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Funzionamento e procedure del Missile Technology Control Regime

 

Il M.T.C.R. adotta due distinti approcci di politica di controllo delle esportazioni; la prima è riferita ai beni ritenuti della massima sensibilità e cioè, quelli riportati nella Categoria I dell’Annesso sulle attrezzature e la tecnologia, l’altra, a materiali di minore valenza sul piano dei rischi di diversione d’utilizzo, riportati nella Categoria II e che possono trovare generalmente approvazione all’esportazione, a meno che non presentino aspetti di diretta complementarità con i beni della Categoria I.

Gli orientamenti valutativi che devono presiedere all’adozione delle decisioni di politica esportativa nel settore prevedono, quindi, tre distinti livelli di controllo:

  • la proibizione;

  • la forte presunzione di diniego;

  • l’esame discrezionale.

La proibizione si applica a tutti i trasferimenti di impianti completi di produzione o dell’intera tecnologia di produzione dei beni riportati nella Categoria I, in quanto la loro eventuale esportazione andrebbe a minare gli obiettivi stessi del Regime, trasferendo all’estero nuove capacità produttive e creando, di fatto, nuovi potenziali fornitori dei beni maggiormente sensibili ai fini della non proliferazione nel settore.

La forte presunzione di diniego trova, invece, applicazione per tutti i materiali e la tecnologia indicati nella Categoria I, a prescindere dallo scopo per il quale vengono richiesti.

Tale presunzione di diniego si applica anche nei confronti di qualsiasi tipologia di bene inserito nell’Annesso (e, pertanto, anche a qualsiasi vettore di trasporto senza equipaggio e ai prodotti di Categoria II) se il paese fornitore ritiene, sulla base degli elementi d’informazione disponibili, che gli stessi possano essere acquisiti per utilizzi connessi con il trasporto di armi di distruzione di massa.

In ogni caso, l’autorizzazione al trasferimento di beni di Categoria I deve costituire un’eventualità del tutto straordinaria, adottabile solo nel caso che il paese fornitore (e non unicamente il paese acquirente) si assuma la diretta responsabilità del loro utilizzo finale.

In pratica, la strong presumption to deny costituisce l’elemento cardine del Regime e rappresenta un aspetto peculiare ed innovativo della politica esportativa del M.T.C.R..

L’esame discrezionale effettuato caso per caso risulta, invece, l’approccio metodologico di base da adottare nel caso di prospettate esportazioni di attrezzature e tecnologie rientranti più in generale nell’Annesso.

Tuttavia, anche nel caso di beni di Categoria II, qualora gli stessi presentino probabilità di essere utilizzati per contribuire allo sviluppo e produzione di un sistema di Categoria I, l’orientamento valutativo deve configurarsi in senso negativo.

Anche se nella maggior parte dei casi l’esportazione di beni della Categoria II può trovare favorevole avviso, la fornitura di attrezzature e beni, suscettibili comunque di contribuire potenzialmente allo sviluppo e produzione di un vettore di trasporto NBC, deve essere basata sull’assunzione preventiva di adeguate assicurazioni di non diversione di utilizzo, fornite dalle Autorità governative del paese acquirente.

La decisione di autorizzare un trasferimento rientra, tuttavia, nell’esclusivo e sovrano giudizio del singolo paese partecipante e, in tal senso, i vari Stati membri non dispongono di alcun tipo di veto sulle rispettive decisioni assunte.

I comuni obiettivi di non proliferazione nel settore trovano, comunque, adeguato supporto, sia nello scambio informativo, anche di natura intelligence, previsto nell’ambito del Regime e che risulta finalizzato in particolare ad ampliare le conoscenze comuni sui vari projects of concern condotti dai paesi a rischio, sia nell’utilizzo dello strumento diplomatico della demarche, che consente di inviare interrogazioni od elementi di preoccupazione con riferimento a specifiche e possibili operazioni di esportazione.

Anche nel caso del M.T.C.R. lo strumento informativo di maggior efficacia e più frequentemente utilizzato rimane, tuttavia, quello relativo alla condivisione degli elementi di controindicazione che portano all’espressione di dinieghi di autorizzazione da parte dei singoli paesi.

Tale scambio informativo va ad inserirsi, come abbiamo già visto per gli altri Regimi di non proliferazione, nel contesto della no-undercat policy che, nel caso del M.T.C.R., trova una sua particolare caratterizzazione di completezza, anche per l’estensione dell’obbligo di notifica, non solo a tutti i dinieghi di autorizzazione espressi per le forniture dei beni inseriti nell’Annesso, ma anche a tutte le approvazioni di trasferimenti di materiali e tecnologie della Categoria I.

In tale contesto, l’impegno assunto da vari paesi partecipanti risulta analogo a quello degli altri Regimi, con imposizione, pertanto, a tutti gli Stati membri di non autorizzare un trasferimento essenzialmente identico ad altro già negato da un altro paese e debitamente notificato, senza una preliminare consultazione con lo stesso Stato emittente il diniego.

Qualora, a seguito delle consultazioni, s’intenda comunque approvare il trasferimento, il paese autorizzante è obbligato a notificare tale sua decisione a tutti gli altri partecipanti al Regime, svincolandoli in tal modo dalle restrizioni discendenti dall’emissione dell’originario diniego.

Tutti i dinieghi notificati sono sottoposti al consueto processo triennale di riesame e all’eventuale conferma di validità per un ulteriore periodo di tre anni.

Al di là dell’esistenza di dinieghi già emessi da altri Stati, le procedure di consultazione reciproca sono in ogni caso previste prima dell’autorizzazione di qualsiasi bene inserito nella Categoria I.

A tal fine, è posto a carico dello Stato che intenda autorizzare tale tipologia di trasferimento l’obbligo di richiedere agli altri paesi rilevanti informazioni in merito alla prospettata decisione.

Nel caso di materiali inseriti in Categoria II, tale scambio di informazioni con gli altri paesi è circoscritto alla sole situazioni considerate di maggiore rilevanza.

Sotto il piano procedurale, gli Stati membri del M.T.C.R. si riuniscono annualmente in forma plenaria e conducono consultazioni intersessionali mensili tramite incontri (che in alcune occasioni possono essere rinforzati con rappresentanti dei vari paesi provenienti dalle rispettive capitali) presso il Punto di Contatto costituito a Parigi.

Ulteriori incontri degli esperti tecnici sono tenuti sulla base di specifiche esigenze.

Il Regime non dispone di un Segretariato e, pertanto, la distribuzione di tutti i documenti di lavoro, comprese le notifiche dei dinieghi, è condotta attraverso il Punto di Contatto che opera funzionalmente con il supporto del Ministero degli esteri della Francia.

 

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