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Accordi internazionali nel settore dell'armamento convenzionale

 

La cooperazione internazionale nel settore dei trasferimenti di materiali bellici non ha seguito le stesse strade percorse nell’ambito dei Regimi multilaterali di non proliferazione e non si è tradotta in precise intese finalizzate a stabilire regole e modalità di controllo armonizzate, unanimemente accettate, idonee a contrastare eventuali fenomeni di accumulazione destabilizzante o a rischio proliferazione.

Le intese concordate hanno per lo più riguardato iniziative volte a migliorare la trasparenza nel settore e a concordare misure di disarmo e di limitazione negli armamenti convenzionali posseduti.

Durante il periodo della Guerra Fredda, in particolare, sia gli Stati Uniti, sia l’Unione Sovietica, hanno considerato gli accordi sul controllo degli armamenti come un mezzo per promuovere la stabilità strategica mondiale e per ridurre il rischio posto dall’accumulo di armi nucleari.

Nei confronti dell’Europa tali intese hanno, invece, rappresentato soprattutto uno strumento per diminuire la minaccia costituita dal consistente numero di armamenti convenzionali presente nell’Europa centrale.

Negli anni ’70 questo tipo di controllo degli armamenti ha evidenziato qualche limitato successo nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti: il Trattato sui Missili Antibalistici ha interdetto le difese strategiche, mentre gli Accordi sulla Limitazione delle Armi Strategiche hanno posto un freno nel livello complessivo dei vettori per il trasporto delle armi nucleari strategiche posseduti da sovietici ed americani.

L’atto finale di Helsinki, firmato il primo agosto 1975, della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), foro multilaterale per il dialogo ed il negoziato tra Est ed Ovest, ha comportato anche l’adozione di alcuni principi sui quali condurre le relazioni tra Stati e ha posto le premesse per lo sviluppo di misure rudimentali di miglioramento della reciproca fiducia.

La caduta del muro di Berlino e la dissoluzione dell’Unione Sovietica hanno, poi, costituito il momento di svolta per un effettivo superamento del confronto tra blocchi contrapposti e l’inizio di un effettivo dialogo rivolto ad una maggiore cooperazione, portando le negoziazioni sul controllo degli armamenti ad assumere più significativi progressi.

In tale nuovo contesto, i paesi della CSCE (in seguito divenuta Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa - OSCE) hanno concordato, con il documento di Stoccolma, specifiche misure

di fiducia e di sicurezza finalizzate a ridurre, in momenti di crisi, il rischio di guerra dovuto ad attacchi di sorpresa e a situazioni di equivoco, mentre le discussioni e gli accordi sulla riduzione delle Armi strategiche (START) hanno determinato un’ulteriore riduzione nel numero di missili e bombardieri strategici nucleari.

Il Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa (CFE), inoltre, nel fissare concrete direttive per il disarmo e limiti massimi in materia di armi convenzionali e di effettivi di truppe, ha raggiunto l’importante obiettivo di riportare su un piano di parità gli armamenti convenzionali tra i paesi della NATO e quelli del patto di Varsavia.

Con i Documenti di Vienna del 1990, 1992, 1994 e 1999, l’OSCE ha poi sviluppato un originale complesso di misure miranti a rafforzare la fiducia e la sicurezza, nonché la limitazione degli armamenti e il disarmo.

Il suo campo d’applicazione comprende, attualmente, tutta l’Europa, dall’Atlantico agli Urali, e cinque Stati dell’Asia Centrale, mentre le sue disposizioni prevedono, tra l’altro, lo scambio annuale di informazioni militari sulle forze armate, sui sistemi d’arma principali e sulla pianificazione della difesa, oltre a contatti militari, notifiche, verifiche, meccanismi di consultazione e una rete di comunicazione della stessa OSCE.

L’evoluzione della situazione strategica ha imposto, nel 1999, la revisione del citato Trattato CFE, risalente al 1990, che ha portato all’Accordo sull’Adattamento del Trattato CFE del 1999, aperto all’adesione (dopo la ratifica) di tutti gli Stati membri dell’OSCE.

Questa evoluzione tiene conto del profondo mutamento avvenuto a livello geostrategico (dissoluzione del Patto di Varsavia, crollo dell’Unione Sovietica e allargamento della NATO) e supera il precedente confronto tra blocchi.

Un regime complementare alle misure per la limitazione degli armamenti ed il disarmo è, inoltre, costituito dal Trattato sui Cieli Aperti, aperto alla firma a Helsinki il 24 marzo 1992 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2002, che obbliga gli Stati membri ad accettare sul proprio territorio, con breve preavviso, voli di ricognizione con velivoli e sensori (fotocamere, videocamere, apparecchi infrarossi, radar).

