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Il Trattato di non Proliferazione Nucleare

 

Fin dall’inizio dell’era nucleare la necessità di impedire o, quanto meno, di ridurre drasticamente la diffusione delle armi atomiche è ben presente nella comunità internazionale.

Già nel novembre del 1945, a pochi mesi dalla distruzione di Hiroshima e Nagasaki, gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ed il Canada propongono la costituzione di una Commissione delle Nazioni Unite per l’Energia Atomica con lo scopo di eliminare interamente l’uso di tale energia per fini di distruzione.

Nel mese di gennaio del 1946 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta una risoluzione che impegna gli Stati membri a non dotarsi di ordigni nucleari e a limitare l’uso dell’energia nucleare a scopi esclusivamente pacifici.

Nello stesso anno il Governo degli Stati Uniti, unico Paese ad avere realizzato ed usato fino ad allora un ordigno nucleare, propone, con l’iniziativa conosciuta come "Piano Baruch", la costituzione di un’Autorità internazionale con poteri di controllo ed ispezione su tutte le attività connesse con l’energia nucleare, mentre l’Unione Sovietica, quasi contestualmente, avanza la proposta del bando delle armi nucleari e della distruzione di quelle già realizzate.

Queste prime iniziative volte a raggiungere un accordo sul disarmo nucleare non hanno però successo.

Anzi, l’Unione Sovietica nel 1949, la Gran Bretagna nel 1952, la Francia nel 1960 e la Repubblica Popolare Cinese nel 1964 diventano a loro volta Stati nucleari militarmente.

Agli inizi degli anni ’60 la ricerca nel campo dell’applicazione per usi civili dell’energia nucleare, rimasta peraltro confinata fino al 1966 nei cinque paesi sopra menzionati, porta anche a notevoli passi in avanti nella tecnologia dei reattori nucleari per la generazione di tale energia.

All’epoca si stima che entro il 1985 sarebbero divenuti operativi più di 300 reattori in grado di produrre, non solo energia, ma anche plutonio, un materiale fissile  separabile chimicamente ed utilizzabile anche nella costruzione di ordigni nucleari, la cui quantità  prodotta avrebbe reso possibile la costruzione da 15 a 20 bombe atomiche al giorno, a secondo del livello di tecnologia utilizzato. 

Emerge, pertanto, sempre più chiara la consapevolezza di contrastare con un Regime internazionale di non proliferazione la possibile diversione di tale materiale da scopi pacifici, al fine di evitare la crescita di un sempre maggiore numero di Stati  potenze nucleari ed il conseguente rischio di conflitti nucleari.

Nell’agosto del 1963 si giunge alla sottoscrizione tra Gran Bretagna, Stati Uniti ed Unione Sovietica di un primo trattato, il Partial Test Ban Treaty (PTBT), che vieta qualsiasi esplosione atomica sperimentale nell’atmosfera, nello spazio cosmico e nell’acqua, sia degli oceani, sia dei laghi e mari interni.

Questo primo Trattato, al quale solo molto più tardi aderiranno anche la Francia e la Cina, pur non rappresentando un passo rilevante nella direzione di un’effettiva limitazione della sperimentazione di ordigni nucleari, che prosegue infatti a ritmi accelerati nel sottosuolo, consente almeno di eliminare la principale sorgente di contaminazione radioattiva nell’atmosfera, che  a quel tempo ha già raggiunto livelli di una certa preoccupazione.

La tutela dello spazio cosmico viene peraltro ampliata, nel gennaio del 1967, con l’Outer Space Treaty che, proibendo la messa in orbita di armi nucleari o di altre armi di distruzione di massa, vieta di fatto la militarizzazione dello spazio.

Nella seconda metà degli anni ‘60 Stati Uniti, Unione Sovietica e Regno Unito iniziano in tal modo a porre le basi per un trattato internazionale che, prendendo atto della presenza sulla scena internazionale di Stati nucleari militarmente (Nuclear Weapon State - NWS) e Stati non nucleari militarmente (Non Nuclear Weapon State - NNWS), dovrebbe impedire l’ulteriore diffusione degli ordigni atomici e perseguire, nel lungo termine, l’obiettivo di un disarmo nucleare generale e completo, garantito da un efficace controllo internazionale.

In tale contesto, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA), costituita già dal 1957 a seguito di un’iniziativa del Presidente americano Eisenhower, nota come “Atoms for Peace”, è incaricata, sia di condurre le necessarie verifiche mirate ad evitare usi impropri dei materiali e delle tecnologie nucleari, sia di facilitare le applicazioni pacifiche di questa fonte d’energia.

Nel corso delle lunghe trattative che precedono la conclusione di tale trattato internazionale, le preoccupazioni degli Stati NNWS si incentrano, in particolare, sui seguenti tre aspetti:

  • che le salvaguardie AIEA possano in qualche modo porre gli Stati NNWS in una situazione di svantaggio commerciale e industriale nello sviluppare l’energia nucleare per scopi pacifici, dal momento che le potenze militarmente nucleari non le avrebbero invece subite. Per superare tale impasse gli Stati Uniti il 2 dicembre del 1967 offrono la propria disponibilità all’applicazione delle salvaguardie AIEA, qualora discendenti da un accordo di non proliferazione, in tutti i siti nucleari degli Stati Uniti ad eccezione di quelli ritenuti di preminente rilevanza sul piano della sicurezza nazionale. Stessa disponibilità è subito dopo annunciata anche dalla Gran Bretagna;

