesso, stabilisce che le attività di salvaguardia vengano svolte in cooperazione tra l’AIEA e l’EURATOM. Allo scopo di rendere più agevole l’osservanza, da parte dei soggetti interessati, delle disposizioni concernenti le verifiche di salvaguardia, è stato emanato, il 16 gennaio 1977 in ambito Unione Europea, il regolamento n. 3227/76 della Commissione, ora sostituito dal nuovo regolamento 302/2005 dell’8 febbraio 2005. In base all’Accordo di verifica, l’EURATOM è tenuto a fornire all’AIEA rapporti periodici di contabilità delle materie nucleari presenti in tutte le installazioni nucleari degli Stati membri. Su tali installazioni vengono poi svolte ispezioni periodiche congiunte AIEA-EURATOM allo scopo di verificare le dichiarazioni presentate. Sempre tale Accordo prevede che a queste ispezioni possano partecipare anche rappresentanti dello Stato membro. Relativamente alle ispezioni svolte presso le installazioni italiane, partecipa, in rappresentanza dello Stato italiano, un funzionario dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), in attuazione dei compiti relativi allo svolgimento degli adempimenti derivanti dagli Accordi internazionali connessi al regime delle salvaguardie, in precedenza svolti dall’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA) e trasferiti all’APAT, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207. In relazione a tali impegni internazionali, la legislazione italiana, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 1860 del 31 dicembre 1962 relativa all’impiego pacifico dell’energia nucleare, richiamato anche dal decreto legislativo n. 230 del 1995 concernente l’attuazione delle direttive 89/618, 90/641, 92/3 e 96/29 dell’EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti, prevede un sistema di supervisione delle materie nucleari detenute a livello nazionale attraverso l’attuazione di un processo di denuncia delle stesse e di specifiche attività di controllo. Le modalità di attuazione relative alla denuncia di detenzione, all’aggiornamento ed alla tenuta della contabilità delle materie nucleari sono regolamentate dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 novembre 1982, nel cui ambito si individuano nell’attuale Ministero dello sviluppo economico e nella menzionata APAT le Amministrazioni dello Stato, alle quali sono destinate le denunce di detenzione delle materie nucleari prescritte dalle stesse disposizioni. L’APAT è chiamata anche a svolgere le relative funzioni di controllo. A seguito del processo di revisione del sistema di salvaguardie culminato nell’elaborazione del Protocollo aggiuntivo, sono stati negoziati, nell’ambito dell’Unione europea, tre ulteriori e distinti strumenti, di cui, due, fra l’AIEA, l’EURATOM e gli Stati membri “nucleari” (Regno Unito e Francia) e, uno, fra le due organizzazioni e gli altri tredici Stati membri dell’EURATOM non dotati di armi nucleari. Tutti e tre gli Accordi definitivi sono stati firmati dagli Stati membri il 22 settembre 1998 durante la Conferenza generale dell’AIEA a Vienna. E’ previsto che essi entrino in vigore soltanto dopo che tutti i singoli Stati abbiano concluso le loro procedure nazionali di ratifica. Per quanto riguarda il Protocollo aggiuntivo sottoscritto dall’Italia relativo ai tredici Stati membri dell’EURATOM non dotati di armamenti nucleari, esso è stato ratificato con la legge n. 332 del 31 ottobre 2003 ed è entrato in vigore a partire dal 30 aprile 2004. L’aspetto aggiuntivo del Protocollo è quello di comprendere nelle attività soggette a salvaguardia, oltre alle materie nucleari, anche le attività connesse o, comunque, utili al ciclo del combustibile nucleare (attrezzature, impianti, strutture, laboratori, ecc.). A tal fine il Protocollo prevede:
In tale contesto, l’Italia è quindi chiamata a farsi carico della predisposizione, non solo degli elementi che devono essere forniti direttamente all’AIEA, ma anche di quelli da comunicare unitamente ad EURATOM (competenze a responsabilità mista), di quelli inviati da questo ultimo direttamente all’AIEA (responsabilità EURATOM) e di quelli trasmessi, tramite EURATOM, ma ricadenti direttamente nella responsabilità del singolo Stato membro. Da quanto sopra discende una stretta soggezione all’azione informativa verso l’AIEA ed anche alle conseguenti azioni dalla stessa assunte, relativamente a tutte le attività connesse, o comunque utili, al ciclo del combustibile nucleare (attrezzature, impianti, laboratori, eccetera), anche se non strettamente riconducibili alle attività tradizionalmente attinenti all’impiego dell’energia nucleare. Si è, quindi, reso necessario prevedere un sistema di acquisizione, elaborazione ed inoltro delle informazioni richieste che ne assicuri, non solo la completezza, ma anche l’aggiornamento, in funzione del variare delle situazioni nei siti nucleari nazionali, delle realtà produttive e dei connessi mutamenti in linea con quanto previsto dal Protocollo. In relazione a ciò, la legge di ratifica ha affidato i compiti riguardanti l’acquisizione, l’elaborazione e l’aggiornamento delle informazioni alle strutture centrali nazionali deputate alle attività produttive, in stretta collaborazione con l’amministrazione preposta allo svolgimento delle funzioni di controllo sulle attività connesse con l’uso pacifico dell’energia nucleare. Pertanto, il compito di assistere l’attuale Ministero dello sviluppo economico per tutte quelle norme concernenti la predisposizione delle informazioni soggette al Protocollo, nonché di rappresentare lo Stato italiano durante le ispezioni dell’AIEA, è stato affidato alla menzionata APAT. L’opportunità di tale scelta trova fondamento, oltre che nelle ricordate attribuzioni dell’APAT in materia di salvaguardie, anche nel complesso dei compiti istituzionali, anch’essi trasferiti alla nuova Agenzia dall’ANPA, per i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione dei lavoratori, delle popolazioni e dell’ambiente contro le radiazioni ionizzanti. Tali compiti includono l’espressione del giudizio tecnico relativo agli aspetti di sicurezza nucleare e di radio protezione nei confronti del Ministero dello sviluppo economico, che la legge individua quale amministrazione procedente per il rilascio di autorizzazioni nel campo nucleare, per la definizione delle relative prescrizioni, nonché per i controlli sulle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari. Per quanto riguarda invece gli adempimenti del Protocollo relativi alla predisposizione di informazioni concernenti apparecchiature non strettamente riconducibili alle attività nucleari, ma comunque prodotte da parte dell’industria nazionale, è prevista l’assegnazione di specifiche attività, da parte del Ministero dello sviluppo economico, all’ENEA. Più in dettaglio, la legge di ratifica 332 del 2003 prevede quanto segue:
Tali obblighi, in particolare, posti a carico di chiunque produca, importi, esporti o comunque trasferisca, lavori o impieghi per la trasformazione, usi o detenga, acquisti e venda i materiali e le attrezzature previsti nel Protocollo aggiuntivo, riguardano l’invio dei dati e delle informazioni indicati negli articoli 2 e 3 dello stesso Protocollo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Nello stesso articolo 4 è riportato anche l’apparato sanzionatorio, di natura contravvenzionale, da applicarsi a tali soggetti nel caso in cui non ottemperino agli obblighi previsti: arresto fino a 15 giorni o ammenda da 520 a 2.600 euro per chiunque, richiesto, ometta o fornisca in modo non veritiero i dati e le informazioni di cui sopra; l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da 3.000 a 15.000 euro per chiunque impedisca o ostacoli l’effettuazione delle attività di verifica, ad opera degli ispettori dell’AIEA, previste dagli articoli da 4 a 10 del Protocollo. Il Protocollo aggiuntivo costituisce, dunque, uno strumento addizionale rispetto al precedente Accordo di verifica, che dovrebbe consentire all’AIEA di porre in atto un sistema di salvaguardie integrato, mirato ad assicurare, da un lato, l’assenza di diversione d’uso dei materiali nucleari dalle attività dichiarate e, dall’altro, l’assenza di attività nucleari non dichiarate. Inoltre, l’applicazione del Protocollo, insieme all’Accordo, avrà come conseguenza anche quella di consentire