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L'adattamento interno della Convenzione sul bando delle armi chimiche
La Convenzione sulle armi chimiche, oltre a prevedere sul piano formale il divieto di sviluppo, produzione, possesso o uso delle armi chimiche e a richiedere la distruzione di quelle eventualmente possedute, pone a carico degli Stati partecipanti specifiche misure di ordine operativo, volte a fornire assicurazione del rispetto degli obblighi sottoscritti, che si sostanziano essenzialmente nella predisposizione di informative sulle attività condotte nel settore chimico e nel consentire lo svolgimento di verifiche ispettive degli impianti chimici più rilevanti da parte dell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC). La legge di ratifica del 18 novembre 1995, n. 496, come modificata dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, nel dare piena attuazione alla Convenzione, stabilisce, pertanto, tutta una serie di disposizioni e incombenze a carico degli operatori del settore ed individua in primis nel Ministero degli Affari Esteri l'Autorità nazionale di cui all’art. VII, comma 4 della Convenzione stessa, con il compito di curare i rapporti con l’OPAC, di mantenere i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte, di promuovere e coordinare le attività di tutte le competenti Amministrazioni nazionali, di elaborare le notifiche periodiche per l’OPAC, di ricevere ed accompagnare gli ispettori internazionali e di curare la presentazione in Parlamento della relazione annuale sullo stato di esecuzione della Convenzione e sugli adempimenti effettuati. Oltre a ciò, la Convenzione sulle armi chimiche impone a ciascun Stato Parte, in base all’art. VII, di adottare i provvedimenti necessari per ottemperare ai propri obblighi che, in sostanza, presuppongono:
In tal senso, operano pertanto le due ricordate leggi 496/95 e 93/97, unitamente al relativo regolamento di esecuzione, il DPR 16 luglio 1997, n. 289. L’art. 3 della legge 496/95 stabilisce, quindi, in applicazione di quanto disposto dalla parte VI dell’Annesso sulle verifiche della Convenzione, un divieto di portata generale in base al quale è vietata la produzione, la cessione o la ricezione a qualsiasi titolo, l’acquisto, l’importazione, l’esportazione, il transito, la detenzione e l’uso dei composti chimici elencati nella Tabella 1 dell’Annesso sui composti chimici della Convenzione, nonché di ogni altro composto che possa essere utilizzato esclusivamente allo scopo di fabbricazione di armi chimiche. La Convenzione, infatti, nel suddividere il proprio ambito di intervento in tre direttrici principali (armi chimiche vere e proprie, impianti di produzione di armi chimiche ed attività che, pur trattando sostanze tra quelle elencate dalla Convenzione, non sono vietate in quanto rivolte a scopi consentiti), indicizza tutte le sostanze chimiche, rientranti tra le attività non vietate, nelle tre citate Tabelle e nei composti DOC e PSF. Le sostanze contenute nelle tre Tabelle sono a loro volta suddivise in A (composti chimici tossici) e B (precursori/reagenti). In particolare, la Tabella 1 comprende sostanze dedicate alla produzione di vere e proprie armi chimiche, vale a dire, i composti più tossici in assoluto, ad alto potenziale d’uso in attività proibite della Convenzione, quali, ad esempio, gas nervini, lewisiti, solfoipriti, saxitossina; la Tabella 2 include composti a tossicità letale ed incapacitante, utilizzabili come precursori per i composti della Tabella 1 e della stessa Tabella 2, parte A, tra i quali BZ, PFIB, amitone, gliecina A; la Tabella 3 comprende sostanze, certamente tossiche, ma di ampio uso industriale ed appartenenti alla chimica di base, tuttavia potenzialmente rilevanti nella produzione di composti di Tabella 1 o 2, parte A, quali, ad esempio, fosgene, pentacloruro di fosforo, trietanolammina. I composti DOC e PSF costituiscono, invece, la classe più variegata e di collocazione più sfuggente. I primi sono definiti come composti chimici organici a formula definita, ottenuti per sintesi, ad esclusione di ossidi, solfuri, carbonati metallici, idrocarburi ed esplosivi; risultano quindi esclusi tutti quei prodotti, ad esempio, alcoli ottenuti per fermentazione. I secondi, che in realtà costituiscono una sottoclasse dei prodotti DOC, sono invece quei composti che, oltre a rispondere alla definizione precedente, contengono uno o più elementi quali fosforo, zolfo e fluoro. Dal menzionato divieto generalizzato sono fatte salve le attività che si svolgono sul territorio nazionale e quelle di trasferimento verso Stati membri, consentite sempre in base alle previsioni della parte VI dell’Annesso sulle verifiche e cioè quelle connesse con fini di ricerca, medico-farmaceutici e di protezione. In tal caso, sono sottoposte a preventiva autorizzazione da parte del Ministero dello sviluppo economico. Sono, altresì, sottoposti ad un divieto generalizzato di esportazione (a partire dalla scadenza del terzo anno di entrata in vigore della Convenzione) anche i composti chimici di cui alla Tabella 2 dell’Annesso sui composti chimici, qualora destinati a paesi non membri della Convenzione (art. 4 della legge 496/95, come modificato dalla 93/97, in applicazione delle disposizioni della parte VII dell’Annesso sulle verifiche). Come previsto dalla Convenzione che, oltre a disporre il bando delle armi chimiche, si prefigge anche l’obiettivo di facilitare il commercio internazionale dei prodotti chimici destinati a scopi pacifici, la normativa di adattamento nazionale definisce anche specifici obblighi a carico degli operatori del settore che si sostanziano fondamentalmente nelle due seguenti tipologie di adempimenti: autorizzazioni e dichiarazioni. Nel primo caso, le procedure