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Missile Technology Control Regime
A differenza di quanto avvenuto nel settore delle armi nucleari, chimiche e biologiche, non esistono attualmente norme, trattati o accordi internazionali, legalmente vincolanti, che regolamentano su un piano di globalità lo sviluppo, la produzione, il collaudo, l’acquisizione, il trasferimento, lo schieramento e l’uso dei vettori missilistici. Anche se la recente adozione nel novembre del 2002 di un Codice di condotta internazionale nel settore missilistico, noto come Hague Code of Conduct, è stata salutata da più parti come la prima intesa multilaterale nel settore della proliferazione e del disarmo missilistico, in realtà, tale iniziativa non modifica l’odierna situazione di carenza normativa internazionale, sia per la natura stessa del Codice, non vincolante legalmente e basato esclusivamente sulla condivisione politica dei principi concordati, sia anche per la circostanza che esso si configura sostanzialmente come un semplice strumento di trasparenza, senza introdurre alcuna effettiva forma di controllo e limitazione nel settore. In pratica, tutti i trattati e gli accordi internazionali attualmente esistenti nel settore, sia di natura bilaterale, sia multilaterale, si limitano a fissare specifiche previsioni ed impegni solamente su particolari tipologie o aspetti dei sistemi missilistici. In mancanza, pertanto, di generali e condivise norme internazionali sugli aspetti di inaccettabilità nel settore, l’approccio metodologico al problema della proliferazione missilistica continua a svilupparsi nell’ambito della comunità internazionale sulla base di valutazioni di preoccupazione espresse sul singolo caso che non aiutano, per la configurazione spesso politica rivestita, a delineare una precisa linea di demarcazione tra ciò che deve intendersi legittimamente perseguibile nel settore e ciò che, viceversa, presenta aspetti di criticità. Ne consegue che il raggiungimento degli obiettivi di non proliferazione nel campo missilistico, a differenza del settore delle armi di distruzione di massa, ove i trattati e le convenzioni internazionali individuano precise norme di condotta rinforzate dalla previsione di specifici meccanismi di verifica, rimane attualmente affidato alle sole misure di stretto controllo dei trasferimenti dei beni e delle tecnologie fondamentali, richieste per lo sviluppo e la produzione di tali sistemi d’arma, che trovano un diretto riferimento nel Missile Technology Control Regime, che si configura quale associazione informale, non vincolata da un trattato, di paesi che hanno deciso di condividere il comune interesse ad una politica di contenimento e controllo dei materiali e delle tecnologie utilizzabili nel settore missilistico. Anche se il Regime risulta costituito formalmente nell’aprile del 1987 con la dichiarazione del Gruppo dei sette paesi maggiormente industrializzati (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, da cui il nome iniziale di Esercizio a Sette), le sue origini possono farsi risalire ai primi anni ’70, quando il Governo USA diviene particolarmente cosciente del rischio posto dai programmi di proliferazione missilistica condotti da alcuni paesi in via di sviluppo. Diversi eventi, tra cui, il test missilistico della Corea del Sud del 1978, il tentativo dell’Iraq nel 1978 di acquisire occultamente dall’Italia stadi di razzo, il test missilistico (SLV-3) indiano del luglio del 1980 e la collaborazione prestata dalla società tedesca OTRAC al test di un sistema missilistico in Libia, contribuiscono in particolare a sollevare le apprensioni e le preoccupazioni degli Stati Uniti, che si concretizzano con la decisione di sicurezza nazionale (Directive 70), firmata dal Presidente Ronald Reagan nel 1982. In base a tale direttiva la politica USA deve tendere ad ostacolare e ritardare la proliferazione dei sistemi missilistici in grado di trasportare armamenti nucleari e a ricercare, in tale contesto, la cooperazione e la condivisione dei medesimi obiettivi da parte di altri paesi, possibili fornitori di beni e tecnologia missilistica. Dopo un periodo di oltre quattro anni di negoziazioni, prende finalmente luce il menzionato accordo M.T.C.R. che, in una fase iniziale, si pone l’obiettivo di ridurre il rischio della sola proliferazione nucleare, mediante la limitazione della diffusione dei sistemi missilistici balistici e cruise in grado di trasportare ordigni nucleari. Gli originari controlli delle esportazioni si focalizzano, pertanto, sui sistemi missilistici e sui vettori aerei senza equipaggio in grado di trasportare un carico utile di 500 chili (considerato quale massa minima di una testata nucleare relativamente non evoluta) ad una distanza di 300 chilometri (ritenuta essere quella minima strategica nella maggior parte dei teatri di possibile utilizzo degli armamenti nucleari). Nel