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L'adattamento interno del Trattato sulla messa al bando degli esperimenti nucleari
L’Italia, paese tra i 44 Stati con tecnologie nucleari, ha firmato il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari nel 1994 e lo ha ratificato nel 1996 con la legge n. 484 del 15 dicembre 1998, poi modificata dalla legge n. 197 del 24 luglio 2003, che attribuisce al Ministero degli affari esteri le funzioni di Autorità nazionale. Per gli adempimenti di competenza, tale Dicastero si avvale della collaborazione dei Ministeri dell’interno, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nonché degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), con l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e con l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA). È data, inoltre, facoltà al Ministero degli affari esteri, per i settori richiesti dalle misure di attuazione del Trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti. In particolare, l’Autorità nazionale, per l’adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell’Ufficio per l’attuazione della Convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a curare i rapporti con l’Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, a mantenere i collegamenti con le Autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipulare gli accordi di impianto, a promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni competenti, a presentare annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del Trattato e sugli adempimenti effettuati ai fini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno ed a partecipare alle ispezioni disposte dall’Organizzazione. La stessa normativa nazionale stabilisce, inoltre, che le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un’area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l’accesso della squadra ispettiva della menzionata Organizzazione e del nucleo di scorta dell’Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del Trattato, nonché ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell’ispezione stessa. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l’ispezione è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle 48 ore successive, ne autorizza l’esecuzione coattiva. In relazione a ciò, è prevista la sanzione della reclusione da due a cinque anni o la multa da 25.000 a 130.000 euro nei confronti di chiunque illegittimamente impedisca o comunque ostacoli detta ispezione.
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| Copyright 2006 -2008 Ultimo aggiornamento 17 ottobre 2008 | ||||||