autorizzative sono volte a controllare, non soltanto i flussi di import-export di materiali chimici sottoposti agli obblighi di dichiarazione della Convenzione, ma anche tutta una serie di attività comunque connesse con i prodotti di maggior sensibilità controllati in base alla Convenzione stessa. Nel secondo caso, le dichiarazioni, che si concretizzano in semplici comunicazioni e si distinguono in iniziali, preventive e consuntive, si estendono a tutto il campo di applicazione della Convenzione. Mentre quelle iniziali costituiscono un obbligo propedeutico di informativa riferito a tutti gli operatori di settore che, in almeno uno dei tre anni precedenti all’entrata in vigore della Convenzione (aprile del 1997), abbiano utilizzato sostanze delle Tabelle 1, 2, 3 e composti DOC e PSF e come tali si configurano quale adempimento unico non ripetibile, le dichiarazioni preventive e consuntive rappresentano invece un onere periodico relativo, rispettivamente, alle attività previste per l’anno civile seguente (dichiarazioni preventive) e per l’anno civile trascorso (dichiarazioni consuntive). In pratica, il campo di applicazione della Convenzione, per la parte più direttamente connessa con gli adempimenti nazionali in questione, si estende sostanzialmente a tutte le attività connesse con i composti ed i prodotti chimici elencati nelle ricordate Tabelle 1, 2, 3 e a quelle riferibili agli altri impianti descritti nella parte IX dell’Annesso sulle verifiche della Convenzione (vale a dire, a quelli che hanno prodotto tramite sintesi chimica: (a) oltre 200 tonnellate di singoli composti chimici organici non iscritti in una tabella, c.d. impianti DOC; (b) oltre 30 tonnellate di un singolo composto chimico organico non iscritto in una tabella, contenente gli elementi fosforo, zolfo o fluoro, c.d. impianti PSF). In sostanza, le attività non vietate, ma comunque sottoposte al controllo della Convenzione, per le quali sono posti a carico degli operatori del settore specifici adempimenti (che risultano progressivamente più leggeri passando dai prodotti della Tabella 1 ai composti DOC e PSF), sono riconducibili alle seguenti:
Mentre per i composti DOC e PSF l’unica attività sottoposta a controllo è quella riferibile alla produzione mediante sintesi chimica, i composti di Tabella 1 sono controllati anche in termini di acquisti nazionali e/o trasferimenti interni e di detenzione. Sotto il profilo autorizzativo, tutte le attività sottoposte a preventivo controllo riguardano solo quelle connesse con i composti della Tabella 1. In questi casi il procedimento si completa, previa presentazione di idonea richiesta da parte degli operatori interessati, con un provvedimento di autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico che, al riguardo, si avvale di un apposito Comitato consultivo, costituito presso lo stesso Dicastero ai sensi dell’art. 5 della legge 496/95. A tale fine, l’art. 10 del DPR 289/97 precisa che le domande di autorizzazione debbono contenere in ogni caso i seguenti elementi informativi, debitamente documentati:
Le domande sono trasmesse, entro 30 giorni dalla data della presentazione o del ricevimento dell’eventuale integrazione, al menzionato Comitato (validamente costituito con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti), che deve pronunciare il proprio parere entro 30 giorni, salvo quanto disposto dall’art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il Ministero emana il provvedimento di accoglimento o di rigetto entro 30 giorni dalla data di scadenza del suddetto termine o, se precedente, da quella di ricevimento del parere. Sempre per quanto riguarda l’aspetto autorizzativo, tutte le operazioni di esportazione dei materiali inseriti nelle tre ricordate tabelle (per i prodotti di Tabella 1 anche le importazioni) sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero del commercio con l’estero (ora Ministero del commercio internazionale). Nel complesso, la regolamentazione applicata all’import-export va ad inserirsi, con alcuni aspetti di peculiarità di cui agli articoli 8 e 9 del DPR 289/97, nel contesto della più generale disciplina prevista per i beni a duplice uso. Relativamente, invece, alle attività consentite dalla Convenzione, che comportano la predisposizione delle ricordate dichiarazioni, l’art. 6 della legge 496/ 95, come modificato dalla 93/97, dispone che tutti i soggetti che:
debbono fornire al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (MSE) tutti i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile alle dichiarazioni iniziali ed a quelle periodiche previste dall’art. VI della Convenzione e dalle corrispondenti parti dell’Annesso sulle verifiche della Convenzione stessa. Tale obbligo di informativa, ai sensi dei paragrafi 5 delle parti VII e VIII dell’Annesso sulle verifiche, non si applica alle miscele nelle quali il singolo composto chimico appartenente alla Tabella 2, parte B, o alla Tabella 3 sia presente in quantità inferiore al 30 per cento in peso e alle miscele nelle quali il singolo composto chimico della Tabella 2, parte A, sia presente in quantità inferiore allo 0,5 per cento. I limiti di tale deroga sono aggiornati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (MSE), di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l’estero (MCI), sulla base dei vari parametri indicati nelle direttive emanate dalla Conferenza degli Stati Parte in conformità alle disposizioni dei citati paragrafi 5 (Decreto 16 agosto 2001). Gli stessi soggetti indicati alle lettere (a), (b) e (c), hanno anche l’obbligo di tenere un registro dei composti chimici di cui alle citate Tabelle 1, 2 e 3, nel quale debbono annotare, in forma manuale, meccanografica o informatica, tutte le operazioni connesse con tali attività.