  • che la rinuncia da parte degli Stati NNWS a sviluppare armamenti nucleari dovrebbe essere accompagnata da precisi impegni da parte dei paesi NWS a ridurre i propri arsenali nucleari e a fare effettivi progressi nell’adozione di misure volte ad attuare un totale disarmo;

  • che la rinuncia agli armamenti nucleari da parte degli Stati NNWS non ponga gli stessi, in mancanza di precise garanzie, in un permanente svantaggio militare e in una situazione di vulnerabilità nei confronti di eventuali minacce nucleari. Per risolvere tale problematica, Stati Uniti, Regno Unito e Unione Sovietica presentano il 7 marzo 1968 una proposta congiunta con la quale si impegnano a far assumere a tali garanzie sulla sicurezza la forma di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, supportata da una dichiarazione delle tre potenze. Tale risoluzione riconoscerebbe che un’aggressione nucleare o la sua minaccia costituirebbero una situazione richiedente un’immediata azione da parte del Consiglio di Sicurezza e specialmente dai suoi tre membri permanenti.

In tale quadro internazionale, prende così corpo il Trattato di Non Proliferazione (TNP), il cui testo definitivo è aperto alla firma di tutti gli Stati, compresi quelli rimasti esclusi dal negoziato preparatorio, in data 1° luglio 1968.

L’accordo, entrato in vigore il 5 marzo 1970, è inizialmente concluso per una durata di 25 anni, allo scadere dei quali la maggioranza dei paesi aderenti deve decidere se prorogarne la validità indefinitamente, oppure per uno o più periodi di durata limitata.

Viene, inoltre, prevista la convocazione periodica, ogni 5 anni dall’entrata in vigore del Trattato, di Conferenze di verifica circa la sua applicazione.

L’11 maggio 1995 la Conferenza di verifica ed estensione, tenutasi a New York, ha optato per il prolungamento indefinito del Trattato.

Il TNP, costituito da un preambolo e da 11 articoli, si pone sostanzialmente l’obiettivo della non proliferazione nucleare mediante l’affermazione di due principi fondamentali: il controllo della crescita degli armamenti nucleari ed il disarmo globale, sapientemente resi complementari, pur nella loro apparente contraddittorietà, dall’art. VI: “Ciascuna Parte si impegna a concludere in buona fede trattative su misure efficaci per una prossima cessazione della corsa agli armamenti nucleari e per il disarmo nucleare, come pure per un trattato sul disarmo generale e completo sotto stretto ed efficace controllo internazionale”.

In relazione a ciò, il Trattato prevede i seguenti obblighi:

  • a carico degli Stati militarmente nucleari, di non trasferire a chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi oppure il controllo sugli stessi, direttamente o indirettamente, né di assistere, incoraggiare o spingere in alcun modo uno Stato militarmente non nucleare a produrre o altrimenti procurarsi armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi, ovvero il controllo su tali armi (art. I);

  • a carico degli Stati militarmente non nucleari, a non ricevere da chicchessia armi nucleari o altri congegni nucleari esplosivi ovvero il controllo sugli stessi, direttamente o indirettamente, né a produrre o altrimenti procurarsi dette armi nucleari, né a chiedere o ricevere assistenza per la loro fabbricazione (art. II); ad accettare le garanzie fissate in un accordo da negoziare e concludere con l’AIEA, conformemente al suo Statuto ed al suo sistema di salvaguardie, al solo scopo di consentire l’adempimento degli impegni assunti sulla base del Trattato, volti ad impedire la diversione dell’energia nucleare dall’impiego pacifico alla produzione di armi nucleari o di altri congegni nucleari esplosivi. Dette garanzie trovano applicazione nei confronti di ogni materia prima o materiale fissile speciale (sia prodotti, trattati o impiegati in un grande impianto nucleare, sia presenti al di fuori di esso) e di tutte le attività nucleari pacifiche svolte nel territorio di uno Stato, sotto la sua giurisdizione, o intraprese, sotto il suo controllo, in qualsiasi luogo (art. III, comma 1);

  • a carico di ciascun Stato Parte, di non fornire, sia pure per fini pacifici, materie prime o materiale fissile speciale oppure attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale, ad alcun Stato non militarmente nucleare, a meno che tali materiali siano sottoposti ai citati controlli di salvaguardia (art. III, comma 2).

Come può ben evincersi, il problema delle verifiche, peraltro da condurre nel senso di non pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le Parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l’uso dell’energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e in conformità agli articoli I e II del Trattato, rappresenta uno dei punti cruciali del TNP, perché evidenzia chiaramente una disparità di trattamento tra i NNWS ed i paesi militarmente nucleari.

Se infatti il testo del Trattato, da una parte, impone l’applicazione delle misure di salvaguardia solo agli Stati non nucleari, dall’altra, rimette alla buona fede dei contraenti l’impegno dei 5 NWS a non trasferire a paesi terzi informazioni e tecnologie connessi agli impieghi militari del nucleare, nonché a condurre negoziati su misure efficaci per la cessazione della corsa alle armi nucleari e la conclusione di un trattato ai fini di un disarmo generale e completo.

Pur in presenza di questo apparente carattere discriminatorio, tuttavia, il TNP ha evidenziato un notevole successo, testimoniato dall’ampiezza delle adesioni fino ad ora ottenute (189 Stati), nel cui novero figurano anche quelle di Francia e Cina, i due NWS che nel 1970 avevano deciso di restarne fuori.

Esso rappresenta sicuramente uno dei pilastri fondamentali su cui è attualmente impostato tutto il sistema della non proliferazione nel settore nucleare.

 

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