gennaio del 1993 i paesi del G7 ed altri 15 Stati, che nel frattempo avevano aderito al M.T.C.R., annunciano un’espansione della portata del Regime al fine di comprendervi anche i vettori atti a trasportare, non soltanto ordigni nucleari, ma anche armi chimiche e biologiche. I nuovi controlli sulle esportazioni si ampliano, pertanto, anche ai sistemi aerei senza equipaggio capaci di trasportare qualsiasi carico utile ad una distanza di 300 chilometri e a qualsiasi sistema missilistico, a prescindere dal carico utile e dal raggio d’azione posseduti, in grado di configurarsi quale vettore di armi nucleari, biologiche e chimiche. Le finalità e gli obiettivi del Regime trovano attualmente formale riferimento in due documenti fondamentali: la lista dei materiali sottoposti a controllo (l’Annesso sulle attrezzature, il software e la tecnologia) e le linee guida che compendiano la politica e le modalità di intervento nel settore La partecipazione al M.T.C.R. si è andata con il tempo costantemente ampliando fino a raggiungere l’attuale numero di 34 paesi partecipanti. Tra il 1989 ed il 1993, al numero degli originari 7 Stati fondatori si aggiungono, come ricordato, ulteriori 16 paesi: l’Australia, l’Austria, il Belgio, la Danimarca, la Finlandia, la Grecia, l’Islanda, l’Irlanda, il Lussemburgo, la Nuova Zelanda, la Norvegia, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Spagna, la Svezia e la Svizzera, a ragione non solo del fatto che molti di essi si configurano quali fornitori di materiali missilistici, ma anche della necessità di prevenire eventuali riesportazioni di tali beni, richieste nell’ambito della partecipazione ad accordi internazionali, quali quelli della NATO, dell’Unione Europea e dell’Agenzia Spaziale europea. Tra il 1993 ed il 1995 la partecipazione si accresce di ulteriori cinque unità: l’Argentina, il Brasile, la Russia, il Sud Africa e l’Ungheria, tutti paesi con propri programmi di produzione o di esportazione nel settore e già oggetto di attenzione da parte del Regime, che si impegnano conseguentemente, con l’adesione, a sottoporre a determinate limitazioni. Nel 1997 aderisce anche la Turchia, completando la partecipazione al Regime di tutti i paesi NATO e portando il numero complessivo a 29 membri. Nello stesso anno il Regime rende pubblici i criteri che debbono presiedere all’accoglimento di nuove partecipazioni che, come tutte le decisioni assunte nell’ambito dell’Intesa, possono essere adottate solo sulla base di un unanime consenso; nel caso specifico, esse debbono tenere in considerazione:
Nel 1998 aderiscono al Regime la Polonia, la Repubblica Ceca e l’Ucraina e nel 2001 la Corea del Sud. L’ultima adesione è quella della Bulgaria, nel 2004, che porta il numero attuale dei paesi membri alla ricordata cifra di 34 unità. Il Regime, costituendo un’associazione informale di paesi, non vincolata da alcun trattato, che condividono solo comuni interessi di non proliferazione nel campo missilistico, non dispone di un meccanismo esecutivo di rispetto degli impegni assunti e, come per le altre Intese di non proliferazione, può contare esclusivamente sull’effettiva volontà dei singoli Stati partecipanti di perseguire coerentemente le linee d’azione concordate. Tutto ciò si traduce ovviamente in forme di implementazione sul piano nazionale differenziate da paese a paese che, in alcuni casi, possono portare anche ad approcci metodologici e politici profondamente diversi. Gli Stati Uniti, ad esempio, che rappresentano sicuramente il paese maggiormente motivato a perseguire un’efficace politica di contrasto alla proliferazione missilistica, hanno rinforzato gli impegni assunti con strumenti normativi sanzionatori, specifici per le violazioni concernenti il settore, mentre altri paesi hanno adottato approcci di più basso profilo, non differenziati rispetto alla disciplina più generale concernente le esportazioni di beni sensibili. Il M.T.C.R., anche se in alcune occasioni ha dimostrato di costituire un utile strumento di contrasto alla proliferazione, contribuendo alla dismissione, cancellazione o conversione di programmi missilistici ovvero a ritardarne il completamento o ad aggravarne i relativi costi economici, presenta tuttora alcune carenze di fondo, tra cui la mancanza al proprio interno di attori fondamentali quali la Cina ed Israele e la ricordata mancanza di uno strumento di verifica dell’ottemperanza, peraltro ampliata anche dalla contemporanea assenza di qualsiasi accordo internazionale settoriale di riferimento, che lo rendono ancora oggi privo di quelle caratteristiche di reale efficacia, che pure si renderebbero necessarie in un quadro internazionale caratterizzato da numerose contrapposizioni regionali, peraltro aggravate anche dalla minaccia terroristica.
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| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 06 maggio 2009 | ||||||||