Il Trattato, negoziato a suo tempo tra i paesi Nato e quelli del Patto di Varsavia, estende considerevolmente il proprio campo d’applicazione (da Vancouver fino a Wladiwostok), inglobando anche l’intero territorio degli Stati Uniti e della Russia.

Una menzione particolare va fatta, quale strumento di più ampia trasparenza, al Registro delle Armi Convenzionali, istituito dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 1992, e finalizzato a raccogliere informazioni di natura pubblica su effettivi, scorte, produzioni, importazioni ed esportazioni di sette categorie dei principali sistemi d’arma convenzionali.

Negli ultimi anni un considerevole slancio in termini collaborativi ha assunto anche la problematica delle armi leggere e di piccolo calibro.

Infatti, tanto a livello regionale quanto a livello internazionale, si sono sviluppate iniziative volte a porre dei limiti a tale commercio di armi, spesso illegale, considerato come una delle principali cause dei tanti conflitti regionali e, in tal senso, molti paesi hanno iniziato a recepire nelle loro legislazioni nazionali disposizioni destinate ad arginarne la portata.

In tale contesto, l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato, nel luglio del 2001, un piano d’azione delle Nazioni Unite per la prevenzione, la lotta e l’eliminazione del commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro.

Tale programma rappresenta il primo documento di portata mondiale relativo alle armi leggere e, anche se non contiene alcun obbligo giuridicamente vincolante per i singoli Stati, costituisce una base politica particolarmente promettente per quanto riguarda l’impegno della comunità internazionale sul piano regionale e mondiale.

Nella fase preparatoria della Conferenza delle Nazioni Unite sulle armi leggere del 2001 è stata, inoltre, avviata un’iniziativa in favore di un accordo giuridicamente vincolante sulla marchiatura e la rintracciabilità delle armi leggere illegali ed in tale ambito è stato costituito, su mandato della 58ma Assemblea generale dell’ONU, un apposito gruppo di lavoro, incaricato di elaborare le basi di tale strumento giuridico, finalizzato alla rintracciabilità delle armi leggere illegali.

Sempre nei riguardi di tale tipologia di armi, negli ultimi anni si sono andate sviluppando, a livello regionale, anche una serie di intese che contengono obblighi e raccomandazioni, che in parte vanno oltre quanto previsto dal Programma d’azione delle Nazioni Unite.

Tra queste, va ricordato, per la sua particolare importanza, il Documento OSCE sulle armi leggere e di piccolo calibro, adottato dall’Organizzazione nel novembre del 2000, che stabilisce, tra l’altro, la condivisione di informazioni su varie tematiche, quali la marchiatura, la produzione, il commercio, la distruzione e la sicurezza delle scorte, nonché uno scambio annuale di informazioni sulle esportazioni, le importazioni e le eccedenze di armi leggere tra i 55 Stati membri.

Quale seguito operativo di tale intesa, al fine di assistere gli Stati partecipanti nell’attuazione del Documento sulle armi di piccolo calibro e leggere, il Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC) nell’ambito dell’OSCE ha elaborato delle apposite Guide sulle migliori prassi relative ai seguenti aspetti:

  • procedure nazionali per il controllo della fabbricazione

  • sistemi di marchiatura nazionali

  • politiche nazionali di esportazione ed importazione

  • controllo nazionale delle attività di intermediazione

  • procedure nazionali per la gestione delle scorte e la sicurezza

  • definizione di indicatori delle eccedenze, tecniche e procedure di distruzione

  • misure inerenti alle armi di piccolo calibro nel quadro del disarmo, della smobilitazione e del reintegro.

Sul piano più generale della collaborazione internazionale attinente al settore dell’armamento convenzionale, vanno infine ricordati gli accordi conclusi nei confronti di alcune armi considerate inumane, tra cui le mine antiuomo.

In tale contesto va citata, in primo luogo, la Convenzione sul divieto dell’impiego, del deposito, della fabbricazione e del trasferimento delle mine anti-uomo e sulla loro distruzione (nota anche come Convenzione di Ottawa), che costituisce un’autentica novità nel campo del diritto internazionale umanitario nella misura in cui, contrariamente agli strumenti esistenti, prevede non soltanto limitazioni dell’impiego, ma anche un divieto globale di determinati mezzi bellici convenzionali.

La Convenzione di Ottawa, infatti, si propone l’obiettivo di porre termine, a livello mondiale, all’utilizzo di mine antipersona.

