|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
Le linee guida del Missile Technology Control Regime
Le guidelines costituiscono il documento di base del M.T.C.R. con cui sono definiti gli obiettivi, la complessiva struttura e le modalità del controllo del Regime. Esse mirano a limitare i rischi di proliferazione delle armi di distruzione di massa, mediante il controllo dei trasferimenti dei beni e della tecnologia suscettibile di contribuire alla realizzazione di vettori idonei al loro trasporto. Parimenti, si propongono anche l’obiettivo di limitare il rischio che tali beni possano cadere nelle mani di soggetti o gruppi terroristici. Le linee guida fissano, quindi, gli elementi di attenzione ed i fattori di considerazione che debbono necessariamente accompagnare il momento valutativo di tutti i trasferimenti concernenti i materiali, il software e le tecnologie riportate nel citato Annesso. Oltre ovviamente alla sussistenza di specifici rischi circa la possibile diversione a scopi proliferativi WMD del trasferimento da autorizzare, i fattori da tenere in considerazione riguardano:
Relativamente alla tecnologia di progetto e di produzione, direttamente associata con i beni riportati nell’Annesso II, il relativo trasferimento deve essere soggetto, nella misura consentita dalle rispettive legislazioni nazionali in materia, ad un attento controllo e ad un approfondito esame. Qualora, poi, il trasferimento presenti caratteristiche di diretta e potenziale contribuzione allo sviluppo e produzione di un vettore idoneo al trasporto di armi di distruzione di massa, l’autorizzazione del bene inserito nell’Annesso può essere concessa solo previa ricezione di appropriate assicurazioni da parte delle Autorità governative del paese acquirente, attestanti che il bene stesso sarà utilizzato esclusivamente per gli scopi dichiarati, che tale uso non verrà modificato, come non verranno modificati o replicati i beni stessi, senza il preventivo consenso del paese fornitore e che, pertanto, né i beni stessi, né le riproduzioni, né eventuali beni di derivazione saranno ritrasferiti senza il preventivo consenso delle stesse Autorità governative del paese esportatore. In relazione a tale aspetto, i paesi partecipanti al M.T.C.R. hanno concordato di ottenere prima di un trasferimento, in maniera coerente con la propria legislazione e prassi nazionale e quando rilevante agli effetti delle linee guida e degli altri esistenti obblighi internazionali, i seguenti impegni da parte dell’utilizzatore finale del bene oggetto di prospettata esportazione:
In ogni caso, nell’assumere le proprie decisioni in merito ad un prospettato trasferimento, ciascun paese, anche al fine di rendere maggiormente efficaci le linee guida, è tenuto a scambiare rilevanti informazioni, nei casi ritenuti necessari ed appropriati, con gli altri paesi. In tale contesto, deve anche tenere in considerazione eventuali informazioni disponibili su parallele o complementari decisioni assunte da altri Stati membri e sulle rilevanti attività ed intenzioni evidenziate dalle Autorità governative del paese acquirente. Come gli altri Regimi di non proliferazione, anche il M.T.C.R. prevede una esplicita estensione dei controlli anche ai beni non riportati nella lista di riferimento e, in tal senso, obbliga tutti i paesi partecipanti a dotarsi di appositi strumenti normativi di controllo, che consentano di poter richiedere un’autorizzazione di esportazione anche nei casi di trasferimento di beni non inclusi nell’Annesso, qualora ovviamente l’esportatore sia stato preventivamente informato dalle proprie Autorità che i beni oggetto di fornitura possono essere destinati, in tutto o in parte, ad usi connessi con vettori od aerei senza equipaggio idonei al trasporto di armi di distruzione di massa. Analoga previsione normativa deve essere adottata anche al fine di obbligare l’esportatore, nei casi di acquisita conoscenza di possibile contribuzione di quel particolare bene non listato in tale attività, ad informare le proprie Autorità che decideranno sull’eventuale necessità di sottoporre ad autorizzazione preventiva l’esportazione stessa.
|
|||||
| Copyright 2006 - 2009 Ultimo aggiornamento 06 maggio 2009 | ||||||