un’ottimizzazione delle strategie di verifica e controllo. Sotto questo ultimo aspetto, l’entrata in vigore del Protocollo nei vari Stati membri dell’Unione, ha reso necessario l’aggiornamento del regolamento 3227 del 1976, che, come già precisato, è stato sostituito dal nuovo regolamento della Commissione 302 del 2005 concernente l’applicazione delle disposizioni sul controllo di sicurezza dell’EURATOM e che fissa la nuova natura e portata degli obblighi connessi con l’attuazione dei controlli, sia relativamente all’Accordo di verifica, sia per quanto riguarda il Protocollo aggiuntivo. L’emissione del nuovo regolamento comunitario ha reso inadeguato il ricordato decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 4 novembre 1982, concernente le modalità relative alla denuncia di detenzione, all’aggiornamento e alla tenuta della contabilità delle materie fissili speciali e delle materie prime fonti (materie grezze e minerali), per la necessità di adeguare i requisiti di tenuta della contabilità delle materie nucleari a quanto previsto dal regolamento. L’ambito dell’intervento integrativo riguarda, in particolare, quegli esercenti del sistema industriale, commerciale e di ricerca che usano, trasferiscono o in qualche modo lavorano materie nucleari non coperte dall’Accordo di verifica o che utilizzano, detengono, producono o trasferiscono attrezzature comunque utili nel ciclo del combustibile nucleare. A tal fine e a completamento sul piano regolamentare delle disposizioni normative riportate nella ricordata legge di ratifica 332/2003, è stato emanato il decreto interministeriale 5 maggio 2005 di cui all’art. 4, comma 1, della stessa legge, con il quale vengono stabilite le nuove modalità per la fornitura dei dati e delle informazioni di cui agli articoli 2 e 3 del Protocollo aggiuntivo. Tale decreto, in realtà, non aggiunge particolari elementi di novità e si limita nella sostanza ad aggiornare sul piano amministrativo le nuove incombenze derivanti dall’entrata in vigore del Protocollo aggiuntivo e della relativa legge di ratifica, precisando nei suoi quattro articoli dispositivi l’ambito di applicazione e gli operatori nazionali tenuti a fornire le informazioni previste dallo stesso Protocollo, le modalità di trasmissione di tali dati ed informazioni, la tutela delle informazioni sul piano della sicurezza e gli aggiornamenti tecnici degli allegati allo stesso decreto (necessari per trasmettere i dati e le informazioni), che saranno emanati con atto amministrativo della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive. In conclusione, la normativa nazionale di adattamento trova applicazione nei confronti:
Le informazioni richieste riguardano principalmente le attività di ricerca e sviluppo relative al ciclo del combustibile nucleare, le attività di importazione ed esportazione e la descrizione dei siti nucleari. Il soggetto destinatario deve fornire in particolare i seguenti elementi informativi: descrizione dell’entità delle operazioni condotte in ognuna delle località in cui sono svolte le attività operative, informazioni sulle attività svolte (ad esempio, conversione delle materie nucleari, arricchimento di materie nucleari, fabbricazione di combustibile nucleare, reattori, impianti critici, ritrattamento del combustibile nucleare, trattamento di scorie a media o alta attività contenenti plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233), descrizione delle attrezzature e delle materie utilizzate, informazioni sull’ubicazione, sull’uso e sul contenuto di ogni fabbricato presente sul sito e una pianta del sito stesso. A ciò si aggiungeranno anche le attività di verifica condotte dagli ispettori dell’AIEA, che consisteranno, non solo nell’osservazione visiva del sito e dei locali, ma anche nel prelievo di campioni ambientali e nell’utilizzo di apparecchi di rilevamento e misurazione delle radiazioni. Da rilevare, infine, che il regime esportativo applicabile a tutti i materiali in questione rimane quello generale riferito ai beni duali.
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| Copyright 2006 -2012 Ultimo aggiornamento 27 settembre 2011 | |||||