Aperta alla firma il 3 dicembre del 1997, è entrata in vigore il primo marzo del 1999. A fine settembre 2005, oltre 147 Stati sono divenuti parti dell’accordo e altri 7 paesi lo hanno firmato, ma non ratificato.

Comunque, le maggiori potenze militari, quali gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, non hanno firmato il Trattato.

Oltre alla cessazione della produzione ed alla distruzione delle mine antiuomo, la Convenzione prevede forme di cooperazione, di assistenza e di trasparenza.

In particolare, ogni Stato Parte dell’accordo è tenuto a fornire alle Nazioni Unite un dettagliato resoconto sul numero, la tipologia e l’ubicazione di tutte le mine antiuomo sotto proprio controllo, nonché sullo stato di tutti i programmi di distruzione di tali armi.

La Convenzione non prevede la costituzione di un apposito organismo di verifica, né l’esistenza di misure punitive in caso di mancata ottemperanza.

Negli ultimi anni, anche nel campo delle munizioni convenzionali sono state lanciate differenti iniziative.

In relazione con i rischi per la sicurezza rappresentati dalle scorte di munizioni (compresi gli esplosivi e i mezzi d’accensione), eccedenti oppure in procinto di essere distrutte, il Foro di Cooperazione per la Sicurezza nell’ambito dell’OSCE ha adottato agli inizi di novembre del 2003 il Documento OSCE sulle scorte di munizioni convenzionali, che propone mirate procedure ed adeguati meccanismi di sicurezza in linea con i Regimi di cooperazione in materia di disarmo già esistenti.

Sempre alla fine del mese di novembre del 2003, in occasione di un incontro a Ginevra degli Stati firmatari della Convenzione del 1980 sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi “inumane” (CCW), è stato adottato il nuovo Protocollo V sui residui bellici esplosivi (Explosive Remnants of War).

La Convenzione, che con i protocolli I II e III è stata aperta alla firma a New York il 10 aprile 1981 ed è entrata in vigore il 2 dicembre 1983, assume più propriamente la configurazione di un accordo quadro, nel cui ambito possono essere concluse specifiche intese nella forma di protocolli aggiuntivi.

Per poterne far parte, uno Stato deve ratificare un minimo di due degli originali protocolli.

In particolare, il Protocollo I proibisce l’uso di armi predisposte con il fine di causare lesioni a mezzo frammenti non individuabili nel corpo umano con i raggi X.

Il Protocollo II, come emendato nel 1998, sottopone a restrizione e, in alcuni casi, proibisce l’utilizzo di mine e di altre apparecchiature similari, mentre il Protocollo III restringe il campo di utilizzo delle armi incendiarie.

Il Protocollo IV, entrato in vigore il 30 luglio 1998, proibisce l’uso di armi laser predisposte appositamente per causare cecità.

Il citato Protocollo V, infine, impegna in termini di azioni volte a rimuovere la minaccia posta dai residui esplosivi bellici alla popolazione civile e all’economia di un paese, successivamente alla fine di un conflitto.

A fine ottobre 2005, un centinaio di Stati hanno complessivamente aderito alla Convenzione, mentre 85 hanno ratificato il protocollo II, 81 il protocollo IV e solo 13 il Protocollo V.

Al fine di sostenere il piano d’azione per promuovere l’universalità della CCW, concordato dagli Stati parte della CCW nella terza conferenza di riesame, l’Unione europea ha adottato in data 23 luglio 2007 l'azione comune 2007/528/PESC.

 

(inizio pagina)

 

 

Multilateral Arms Regulation and Disarmament Agreements

 

UN Documentation Centre

 

Documenti ufficiali delle Nazioni Unite

ODS Search

 

UN Conference on Disarmament (CD)

 

OSCE Activities

 

Convenzione di Ottawa sul bando delle mine antipersona  

      

 

Legge  n. 106 del 26 marzo 1999 

Ratifica della Convenzione di Ottawa 

 

Legge n. 374 del 29 ottobre 1997 

Messa al bando delle mine antipersona 

 

Convenzione CCW / IWC 

Divieto e limitazione delle armi inumane 

 

Legge n. 290 del 30 luglio 1998  

Ratifica ed esecuzione dei protocolli II e IV della CCW 

 

Legge n. 131 del 28 aprile 2004

Ratifica dell'emendamento all'articolo 1 della CCW 

 

Legge n.173 del 12 novembre 2009 

Ratifica ed esecuzione del protocollo V della CCW 

 

Registro ONU 

Risoluzione A/RES/46/36 L 

 

Linee guida Registro ONU 

 

Azione comune del Consiglio 2007/528/PESC