Le disposizioni sanzionatorie Ogni Stato Parte, in applicazione dell’art. VII, comma 5 della Convenzione, è tenuto ad inserire nella propria legislazione anche idonee misure per reprimere le violazioni della Convenzione, che la stessa estende anche ad eventuali reati commessi dai cittadini dello Stato membro fuori del territorio nazionale. Le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge 496/95, come modificata dalla 93/97, assicurano per quanto riguarda l’Italia il rispetto di tale obbligo. Nel complesso, tuttavia, le fattispecie individuate, di tipo penale e contravvenzionale, non appaiono ben strutturate e differenziate, presentando in alcuni casi (connessi soprattutto con le attività di esportazione) anche aspetti di possibile sovrapposizione con quelle previste dalla normativa concernente l’export di materiali d’armamento e duali. La prima e più grave ipotesi criminosa è quella prevista dall’art. 10, comma 1 che, al fine del rispetto dei divieti e degli obblighi di autorizzazione preventiva, attinenti a tutte le attività consentite riguardanti i composti chimici inseriti in Tabella 1, sanziona con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 100 a 500 milioni chiunque produce, cede o riceve a qualsiasi titolo, importa, esporta, fa transitare nel territorio dello Stato, detiene o comunque usa composti chimici di cui alla menzionata Tabella 1, in violazione del divieto di cui all’art. 3, comma 1 della stessa legge 496/95 ovvero senza l’autorizzazione di cui al medesimo articolo 3, comma 2. Con le disposizioni in parola sono in sostanza sanzionate, senza alcuna distinzione di gravità dei vari comportamenti criminosi, tutte le attività connesse con i composti chimici della Tabella 1, sia in quanto vietate perché incompatibili con le finalità della Convenzione, sia in quanto non conformi, pur in presenza di scopi consentiti, ai preliminari requisiti autorizzativi. Ugualmente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50 a 250 milioni di lire chiunque esporti i composti chimici riportati nelle Tabelle 2 e 3 senza la prescritta autorizzazione (art. 10, comma 2). Fermo restando il disposto dei due citati commi, si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alle leggi 895/67, 110/75, 185/90 e 222/92 (questa ultima abrogata e sostituita dal D.Lgs 96/03. Al di là di tali richiami legislativi, l’ambito sanzionatorio per le attività illegali connesse con i composti chimici di cui alle tre tabelle (salvo quelle riferite all’import-export che possono risultare perseguite penalmente anche dalle specifiche normative concernenti il commercio con l’estero dei materiali d’armamento e di quelli duali) trova comunque diretta applicazione quasi esclusivamente in virtù delle specifiche ipotesi criminose individuate dallo stesso art. 10, estese, peraltro, dall’art. 13 anche alle attività commesse all’estero dal cittadino italiano. Ulteriore fattispecie penale è, inoltre, quella prevista dall’art. 12 che sanziona con la reclusione da due a cinque anni chiunque impedisca l’esecuzione (o comunque ne ostacoli l’effettuazione) delle varie ispezioni previste in ottemperanza degli obblighi scaturenti dalla Convenzione e di cui all’articolo 8 della stessa legge 496/95. In tal caso, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che compongono la scorta del nucleo ispettivo presentano immediatamente un rapporto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio, il quale, ascoltati i soggetti oppostisi all’ispezione, ne dispone l’esecuzione coatta entro 48 ore. Altre misure sanzionatorie, di natura però contravvenzionale, sono previste, infine, nei casi di omessa o non veritiera presentazione delle informazioni di cui all’art. 6 (dichiarazioni), punita con l’arresto da uno a tre anni, e di mancata o irregolare tenuta del registro di cui all’art. 6, comma 4, punita con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire 30 milioni, salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati.
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